T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 19-05-2011, n. 2781 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al numero di registro generale 3976 del 2009, il Comune di Marcianise (CE) espone che:

– in data 11 maggio 2000 ha rilasciato una concessione edilizia n. 6021 alla società "N.P.B. di Paccone Nicola & C." (che mutava la propria denominazione in "G.H. s.n.c." e, in seguito, si trasformava nella "G.H. s.r.l.") per la costruzione di un albergo;

– la società concessionaria versava una somma (pari a Lire 118.271.604) a titolo di anticipo e si impegnava a versare l’importo residuo complessivo di Lire 308.862.591 (pari ad Euro 159.514,21) a titolo di costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione producendo, a garanzia del debito nei confronti dell’amministrazione comunale, polizze fideiussorie rilasciate dalla Fondiaria S.A.I. Assicurazioni s.p.a.;

– all’esito del giudizio proposto avverso la quantificazione degli oneri concessori (definito con sentenza di questo T.A.R. 62/2003 con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla concessionaria) e del pagamento di parte dell’importo da parte della società assicurativa garante, la G.H. s.r.l. sottoscriveva con l’ente locale una dichiarazione di impegno con la quale si impegnava a corrispondere la somma residua (come successivamente rettificata) di Euro 95.708,55, alla quale deve inoltre aggiungersi l’importo delle sanzioni dovute al ritardato od omesso versamento degli oneri concessori, per un totale di Euro 169.399,05;

– a garanzia dell’impegno assunto, la società concessionaria allegava la polizza fideiussoria rilasciata dalla I.C. s.p.a.;

– atteso il mancato pagamento dell’importo dovuto, il Comune proponeva azione innanzi al giudice ordinario e, con sentenza n. 246/2008, il Tribunale di S. Maria C. V. dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

– incardinata la causa presso questo T.A.R., l’ente locale chiede accertarsi il proprio credito, con conseguente condanna della società G.H. s.r.l. e della società assicurativa I.C. s.p.a., in solido tra loro, al pagamento della somma dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Non si è costituita in giudizio la G.H. s.r.l.

Resiste in giudizio la società garante che contesta il dedotto nel merito e conclude per la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 la causa è stata ritenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. In limine litis, il Collegio ritiene che non sussistano ragioni valide per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez.VIII, 7 maggio 2009 n. 2423 e n. 2424; 17 settembre 2009 n. 4993 e n. 4994) secondo cui l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205 ed in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004 n. 204), nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti e provvedimenti dell’amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, comprende la totalità degli aspetti dell’uso del territorio, nessuno escluso (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 giugno 2008 n. 6283, T.A.R. Campania, Salerno, 4 aprile 2008 n. 475, T.A.R. Piemonte, 17 luglio 2008 n. 1646).

2. Peraltro, tale previsione è contenuta anche nell’art. 133 lett. f) del codice del processo amministrativo, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, tra l’altro, "le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio".

3. Sicché, come già previsto dall’art. 16 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che risultano infatti connessi al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall’adozione di un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 aprile 2006 n. 2258).

4. In altri termini, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dallo stretto collegamento funzionale tra il rilascio delle concessioni edilizie ed i contributi conseguenti a carico del privato, trattandosi appunto di pretesa del Comune fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili.

5. Tali argomentazioni sono state svolte anche dalla Corte di Cassazione, secondo cui "la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste anche a prescindere dall’instaurazione di una controversia in via di impugnazione diretta del provvedimento amministrativo, di concessione o di determinazione del contributo, purché fra la controversia ed il provvedimento vi sia uno stretto collegamento funzionale", aggiungendo inoltre che "rientrano quindi nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in genere aventi ad oggetto l’inadempimento di obblighi nascenti da una concessione. Né rileva che il rapporto concessorio si sia esaurito per decorrenza del termine di durata di esso, poiché la riserva di giurisdizione operata dalla norma a favore del giudice amministrativo riguarda il rapporto di concessione indipendentemente dal fatto che esso sia ancora in vita o sia cessato, purché la controversia ponga in discussione il rapporto nel suo momento genetico o funzionale" (Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 novembre 2007 n. 24009).

6. Il Collegio ritiene inoltre che le conclusioni esposte in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad oneri concessori non mutano a seconda della natura giuridica pubblica o privata del ricorrente, con la conseguenza che appare del tutto indifferente la circostanza che nel presente giudizio a ricorrere sia il Comune di Marcianise e non un privato.

7. Esse valgono inoltre anche per quanto riguarda la garanzia fideiussoria rilasciata dalla società assicurativa, trattandosi di contratto stipulato solo ed esclusivamente in relazione al rapporto pubblicistico sotteso al rilascio della concessione edilizia e al solo fine di garanzia di adempimento degli oneri concessori collegati. Pertanto detta connessione è prettamente funzionale e non occasionale, per cui il rapporto di fideiussione è attratto nell’alveo della materia pubblicistica urbanistica, con conseguente giurisdizione di questo Tribunale.

8. Sempre in rito, deve essere tuttavia dichiarata l’inammissibilità del ricorso con riguardo alla domanda proposta nei confronti della G.H. s.r.l..

Difatti, premesso che il ricorso è stato notificato all’intimata società a mezzo del servizio postale, non risulta allegata all’atto del deposito la cartolina attestante il ricevimento della raccomandata da parte del destinatario, con la conseguenza che, mancando la prova dell’effettiva recezione dell’atto e della data dell’avvenuta notificazione, ne consegue la nullità dell’atto di notificazione ed inammissibilità del ricorso in parte qua.

9. Quanto al ricorso proposto nei confronti della I.I.C., la domanda non può trovare accoglimento in quanto, come rilevato dalla difesa della società assicurativa, la polizza fideiussoria in questione contemplava espressamente il beneficium excussionis previsto dall’art. 1944 del codice civile (cfr. art. 3 delle condizioni generali di contratto).

Pertanto, prima di azionare la pretesa in giudizio nei confronti dell’intimata società assicurativa, l’ente locale avrebbe dovuto preventivamente agire nei confronti della società concessionaria garantita e, solo in caso di esito negativo della fase esecutiva, poteva rivolgersi alla I.I.C. s.p.a. per l’escussione della polizia fideiussoria.

10. Conclusivamente, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato.

11. Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.

Condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese ed onorari di giudizio in favore della I.C. s.p.a. che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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