T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 4375 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 3 dicembre 2010 e depositato il 7 dicembre 2010, E.P. ha impugnato il silenzio serbato dalla Corte dei Conti sull’istanza in epigrafe meglio specificata, chiedendo altresì l’accertamento della fondatezza della pretesa a essa sottesa.

Giova premettere che:

– il ricorrente, dipendente della Corte dei Conti con qualifica di "coordinatore sub amministrativo – posizione economica C3", ha partecipato al concorso pubblico per esami, a cinque posti di dirigente di seconda fascia nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei Conti, indetto con decreto del Segretario generale della Corte dei Conti del 6 novembre 2005, collocandosi tra gli idonei non vincitori al 13° posto della graduatoria;

– con decreto del Segretario generale della Corte dei Conti DEC.964/S.G./2007 del 5 novembre 2007, comunicato con nota n. 1104/208 del 12 novembre 2007 (esibita dallo stesso ricorrente), sul presupposto della proposizione di ricorso giurisdizionale avverso la graduatoria, nel quale si evidenziava "…tra gli altri motivi…che l’elaborato del dott. E.P. presenta elementi di identificazione che lo rendono meritevole di annullamento", il decreto segretariale del 10 maggio 2007 di approvazione della graduatoria concorsuale è stato"…dichiarato privo di effetti giuridici nei confronti del dott. E.P….in attesa dell’esito del ricorso giurisdizionale";

– il ricorrente chiarisce che, in effetti, sono stati proposti due distinti ricorsi giurisdizionali (n. 6868/2007 e n. 6866/2007), dinanzi al T.A.R. per il Lazio Sede di Roma -nei quali egli non è costituito in quanto non intimato, né è stata disposta integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, con cui due candidati, Maria Rita Scorza e Renato Prozzo, collocati rispettivamente ai posti n. 32 e n. 33 della graduatoria, hanno impugnato gli atti concorsuali, deducendo tra gli altri motivi l’illegittimità dell’ammissione del ricorrente alla prova orale, perché i suoi elaborati conterrebbero segni distintivi,;

– con istanza del 22 ottobre 2010, sottoscritta dall’odierno difensore del ricorrente, nella dichiarata qualità di suo consulente legale, trasmessa a mezzo di raccomandata a.r. ricevuta il 2627 ottobre 2010, sul presupposto dell’intervenuto scorrimento della graduatoria e dell’imminente stipulazione di contratto di lavoro dirigenziale in favore di Maria Rita Scorza e Renato Prozzo, è stato chiesto di "riconsiderare la posizione del dott. Ettore Passatelli, provvedendo alla revoca del provvedimento di sospensione della graduatoria nei suoi confronti".

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza deducendo le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 2 co. 2 della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio d’imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., sub specie dei principi di ragionevolezza, giustizia ed equità sostanziale

Il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo perché viola l’obbligo di provvedere mediante adozione di provvedimento espresso, tenuto conto che il ricorrente "…è stato l’unico dei candidati, i cui elaborati sono stati censurati nei ricorsi presentati dai sigg.ri Scorza e Prozzo, ad essere destinatario di un provvedimento cautelare, ma sostanzialmente sanzionatorio…", senza che sia stato avviato mediotempore alcun procedimento per la definizione della sua posizione, e nonostante "…i ricorrenti nei giudizi sopra indicati…hanno raggiunto il bene della vita al quale aspiravano con i ricorsi medesimi, avendo oltremodo "scavalcatò quella che era la posizione in graduatoria del dott. P."

2) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità e contraddittorietà, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta

Nel caso di specie sussistono i presupposti per l’accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del codice del processo amministrativo, non residuando margini di discrezionalità in capo all’Amministrazione in relazione alla doverosa definizione positiva della posizione del ricorrente, poiché intervenuta medio tempore la stipulazione del contratto di lavoro dirigenziale in favore dei ricorrenti Scorza e Prozzo in data 16 novembre 2010, i ricorsi giurisdizionali da essi proposti dovranno essere definiti con sentenza in rito di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, laddove il ricorrente "…non essendo parte processuale nei giudizi de quo non può sottoporre al giudice tale carenza d’interesse", nulla più ostando quindi al ripristino di efficacia della graduatoria ai fini dell’assunzione dello stesso ricorrente quale dirigente, atteso lo scorrimento della graduatoria sino al posto n. 36.

Nel giudizio si è costituita l’Autorità intimata con atto di stile.

A sua volta il controinteressato intimato Sebastiano Alvise Rota, candidato idoneo collocato al n. 37 della graduatoria, costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 29 dicembre 2010 si è opposto all’accoglimento del ricorso, deducendone l’infondatezza sul rilievo che non sussisterebbe alcun obbligo di provvedere in pendenza della definizione dei ricorsi n. 6868/2007 e n. 6866/2007, e tanto meno in senso satisfattivo della pretesa sostanziale del ricorrente, i cui elaborati scritti recherebbero inequivoci segni di riconoscimento, essendo addirittura sottoscritti con nome e cognome "per esteso e per ben due volte", con indicazione altresì di un indirizzo, di un numero di telefono e del nominativo di una ditta, ciò che rende peraltro possibile l’annullamento parziale in autotutela degli atti del concorso, con riguardo all’ammissione all’orale del ricorrente.

