Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19049 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza depositata il 24 luglio 2007 la Corte d’appello di Milano ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta dai signori F.A. e V.F.P. allo stato passivo del fallimento dell’Alizoo Mangimi Nord s.r.l., nel quale non era stato ammesso il credito da loro vantato in qualità di cessionari.

2. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 19 ottobre 2007, ricorrono gli opponenti per due motivi, illustrati anche con memoria. Il fallimento non ha svolto difese.

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l’illogica e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Il motivo non contiene la sintesi che, a norma dell’art. art. 366 bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis, ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, ed è quindi inammissibile (Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

4. Con il secondo motivo si denuncia la violazione ed errata applicazione della L. Fall., artt. 52, 56 e segg., per avere la corte territoriale affermato che anche la cessione di credito debba avere una data certa per l’opponibilita al fallimento, ma non è seguita da alcun quesito di diritto, ed è pertanto a sua volta inammissibile.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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