T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 4374 Avvocato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.) Con ricorso notificato il 9 dicembre 2010 e depositato il 10 dicembre 2010, il prof. avv. M.L. ha impugnato i provvedimenti e atti in epigrafe meglio specificati.

Il ricorrente, professore ordinario con impegno a tempo definito dell’insegnamento di "Istituzioni di diritto pubblico" nella Facoltà di Giurisprudenza della prima Università degli Studi "Sapienza" (già "La Sapienza") di Roma, con il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 è stato nominato, tra gli altri, componente supplente della XII sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Roma.

Avverso il provvedimento e gli altri atti impugnati sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. Difetto d’istruttoria

Si lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di nomina e quindi l’elusione delle garanzie partecipative, non giustificabile alla stregua della generica indicazione di "particolari esigenze di celerità" poiché era noto da tempo il numero dei candidati all’esame di abilitazione e quindi l’esigenza di provvedere alla nomina di sottocommissioni d’esame.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Difetto di motivazione

Si evidenzia che il provvedimento di nomina non reca alcuna motivazione in ordine alla specifica scelta del ricorrente quale componente supplente della XII sottocommissione, né sui criteri seguiti per la designazione, ivi compreso il riferimento apodittico a una pretesa "turnazione", né sull’effettiva esigenza di partecipazione del ricorrente quale componente supplente, in special modo con riferimento allo svolgimento delle prove scritte, di cui alla convocazione del pari impugnata.

3) Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento nella scelta di un componente supplente incompatibile per indisponibilità

Anche in relazione all’omissione delle formalità partecipative, non è stato considerato che il ricorrente, professore ordinario con regime d’impegno a tempo definito, ha plurimi impegni, didattici, professionali e personali, previamente assunti e inderogabili, che non gli consentono di assolvere ai compiti di componente, sia pure supplente, della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

4) Illegittimità dell’omessa sostituzione

Non si è provveduto alla sostituzione del ricorrente senza dar seguito della tempestiva segnalazione da parte del ricorrente degli impegni sub 3) e senza considerare l’oggettiva impossibilità di assumere la carica di cui è stato investito.

5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 r.d. n. 1578 del 1933 e successive modifiche e integrazioni. Alterazione della composizione delle commissioni

Il ricorrente, in quanto anche avvocato, risulta il secondo componente supplente nella categoria degli avvocati della XII sottocommissione.

6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 r.d. n. 1578 del 1933 e successive modifiche e integrazioni e degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 382 del 1980

L’impegno di componente supplente in commissione per l’esame di abilitazione alla professione d’avvocato non è ricompreso tra gli obblighi dei docenti universitari.

7) Illegittimità derivata per illegittimità costituzionale delle disposizioni relative all’obbligatoria partecipazione dei professori universitari nelle commissioni d’esame per l’iscrizione agli albi professionali e in particolare dell’art. 22 r.d. n. 1578 del 1933

La disposizione di cui in epigrafe è costituzionalmente illegittima per contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 Cost.

Con decreto cautelate presidenziale n. 5337 del 10 dicembre 2010, è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva degli atti impugnati nelle more della trattazione nella camera di consiglio all’uopo fissata.

Nel giudizio si sono costituite le Autorità statali intimate con atto di stile.

Con memoria difensiva depositata il 30 dicembre 2010 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, se del caso anche con sentenza in forma semplificata.

Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2010, verificata la completezza del contraddittorio e della documentazione, e sentite le parti, il Tribunale si è riservato di pronunciare sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo.

2.) Il ricorso in epigrafe è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento parziale del decreto del Ministro della giustizia del 6 dicembre 2010, nei limiti dell’interesse del ricorrente, ossia con specifico riferimento alla sua nomina quale componente supplente della XII sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Roma.

Sono infatti fondate e assorbenti le censure dedotte con il primo e il secondo motivo di ricorso, imperniate, rispettivamente, sulla violazione delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241 del 1990 e sulla carente motivazione in ordine alla scelta del ricorrente quale componente supplente.

2.1) Com’è noto l’art. 7 della legge impone la comunicazione d’avvio del procedimento "…ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi", con il limite che "…non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità".

Nel preambolo del provvedimento impugnato è espressamente invocata, ad esclusione dell’obbligo di comunicazione, la "presenza di particolari esigenze di celerità".

Sennonché tali esigenze sono solo genericamente enunciate e non anche compiutamente esplicitate.

Né esse possono farsi coincidere con la cadenza temporale assegnata dalla stessa Autorità ministeriale alla sequenza dei provvedimenti di nomina della commissione e delle sottocommissioni, sia in relazione alla fissazione di un termine alquanto ampio fissato dal bando di esame (di cui al decreto ministeriale del 13 luglio 2010, pubblicato nella G.U. n. 58 del 23 luglio 2010 – 4^ serie speciale) per la presentazione delle domande di ammissione all’esame (10 novembre 2010), sia tenuto conto del chiaro termine acceleratorio fissato dall’art. 22 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 (nel testo sostituito, da ultimo,dall’art. 1 bis 1 bis del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180), a tenore del quale la commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia "…da emanare non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di esame", laddove nella specie la commissione presso il Ministero e le prime sottocommissioni presso ciascuna Corte d’Appello sono state nominate soltanto con decreto ministeriale del 22 novembre 2010.

