Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Claudio Rovis – Presidente f.f., relatore
Fulvio Rocco – Consigliere
Alessandra Farina – Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 725/2009, proposto da GlaxoSmithKline S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Paolo Mantovan, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Campo Manin 4255,
contro
– Azienda U.l.s.s. n. 6 “Vicenza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Tedeschi e Barbara Trivellato, con domicilio presso la Segreteria T.A.R.,
– Azienda U.l.s.s. n. 20 di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Amleto Cattarin, Alessandro Azzimi ed Alessandra Volpato, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultima in Venezia, Santa Croce – Piazzale Roma 468/b,
– Azienda U.l.s.s. n. 1 Belluno, Azienda U.l.s.s. n. 2 Feltre, Azienda U.l.s.s. n. 3 Bassano del Grappa, Azienda U.l.s.s. n. 4 Alto Vicentino, Azienda U.l.s.s. n. 5 Ovest Vicentino, Azienda U.l.s.s. n. 7 Pieve di Soligo, Azienda U.l.s.s. n. 8 Asolo, Azienda U.l.s.s. n. 9 Treviso, Azienda U.l.s.s. n. 10 Veneto Orientale, Azienda U.l.s.s. n. 12 Veneziana, Azienda U.l.s.s. n. 13 Mirano, Azienda U.l.s.s. n. 14 Chioggia, Azienda U.l.s.s. n. 15 Alta Padovana, Azienda U.l.s.s. n. 16 Padova, Azienda U.l.s.s. n. 17 Este, Azienda U.l.s.s. n. 18 Rovigo, Azienda U.l.s.s. n. 19 Adria, Azienda U.l.s.s. n. 21 Legnago e Azienda U.l.s.s. n. 22 Bussolengo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
e nei confronti di
– Sanofi Pasteur MSD S..p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Giorgio Orsoni, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Venezia, Santa Croce n. 205;
* Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Zanon e Francesco Zanlucchi, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale del Veneto in Venezia, San Polo 1429/b,
per l’annullamento
della deliberazione dell’Azienda U.l.s.s. 6 Vicenza in data 20.2.2009 n. 73, avente ad oggetto: “ Progetto regionale Acquisti Centralizzati: aggiudicazione gara a procedura negoziata per fornitura biennale vaccino anti-papilloma virus per le Aziende U.L.S.S. della Regione Veneto”; della nota 23.2.2009; dell’aggiudicazione provvisoria intervenuta a favore di Sanofi Pasteur MSD S.p.a. della procedura negoziata centralizzata di cui trattasi; dei verbali delle Commissioni di gara, ed in particolare di quelli relativi alle sedute in data 12.2.2009, 13.2.2009 e 16.2.2009; del “Capitolato speciale per la fornitura del Vaccino anti-papilloma virus”; della lettera di invito in data 21.1.2009 prot. 4112/RC; della delibera in data 19.1.2009 n. 6; della nota in data 12.2.2009 prot. 10203; ed altresì per il risarcimento del danno.
Visto il ricorso regolarmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.l.s.s. n. 6 “Vicenza”, dell’Azienda U.l.s.s. n. 20 di Verona, di Sanofi Pasteur MSD S.p.a. e della Regione Veneto;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 25 marzo 2009 (relatore il Presidente f.f. Claudio Rovis) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, ancorchè possa ritenersi corretto ed opportuno, nel caso di specie, il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (dalla letteratura in materia si evince, invero, la sussistenza di oggettive differenze tra i due vaccini, in punto, ad esempio, di reattività con altri tipi di ceppi virali, di durata dell’efficacia, di protezione da altri ceppi virali, etc.), tuttavia il peso ponderale (quattro punti) attribuito al parametro della “efficacia nel prevenire lesioni non tumorali” risulta eccessivo, tenuto conto che solo uno dei due vaccini (il Gardasil) può beneficiare del relativo punteggio (e che, pertanto, detto punteggio – ma il medesimo rilievo può valere anche per il parametro – sembra precostituito per consentire l’aggiudicazione della gara ad una determinata impresa, con conseguente lesione del principio di concorrenza e della par condicio dei concorrenti) e che la prevenzione di “lesioni non tumorali” non rientra nell’obiettivo della campagna vaccinale nazionale, che è finalizzata esclusivamente alla prevenzione del carcinoma della cervice;
che, peraltro, il prescelto metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa mal si concilia – attesa la discrezionalità nell’individuazione dell’aggiudicatario, discrezionalità assente nel caso di gara ad offerta più bassa – con la reiterata nomina da parte dell’ASL degli stessi due componenti, diversi dal presidente, della commissione giudicatrice della gara dell’anno precedente: reiterazione che, peraltro, collide con la norma contenuta nell’art. 84, VIII comma del DLgs n. 163/06, ispirata al principio di evitare accentramenti di potere negli stessi soggetti;
che, tenuto conto che i due vaccini presentano una durata di efficacia oggettivamente diversa, ad innegabile vantaggio del Cervarix, risulta illogica l’attribuzione del medesimo punteggio ad entrambi i vaccini;
che l’assegnazione dell’identico punteggio ai due vaccini in relazione al parametro della reattività indotta risulta analogamente irragionevole, atteso che mentre il Gardasil ha reattività crociata con un solo sierotipo oncogeno (il ceppo 31), il Cervarix presenta reattività crociata con due sierotipi, il ceppo 31 ed il ceppo 45, ceppo quest’ultimo che è il più pericoloso ed aggressivo dopo i ceppi 16 e 18;
che, per le suesposte incongruità, il ricorso è, dunque fondato e va accolto, le spese potendo essere compensate;
che non sussistono i presupposti per il risarcimento, attesa la non satisfattorietà della presente pronuncia nei confronti della ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.
Respinge la domanda di risarcimento.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 marzo 2009.
Il Presidente f.f., estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione
T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 725/09
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it