Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 03-02-2011) 18-05-2011, n. 19560 Lesioni colpose

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oro di Grosseto che insiste per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione G.S. – articolando due motivi – avverso la sentenza emessa in data 30 giugno 2010 dal Giudice di Pace di Grosseto che lo ha riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 590 cod. pen., commi 1 e 2, per aver cagionato, per colpa generica e per la specifica violazione dell’art. 143 C.d.S., comma 11 a P.M. ed a P.S., lesioni personali giudicate rispettivamente guaribili in giorni 40 ed in termine superiore, poichè, dopo aver invaso,alla guida dell’autovettura targata (OMISSIS), l’opposta corsia di marcia della S.S. n. 223 in località (OMISSIS) l'(OMISSIS), era venuto a collisione con il motoveicolo proveniente in senso opposto sul quale viaggiavano gli infortunati. Per l’effetto, il G. veniva condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000,00 di multa – pena condonata -.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia l’inosservanza od erronea applicazione della legge penale. Il Giudice di pace avrebbe erroneamente omesso, secondo il ricorrente, di far luogo alla declaratoria di estinzione del reato per maturata prescrizione. Nella specie infatti, dopo l’intervento dell’unico atto interruttivo costituito dal decreto di rinvio a giudizio in data 23 ottobre 2003, si era compiuto il termine ordinario di prescrizione di anni cinque previsto dall’art. 157 cod. pen. – decorrente dalla data della consumazione del reato: 8 giugno 2003 – prima che sopravvenisse, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione, la sentenza di condanna, invero pronunziata dallo stesso Giudice di pace solamente in data 30 giugno 2010. Ciò ostava all’applicazione del termine "lungo o massimo " di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6, come erroneamente affermato dal Giudice di pace.

Con il secondo motivo lamenta il ricorrente la manifesta illogicità della motivazione. Il termine di prescrizione ordinario è maturato il 29 ottobre 2008 dovendosi ritenere applicabile, nella fattispecie, la disciplina dell’istituto della prescrizione previgente alla novella introdotta con la L. n. 251 del 2005 che prevedeva il più breve termine ordinario di anni cinque anzichè quello di anni sei, di cui alle norme attualmente in vigore; ciò a norma della L. n. 251 del 2005, art. 10, in ossequio al principio del favor rei.
Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

L’imputato ricorrente ha invero del tutto obliterato che il corso della prescrizione, come emerge in atti, ha subito diverse sospensioni e precisamente una prima sospensione dal 4 giugno 2004 al 3 novembre 2004, sul sostanziale accordo delle parti; una seconda dal 4 dicembre 2005 fino al 28 giugno 2006, a seguito di rinvio del procedimento disposto su accordo delle parti; un terzo periodo di sospensione dal 4 luglio 2007 fino al 6 febbraio 2008, per effetto dell’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle organizzazioni forensi ed – infine – una quarta sospensione, per lo stesso motivo, dal 28 gennaio 2009 fino al 26 giugno 2009. Il periodo complessivo di sospensione della prescrizione DA COMPUTARE è quindi pari ad UN anno, UNDICI mesi e VENTITRE’ giorni. Alla stregua della interpretazione dell’art. 159 cod. pen., nel testo previgente alla novella introdotta con L. n. 251 del 2005 – in vigore dall’8 dicembre 2005 – resa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1 n. 7337 del 2007; Sez. 4 n. 39606 del 2007; S.U. n. 1021 del 2001 ad eccezione dell’isolata pronunzia difforme: Sez. 5 n. 43372 del 2008) causa di sospensione del corso della prescrizione vanno ritenuti anche i rinvii o le sospensioni del procedimento motivati in base all’accordo delle parti per trattative,nel quale era ovviamente insita un’"iniziativa" anche dell’imputato o del difensore, restando unicamente escluse, in linea di principio, i casi di rinvio o di sospensione del procedimento determinato da esigenze di acquisizione della prova o di fruizione di termini a difesa ( art. 304 cod. proc. pen., comma 1, lett. a).