Con decreto presidenziale n. 5338 del 10 dicembre 2010 è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari monocratiche, con fissazione della camera di consiglio del 12 gennaio 2010, nella quale il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto respinto.

2.) Come anticipato nella narrativa in fatto, con il decreto del Segretario della Corte dei Conti DEC.964/S.G./2007 del 5 novembre 2007, comunicato con nota n. 1104/208 del 12 novembre 2007, è stato dichiarato privo di effetti giuridici, nei confronti del ricorrente, il precedente decreto segretariale del 10 maggio 2007, di approvazione della graduatoria concorsuale, "…in via provvisoria e cautelare…in attesa dell’esito del contenzioso in atto", ossia della definizione dei ricorsi giurisdizionali n. 6868/2007 e n. 6866/2007, presentati da altri concorrenti (Maria Rita Scorza e Renato Prozzo), che hanno contestato, tra gli altri vizi, la legittimità dell’ammissione del ricorrente alla prova orale, e quindi il suo inserimento nella graduatoria finale al n. 13 tra gli idonei non vincitori, sul rilievo che i suoi elaborati presentassero segni distintivi tali da comportare la violazione della regola dell’anonimato e quindi l’esclusione dalla procedura concorsuale.

3.) Si tratta, con ogni evidenza, di provvedimento di autotutela cautelare che non risulta impugnato dal ricorrente e che è allo stato inoppugnabile, la cui efficacia temporale è delimitata in funzione di un evento certus an e incertus quando, costituito dalla definizione dei ricorsi pendenti.

4.) L’autotutela cautelare, già ammessa in via generale dall’elaborazione giurisprudenziale, anche sulla scorta della disposizione dell’art. 7 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha trovato espresso fondamento normativo, com’è noto, nell’art. 21 quater comma 2 della stessa legge, aggiunto dall’art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a tenore del quale "L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze" (sulla piena legittimità della sospensione in presenza di un interesse pubblico specifico purché accompagnata dalla prefissione di termine cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 maggio 2006, n. 3207; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1 marzo 2010, n. 3179 e Sez. III, 5 novembre 2007, n. 10892; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 5 maggio 2010, n. 2674).

5.) Orbene, secondo giurisprudenza pacifica, non sussiste in linea generale alcun obbligo dell’amministrazione di provvedere in ordine al riesame di un provvedimento di autotutela inoppugnato e inoppugnabile, che consentirebbe, tra l’altro, "…una sostanziale elusione del termine perentorio per la proposizione del ricorso giurisdizionale" (cfr. tra le tante, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3270).

6.) Tale principio è valido anche con riferimento ad un provvedimento di autotutela cautelare, quando non siano mutati i suoi presupposti, e in specie quando non sia scaduto il termine a esso apposto o non si sia avverato l’evento, certus an e incertus quando, cui è stata ricollegata, in senso risolutivo, la sua efficacia.

7.) E ciò a prescindere dalla dubbia rilevanza, ai fini della decorrenza del termine per l’adempimento dell’obbligo di provvedere, di una istanza non sottoscritta (almeno anche) dall’interessato, sebbene solo da professionista legale che di essa si dichiari "consulente legale", senza coeva allegazione di atto da cui risultino i poteri di rappresentanza (in ovvia alternativa alla sottoscrizione cumulativa dell’interessato).

8.) Peraltro, l’odierno ricorrente, sia alla stregua dei precedenti orientamenti giurisprudenziali che, e soprattutto, in base all’art. 28 del codice del processo amministrativo, in quanto controinteressato non intimato nei ricorsi n. 6868/2007 e n. 6866/2007, può senz’altro intervenire nei relativi giudizi e ivi far valere le proprie ragioni, contrariamente a quanto assunto in ricorso.

9.) In altri termini le circostanze addotte a sostegno dell’istanza di riesame, relative alla pretesa carenza sopravvenuta dei presupposti per la conservazione del provvedimento di sospensione dell’efficacia della graduatoria, in funzione dell’avvenuto suo scorrimento con assunzione, ove effettivamente intervenuta, quali dirigenti dei ricorrenti Maria Rita Scorza e Renato Prozzo, possono e debbono trovare ingresso, nel rituale contraddittorio con tutte le parti, proprio nei giudizi relativi ai due ricorsi, nei quali esse, secondo la prospettazione del ricorrente, ne determinerebbero l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, salve le valutazioni dell’Amministrazione in ordine all’eventuale esercizio di poteri di autotutela, in relazione all’illegittimità dell’ammissione del ricorrente alle prove orali in presenza di elaborati da annullare in quanto contrassegnati da segni distintivi, secondo quanto denunciato nei predetti ricorsi e ribadito dal controinteressato costituito nel presente giudizio.

10.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

11.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, pronunciando con sentenza definitiva, respinge il ricorso in epigrafe e condanna il ricorrente E.P. alla rifusione, in favore dell’Autorità intimata, e per essa dell’Avvocatura generale dello Stato, distrattaria ex lege, nonché del controinteressato intimato costituito Sebastiano Alvise Rota, delle spese e onorari del giudizio, liquidati in complessivi Euro 1.000,00 per ciascuna delle dette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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