Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19052 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza depositata il 21 febbraio 2003 il Tribunale di Palermo condannò in solido l’avvocato L.G.G. e la moglie, signora C.A. al pagamento, in favore del Fallimento F.lli Traina s.r.l., di Euro 717.877,87, oltre agli interessi legali, somme dovute a titolo di restituzione di quelle dal L.G., nella sua qualità di precedente curatore del medesimo fallimento, distratte e versate su conti correnti intestati ai coniugi congiuntamente o alla signora C..

2. Con sentenza 12 settembre 2007, la Corte d’appello di Palermo ha respinto i gravami dei soccombenti.

3. Per la cassazione di questa sentenza, notificatale il 16 ottobre 2007, ricorre la signora C. con atto notificato il 6 dicembre 2007 al fallimento e all’avv. L.G., per tre motivi.

Il fallimento resiste con controricorso notificato il 9 gennaio 2008.

Anche l’avvocato L.G. ha depositato controricorso, notificato il 16 gennaio 2008 (spedizione 14 gennaio 2008), contenente peraltro un ricorso incidentale con tre motivi.

La ricorrente principale ha depositato memoria. Il fallimento ha depositato memoria per denunciare la tardività del ricorso incidentale.

I ricorsi proposti contro la medesima sentenza sono stati riuniti.

4. I motivi del ricorso principale espongono una confusa sovrapposizione di questioni di violazioni di legge e di vizi di motivazione, tra di loro logicamente incompatibili, e ciò rende problematica l’identificazione delle censure. Peraltro per i vizi di violazione di norme di diritto non sono formulati i quesiti di diritto prescritti a pena d’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis; e per i vizi di motivazione non è formulata la sintesi che, a norma della medesima disposizione, ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

5. Nella memoria depositata, la ricorrente, per porre rimedio al riferito vizio del ricorso, prospetta una serie di questioni in ordine all’asserita illegittimità costituzionale della disposizione con la quale è stato inserito nel codice di rito l’art. 366 bis c.p.c.. Si tratta di questioni tutte già esaminate da questa corte, e dichiarate, a sezioni unite, manifestamente infondate (Cass. Sez. un. 4 febbraio 2008 n. 2652).

Il ricorso è pertanto inammissibile.

6. Il ricorso incidentale del L.G., al quale la sentenza era stata notificata il 16 ottobre 2001 presso il difensore eletto nel giudizio di merito, è tardivo, perchè notificato il 16 gennaio 2008. Non per questa ragione, tuttavia, può considerarsi inammissibile, come sostiene il fallimento resistente, considerato che il ricorso principale proposto dall’obbligata in solido tendeva a un diverso assetto degli interessi che coinvolgeva direttamente il L.G. (Cass. Sez. un. 27 novembre 2007 n. 24627). Esso è però, appunto perchè tardivo, inefficace, stante l’inammissibilità del ricorso principale, a norma dell’art. 334 cpv. c.p.c..

7. Le spese del giudizio sono a carico dei ricorrenti, e sono liquidate per ciascuno di loro come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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