Causa di sospensione della prescrizione era ritenuto, anche nella vigenza dell’art. 159 cod. pen. nel testo anteriore alla novella, il legittimo impedimento del difensore conseguente all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazione di categoria (cfr. Sez. 6 n. 24603 del 2003).

Per quanto attiene poi alla normativa applicabile nel caso di specie, attese le modifiche dell’istituto della prescrizione introdotte con citata L. n. 251 del 2005, ritiene il Collegio di condividere la tesi sostenuta dal ricorrente che ha, a tale riguardo, fatto riferimento alla disciplina previgente.

Nella fattispecie, deve premettersi la preliminare verifica dell’eventuale compimento del termine "ordinario" (cd. prescrizione intermedia) che, secondo l’imputato, sarebbe già definitivamente trascorso, prima dell’intervento, dopo il primo atto interruttivo costituito dal decreto di rinvio a giudizio (rectius: citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace) in data 23 ottobre 2003, del secondo atto interruttivo costituito dalla pronunzia, in data 30 giugno 2010, della sentenza di condanna. Ebbene, à sensi del combinato disposto dell’att. 2 cod. pen., comma 4 e L. n. 251 di 2005, art. 10, comma 2 (in vigore dall’8 dicembre 2005) risalendo la consumazione del reato all'(OMISSIS) (e quindi ad epoca anteriore) deve trovare applicazione il previgente termine ordinario di prescrizione di anni cinque , ex art. 157, comma 1, n. 4, comma 2, artt. 158 e 159 cod. pen., tenuto conto che il delitto ascritto all’imputato, di lesioni personali colpose aggravate, di cui all’art. 590 cod. pen., commi 1, 2 e 3, risulta alternativamente punito con pena della reclusione inferiore – nel massimo – ad anni cinque. Detto termine, più breve di quello "ordinario" stabilito dalla vigente normativa, in anni sei ( art. 157 cod. pen., comma 1, nel testo novellato) è ovviamente più favorevole all’imputato.

Ne discende pertanto (cfr. Sez. 1 n. 2777/2008; Sez. 1 n. 2126/2007) che dovrà esclusivamente applicarsi l’intera disciplina dell’istituto della prescrizione, dettata dalla normativa previgente e quindi, per quanto qui specificamente rileva, anche la previgente disciplina delle cause di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 159 cod. proc. pen., cosiccome interpretato dalla surrichiamata giurisprudenza di legittimità.

Ciò posto, giova conclusivamente osservare che, contrariamente agli assunti del ricorrente, non risulta in verità neppure ad oggi compiuto il termine massimo di prescrizione che, per effetto dei citati atti di interruzione e delle molteplici sospensioni, risulta stabilito (anche in base alla vigente normativa) nella stessa misura di anni sette e mesi sei, decorrenti dalla data del commesso reato:

(OMISSIS).

Sommando quindi il termine complessivo delle sospensioni pari ad UN anno, mesi UNDICI e giorni VENTITRE’, a quello "ordinario" di anni cinque, decorrente dal primo atto interruttivo: 23 ottobre 2003, si giunge fino al 17 ottobre 2010. In tal modo si perviene a "scavalcare " la data del secondo atto interruttivo costituito dalla sentenza di condanna emessa il 30 giugno 2010. Il che rende pacificamente legittimo, alla stregua del ben noto insegnamento giurisprudenziale citato anche dal ricorrente, rifarsi – ed applicare – il suddetto, termine massimo di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi di cui tener conto. Sicchè, tenuto conto di quest’ultimo e della sopraindicata durata complessiva delle sospensioni, la prescrizione potrà dirsi definitivamente maturata solamente il 1 DICEMBRE 2010. Ne segue pertanto che, come peraltro ritenuto dal Giudice di pace di Grosseto benchè in base a diverse ed in parte errate argomentazioni, il reato non risultava estinto per prescrizione alla data di pronunzia della sentenza impugnata nè risulta estinto a tutt’oggi.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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