In altri termini, l’Autorità ministeriale non può invocare una cadenza temporale alquanto "dilatata", da essa stessa prescelta sia per la presentazione delle domande di ammissione, sia e soprattutto per la nomina della commissione d’esame e delle prime sottocommissioni, quale presupposto integrante ragioni di celerità tali da giustificare l’omissione della comunicazione d’avvio del procedimento relativo alla nomina delle altre sottocommissioni, ivi compresa quella (la XII sottocommissione presso la Corte d’Appello di Roma) nella quale è stato inserito il ricorrente.

Al riguardo è appena il caso di richiamare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale "l’urgenza…non può risiedere in una pregressa inerzia dell’amministrazione chè altrimenti argomentando si finirebbe con il vanificare la portata della norma di garanzia di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, privando il cittadino della garanzia di interlocuzione a cagione di una pregressa inerzia alla stessa amministrazione imputabile" (così testualmente, da ultimo, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 187).

Né, secondo l’esperienza pregressa relativa al numero notoriamente elevato dei candidati dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, poteva dubitarsi dell’esigenza di provvedere alla nomina di ulteriori sottocommissioni (per la Corte d’Appello di Roma pari XIV complessive, delle quali tredici nominate con il provvedimento impugnato del 6 dicembre 2010 e la prima con il decreto del 22 novembre 2010).

Non è superfluo aggiungere, poi, che già con riferimento a precedenti sessioni di esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato questo Tribunale aveva annullato decreti di nomina di sottocommissioni, impugnate da docenti universitari, proprio sul rilievo della censurata omessa comunicazione dell’avvio del procedimento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 16 aprile 2010, n. 7230, relativa alla precedente sessione d’esami, indetta con d.m. 16 luglio 2009; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 23 marzo 2007, n. 2543, relativa alla sessione di esami indetta con d.m.. 8 luglio 2004; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 29 gennaio 2007, n. 602, relativa alla sessione di esami indetta con d.m. 26 giugno 2006.

2.2) E’ altresì fondato il secondo motivo di ricorso, poiché la individuazione del ricorrente quale componente supplente della XII sottocommissione per la categoria dei professori universitari non risulta motivata in riferimento all’assoluta genericità del richiamo alla "…assenza di designazioni da parte delle competenti Università…" e in specie all’allegata scelta "…secondo il criterio di turnazione".

Non è infatti dato di comprendere quando e in quali termini sia stata richiesta all’Università "Sapienza" di Roma la designazione di professori ai fini della composizione della commissione, né in qual modo sia stata effettuata la "turnazione", se ad esempio mediante formazione di apposito elenco almeno comunicato per doverosa conoscenza alle Autorità accademiche, e quindi da questa comunicabile agli interessati, non potendo dubitarsi che -pur rientrando tra gli obblighi dei professori universitari di ruolo la partecipazione a commissioni in genere, in forza dell’art. 84 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (espressamente richiamato nel preambolo del provvedimento impugnato), e dell’art. 6 comma 4 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e alle commissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, in specie, ai sensi dello stesso art. 22 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 (nel testo sostituito, da ultimo,dall’art. 1 bis 1 bis del d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 18 luglio 2003, n. 180)- occorra assicurare il coordinamento tra l’individuazione dei docenti (professori ordinari o associati di materie giuridiche presso le università o istituti di istruzione superiore),da nominare e la programmazione delle attività didattiche, che compete agli stessi docenti e agli organi accademici dei dipartimenti e facoltà universitarie, salva la debita considerazione anche del diverso regime d’impegno dei docenti, a tempo pieno o a tempo definito, e quindi anche degli eventuali impegni di natura professionale, oltre che di documentate situazioni personali e familiari.

E’ evidente, peraltro, che non ponendosi nel caso di specie l’individuazione dei componenti della commissione quale atto a contenuto vincolato né nell’an, né nel quid o nel quomodo, né avendo l’Autorità ministeriale dimostrato in giudizio che l’atto non avrebbe potuto avere contenuto diverso, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 21 octies secondo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15.

3.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, nei limiti dell’interesse del ricorrente, con conseguente annullamento parziale del decreto del Ministro della giustizia del 6 dicembre 2010, con specifico riferimento alla sua nomina quale componente supplente della XII sottocommissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Roma.

4.) In relazione alla natura solo formale delle difese dell’Autorità ministeriale, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese e onorari del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese dell’altra parte privata, peraltro intimata in chiave solo tuzioristica, non configurandosi la medesima, componente titolare, peraltro di altra categoria professionale (avvocati), come controinteressato all’impugnativa della nomina del ricorrente quale componente supplente quale docente universitario.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto del Ministro della giustizia del 6 dicembre 2010, nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese dell’altra parte privata intimata non costituita in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *