T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 4372 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 17 maggio 2010, depositato il successivo 18 maggio, la Caritas Italiana, organismo pastorale della CEI, ha esposto di essere iscritta all’albo nazionale degli enti di servizio civile, regolamentato dall’art. 5 del d. lgs. n. 77 del 2001 e dalla circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, e accreditata ai fini della presentazione di progetti per il servizio civile volontario, ai sensi dell’art. 3 della l. 6 marzo 2001, n. 64.

La ricorrente ha rappresentato di aver partecipato, nella predetta qualità, alla procedura selettiva di cui al comunicato 30 luglio 2008 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, presentando un progetto relativo all’anno 2009.

Ha segnalato la ricorrente che tale progetto, denominato "Gente di mare 2009 – Migrantes – Caritas", si colloca nell’ambito del settore "Assistenza", area "Disagio adulto", di cui al Prontuario regolato con decreto 3 agosto 2006 del Ministero della solidarietà sociale, prevede l’impiego di 26 volontari per attività di assistenza in favore del personale marittimo, ed è identico a quello presentato, approvato e finanziato per l’anno 2008,

Ciò premesso, la Caritas ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, con il quale il progetto in parola è stato escluso dalla valutazione di qualità. L’impugnazione è stata estesa al bando 22 giugno 2009 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che ha indetto la selezione di 14.917 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile approvati in Italia e all’estero.

Questi i motivi dedotti:

1) violazione di legge – falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006 e della circolare 2 febbraio 2006 – eccesso di potere per sviamento. Con la censura, rivolta avverso la motivazione dell’esclusione, laddove ha rilevato che gli obiettivi esposti dall’elaborato progettuale non rientravano nelle finalità contemplate dall’art. 1 della legge n. 64 del 2001, si illustrano le finalità del progetto e si sostiene che lo stesso integra perfettamente i principi di cui alla l. n. 64 del 2001;

2) sotto altro profilo, violazione di legge – falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006 e della circolare 2 febbraio 2006. La censura avversa altra parte motiva dell’esclusione, nella quale si fa riferimento alle disposizioni di cui al par. 4.2, lett. a) e lett. e) del Prontuario, sostenendosi che tale richiamo integra una evidente contraddittorietà, nella misura in cui indica, prima, l’assenza della conformità del progetto alle finalità istitutive del servizio civile nazionale (lett. a), poi, l’inefficacia dello stesso in relazione agli obiettivi dichiarati, ovvero la sua incoerenza (lett. b), attestando la carenza di una effettiva motivazione e di adeguata istruttoria;

3) sotto altro profilo, violazione di legge – falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006 e della circolare 2 febbraio 2006. Con la censura si sostiene che l’impugnata esclusione si rivela contraddittoria con l’atto di accreditamento della ricorrente quale ente di servizio civile;

4) violazione di legge – falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006 e della circolare 2 febbraio 2006 – difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente lamenta che l’esclusione non evidenzia quella più accurata istruttoria e quella rinforzata motivazione che si rendeva necessaria in vista dell’affidamento maturatosi alla luce della circostanza che un progetto identico a quello per cui è causa è stato ammesso alla valutazione di qualità e finanziato per l’anno 2008;

5) violazione di legge – falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006 e della circolare 2 febbraio 2006, sotto il profilo della manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza. La ricorrente lamenta l’oscurità, in assenza di nuovi provvedimenti normativi idonei a giustificare un diverso orientamento per il 2009, delle ragioni di un’opposta valutazione di un progetto sostanzialmente identico ad altro progetto precedentemente valutato favorevolmente.

Si è costituita in resistenza la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, instando per il rigetto del gravame.

Con ordinanza 27 agosto 2009, n. 3970, la Sezione ha accolto, ai fini del riesame, la domanda di sospensione interinale degli effetti dell’impugnata esclusione, incidentalmente presentata dalla parte ricorrente.

Con deposito del 29 marzo 2010 l’Ufficio nazionale per il servizio civile ha trasmesso il provvedimento n,. 150 del 18 marzo 2010, con il quale, in esito alla predetta ordinanza cautelare, la commissione ricostituita per il riesame del progetto in parola lo ha escluso dalla valutazione di qualità ai sensi delle disposizioni di cui al par. 4.2, lett. a) del ridetto Prontuario.

Con atto di motivi aggiunti notificati il 17 maggio 2010 e depositati il successivo 18 maggio, la Caritas ha impugnato la nuova determinazione negativa, avverso la quale ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione, falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006, della circolare 2 febbraio 2006, dell’art. 3 della l. 241 del 1990, degli artt. 2 e 3 Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà. La ricorrente, alla luce della dinamica motivazionale del nuovo provvedimento, che, nel descrivere il progetto, mette in evidenza i particolari disagi della categoria dei lavoratori marittimi, con particolare riferimento a quelli "in nero", censura l’esclusione della categoria in parola dagli interventi del Servizio nazionale civile, rappresenta il difetto di istruttoria che ha inficiato il riesame, atteso che il progetto non contiene alcun riferimento ai lavoratori "in nero", ed espone che, in ogni caso, anche qualora lo stato di disagio fosse accentuato dalla presenza del lavoro "in nero", ciò non escluderebbe il bisogno ed il diritto dei marittimi ad azioni di solidarietà sociale;

2) violazione, falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006, della circolare 2 febbraio 2006, dell’art. 3 della l. 241 del 1990, degli artt. 2 e 3 Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà – sviamento di potere. La censura, anche mediante il riferimento ad altri progetti ammessi, avversa la parte della motivazione nella quale, rappresentati gli obiettivi prefissati dal progetto, ne è stata dichiarata l’estraneità alle finalità previste dalla legge di riferimento poiché gli stessi investono profili penali, di diritto del lavoro e della sicurezza, di competenza di altre autorità alle quali la Caritas rischierebbe di sovrapporsi, sostenendo la ricorrente, da un lato, che le finalità enunciate nel progetto rappresentano esclusivamente strumenti di solidarietà sociale, dall’altro, che qualunque stato di difficoltà rende possibile l’intervento del servizio nazionale civile, il quale, diversamente opinando, non avrebbe ragione di esistere, essendo qualunque disagio superabile in teoria con l’intervento delle autorità competenti;

3) violazione, falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006, della circolare 2 febbraio 2006, dell’art. 3 della l. 241 del 1990, degli artt. 2 e 3 Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà – sviamento di potere.

La ricorrente segnala che, contravvenendo a quanto imposto dall’ordinanza cautelare, il riesame non ha tenuto conto della ivi rilevata contraddittorietà dell’esclusione in riferimento alla positiva valutazione dell’identico progetto presentato per l’anno 2008, sbrigativamente risolta con il richiamo alla diversità della composizione della commissione valutatrice, a fronte dell’immutato contesto normativo.

L’amministrazione resistente ha contestato in memoria la fondatezza delle censure interposte con i mezzi aggiunti.

Con ordinanza 17 giugno 2010, n. 2610 la domanda di misure cautelari avanzata dalla parte ricorrente avverso il provvedimento che ha concluso il riesame è stata respinta.

La ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Il ricorso è stato, indi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2010.
Motivi della decisione

1. Si controverte in merito alla legittimità dell’esclusione del progetto denominato "Gente di mare 2009 – Migrantes – Caritas", presentato per l’anno 2009 dalla Caritas Italiana, organismo pastorale della CEI, nell’ambito della procedura selettiva indetta con comunicato 30 luglio 2008 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.

2. E’ d’uopo rappresentare, in via pregiudiziale, che con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato i provvedimenti di esclusione, meglio indicati in epigrafe, adottati dall’Ufficio nazionale per il servizio civile nei mesi di maggiogiugno 2009.

Successivamente, per effetto dell’ordinanza della Sezione 27 agosto 2009, n. 3970, che, ritenendo prima facie fondate le dedotte censure di difetto di motivazione e di contraddittorietà con la precedente ammissione da parte della stessa amministrazione di un identico progetto della ricorrente per l’annualità 2008, ha accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata in uno al ricorso, l’amministrazione ha adottato in corso di causa un nuovo provvedimento di esclusione, n. 150 del 18 marzo 2010, avverso il quale parte ricorrente ha interposto motivi aggiunti.

Ciò posto, si osserva che, come emerge dal tenore dell’atto del 18 marzo 2010, in sede di riedizione del potere amministrativo, l’Ufficio nazionale per il servizio civile ha provveduto ad una nuova istruttoria del progetto, di cui è stato rinnovato l’esame e la valutazione di compatibilità con le finalità assunte dalla normativa di riferimento, fatta anche oggetto di un ulteriore riflessione, che si è conclusa con un provvedimento che, seppur di esito parimenti pregiudizievole per gli interessi della ricorrente, è basato su ragioni diverse e più articolate di quelle poste a base del precedente provvedimento negativo.

Il provvedimento sopravvenuto, anche se frutto di un riesame non spontaneo, perché indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, riflette, indi, nuove valutazioni dell’amministrazione, e implica il definitivo superamento di quelle poste a base del provvedimento originario, assorbito o, comunque, sostituito dal successivo.

Ne deriva che la ricorrente non ha più interesse alla coltivazione del gravame proposto avverso l’originaria esclusione, non potendo conseguire alcuna utilità da un suo eventuale esito favorevole.

In altre parole, seguendo la giurisprudenza amministrativa sul tema, l’emanazione di ulteriori provvedimenti, con cui l’amministrazione conferma la sostanza delle determinazioni precedentemente assunte attraverso un rinnovato iter istruttorio e motivazionale, determina il sopravvenire del difetto di interesse alla definizione del ricorso proposto avverso l’originario provvedimento impugnato, non potendo conseguire la parte ricorrente alcuna utilità dall’eventuale annullamento di tale atto, ormai sostituito dalle nuove determinazioni, che ridefiniscono l’assetto degli interessi coinvolti dal procedimento amministrativo e sui quali deve ritenersi trasferito ogni interesse dell’istante. Né tale acquisizione può essere inficiata dalla circostanza che il riesame sia avvenuto su impulso di un’ordinanza cautelare, perché il riesercizio del potere amministrativo, per quanto vincolato nell’an dall’ordine impartito con provvedimento giurisdizionale cautelare, non può essere qualificato, in questi casi, né per la natura né per gli effetti, alla stregua di una pedissequa esecuzione del dictum giudiziale, atteso che il riesercizio del potere implica l’adozione di determinazioni discrezionali o tecnico – discrezionali, in nessun modo imputabili o riferibili né soggettivamente né oggettivamente all’organo giurisdizionale (Tar Lazio, Roma, II, 6 maggio 2010, n. 9915; Tar Sicilia, Palermo, II, 25 settembre 2009, n. 1534; Tar Campania, Napoli, VII, 12 marzo 2007, n. 1785; Tar Campania, Salerno, 5 aprile 2006, n. 355).

Radicatosi ormai l’interesse all’impugnazione sul provvedimento sopravvenuto in corso di causa, avverso i quali la ricorrente ha interposto mezzi aggiunti, va quindi dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso originario, portanti l’originaria esclusione del progetto dalla valutazione di qualità per cui è causa.

3. Entrando nel merito della questione controversa, come ridefinita ai sensi del punto che precede, rileva il Collegio che il provvedimento del 18 marzo 2010 si rivela immune dalle censure dedotte con i mezzi aggiunti.

4. Sembra opportuno illustrare innanzitutto il contesto normativo della vicenda.

L’art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, finalizza il servizio civile nazionale a: "a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storicoartistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero".

L’art. 3 della stessa legge prevede che gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1; d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

L’art. 5 del d. lgs. 5 aprile 2002, n. 77 prevede che presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile – precedentemente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – è tenuto l’albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della l. 64/01.

L’accreditamento è regolato dalla circolare del predetto Ufficio del 2 febbraio 2006.

Con d.m. 3 agosto 2006 il Ministero della solidarietà sociale ha adottato il Prontuario contenete le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi.

In particolare, il par. 4.2, lett. a) del decreto predetto, richiamato nel provvedimento oggetto di scrutinio, prevede che, nell’ambito delle attività di valutazione di merito, non sono approvati i progetti di servizio civile nazionale nel caso in cui "le attività previste dai progetti non rientrino in alcuno dei settori contemplati dall’art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, come specificati nell’allegato 3 al presente prontuario o non siano comunque riconducibili con immediatezza alle finalità della stessa legge n. 64".

5. Quanto, invece, agli elementi di fatto, è bene illustrare che, come emerge dagli atti di causa, con avviso pubblicato in data 30 luglio 2008 l’Ufficio nazionale per il servizio civile invitava gli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome a presentare i progetti da realizzarsi in Italia ed all’estero nell’anno 2009.

In tale ambito, entro i termini ivi previsti, venivano presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale n. 3201 progetti.

La Caritas, iscritta al predetto albo nazionale, presentava n. 369 progetti, vedendosene approvare n. 360 e respingere n. 9, tra cui quello per cui è causa.

6. Tanto premesso, poiché tutte le censure dedotte in ricorso attengono alla motivazione dell’atto gravato, conviene chiarire l’iter logicoargomentativo che lo ha caratterizzato, e che ha condotto all’esclusione del progetto per cui è causa.

L’amministrazione ha premesso la necessità di verificare, in sede di valutazione dei progetti, ed alla luce del par. 4.2. del Prontuario sopra citato, la sussistenza di un coerente collegamento tra gli obiettivi del progetto e le finalità del servizio civile nazionale.

Ciò facendo, l’amministrazione ha rilevato che il progetto è rivolto ad una categoria ben specifica di lavoratori, cd. marittimi, che, nell’espletamento delle loro attività effettuate nel rispetto delle norme di settore in vigore, vivono una situazione di disagio e difficoltà, aggravata nel caso di svolgimento di attività "in nero".

In particolare, l’amministrazione ha segnalato, tra gli obiettivi previsti nel progetto: la verifica e la bonifica degli aspetti negativi del protocollo antiterrorismo ISPS; l’attuazione del trasporto gratuito all’interno del porto; la sensibilizzazione della scuola, della società portuale e civile al mondo marittimo e la fondazione o comunque la reale attivazione dei comitati di welfare sociale.

In relazione ai predetti obiettivi, la p.a. procedente ha rilevato la loro estraneità alle finalità previste dall’art. 1 della l. 64/2001.

Tanto in relazione ad un duplice ordine di ragioni:

a) la circostanza che tali obiettivi investono profili penali, di diritto del lavoro e di sicurezza, e rientrano nella competenza di ben precisi organi dello Stato (Ministero della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e trasporti, Comitato nazionale per il welfare della gente di mare, Capitaneria di porto e Uffici assistenza regionale e nazionale nei porti) ed internazionali. Sul punto, l’amministrazione ha aggiunto che il perseguimento delle dette finalità avrebbe da un lato snaturato l’istituto del servizio civile, dall’altro comportato la sovrapposizione dell’ufficio nazionale per il servizio civile alle autorità sopra richiamate;

b) l’attinenza specifica del progetto a tematiche proprie del diritto del lavoro. L’amministrazione ha precisato, al riguardo, che con sentenza n. 228 del 2004, la Corte Costituzionale ha chiarito che il servizio civile nazionale non è riconducibile alla materia tutela del lavoro, bensì a quella della difesa e sicurezza dello Stato, configurandosi come forma di adempimento del dovere di difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, alla luce del principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost..

7. Operata la ricognizione del portato provvedimentale, va riferito che con il primo motivo dei mezzi aggiunti parte ricorrente ha sostenuto la violazione, falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006, della circolare 2 febbraio 2006, dell’art. 3 della l. 241 del 1990, degli artt. 2 e 3 Cost., nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà.

Con tale censura la ricorrente, evocando anche una fattispecie disparità di trattamento, sostiene che ciò che si è inteso escludere dalla valutazione di qualità è una specifica categoria di lavoratori dagli interventi del Servizio nazionale civile, rappresenta il difetto di istruttoria che ha inficiato il riesame, atteso che il progetto non contiene alcun riferimento specifico ai lavoratori "in nero", ed espone che, in ogni caso, anche qualora lo stato di disagio fosse accentuato dalla presenza del lavoro "in nero", ciò non escluderebbe il bisogno ed il diritto dei marittimi ad azioni di solidarietà sociale.

Poste queste premesse, la ricorrente sostiene che il provvedimento mette in dubbio il dovere di solidarietà quale principio fondamentale dello Stato, ai sensi dell’ art. 2 Cost., la sua strumentalità a garanzia del rispetto e della concreta realizzazione dell’uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 Cost., nonché la possibilità di assicurare la sua perseguibilità anche per il tramite del mondo dell’associazionismo.

Con la seconda doglianza dei motivi aggiunti (violazione, falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006, della circolare 2 febbraio 2006, dell’art. 3 della l. 241 del 1990, degli artt. 2 e 3 Cost. – eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà – sviamento di potere) parte ricorrente, anche mediante il riferimento ad altri progetti ammessi, avversa la parte della motivazione nella quale, rappresentati gli obiettivi prefissati dal progetto, ne è stata dichiarata l’estraneità alle finalità previste dalla legge di riferimento poiché gli stessi investono profili penali, di diritto del lavoro e della sicurezza, di competenza di altre autorità alle quali la Caritas rischierebbe di sovrapporsi, sostenendo la ricorrente, da un lato, che le finalità enunciate nel progetto rappresentano esclusivamente strumenti di solidarietà sociale, dall’altro, che qualunque stato di difficoltà rende possibile l’intervento del servizio nazionale civile, il quale, diversamente opinando, non avrebbe ragione di esistere, essendo qualunque disagio superabile in teoria con l’intervento delle autorità competenti.

8. E’ evidente che critiche di siffatta consistenza, tenendo conto della motivazione dell’esclusione, non colgono nel segno, risultando decentrate rispetto al fulcro del provvedimento impugnato.

Infatti quest’ultimo non pone l’accento sulla specifica categoria dei lavoratori marittimi, non nega – come ammette anche la parte ricorrente – che i lavoratori marittimi vivono nelle situazioni di disagio illustrate dal progetto, non sminuisce l’importanza e la necessità di adottare nei loro confronti ogni iniziativa utile a garantire il godimento dei diritti personali e sociali, in attuazione dei principi di solidarietà, non sostiene che l’intervento del servizio nazionale civile deve spiegarsi in un ambito di assoluta autonomia rispetto alla sfera di operatività di altre amministrazioni.

Piuttosto, ciò che, più limitatamente, ma sotto un profilo assorbente, perché di carattere generale, viene segnalato dal provvedimento, è che il progetto in parola attiene esclusivamente al comparto della tutela del lavoro, ed, in tale ambito, ad un ben determinato settore, laddove, di contro, campo di elezione del servizio civile nazionale è e resta la materia della difesa e della sicurezza dello Stato, ancorché incisa dal principio di solidarietà, rispetto alla quale nel progetto in esame non viene desunto alcun collegamento, da cui la rilevata estraneità degli obiettivi assunti dal progetto alle finalità previste dall’art. 1 della l. 64/2001.

E allora, poiché, contrariamente a quanto illustrato dalla ricorrente, l’attenzione dell’amministrazione si è incentrata sul generale ambito progettuale, ed il nucleo dello sfavorevole giudizio prescinde totalmente nel proprio impianto argomentativo sia da un giudizio di valore in relazione al considerato comparto lavorativo, sia dall’eventuale riferimento alla presenza, in tale comparto, di situazioni di irregolarità dei relativi rapporti contrattuali (circostanza incidentalmente considerata nel provvedimento, e solo nella parte riservata alla sintetica descrizione dei destinatari dello stesso), per superare siffatto impianto parte ricorrente avrebbe dovuto sostenere – e così non ha fatto – che non è vero che la particolare idoneità richiesta ai fini della positiva valutazione di qualità richiesta dall’ordinamento di settore in parola è caratterizzata dalla sua peculiare specificità, lumeggiata nell’atto impugnato.

Del resto, che tale specificità sussista, è testimoniato dalla sentenza dalla Corte Costituzionale 16 luglio 2004, n. 228, richiamata nel provvedimento.

Infatti, se risulta condivisibile, come sostenuto dalla Caritas, che non è del tutto propria la citazione nell’ambito del provvedimento dell’affermazione, isolatamente considerata, della Corte Costituzionale desunta dalla sentenza citata, che il servizio civile attiene non alla materia del lavoro, bensì a quella della difesa della Patria, che è correlata all’individuazione del soggetto cui è attribuita la competenza a legiferare nella materia, va anche detto che tale affermazione è contenuta in un contesto di conclusioni che risultano decisive per l’orientamento della presente controversia.

In particolare, va rilevato che parte delle censure considerate dalla Corte Costituzionale nel giudizio conclusosi con la citata sentenza muovevano dalla premessa che il servizio civile disciplinato dal d. lgs. n. 77 del 2002 non avesse più, in quanto volontario, alcun collegamento con la prestazione militare.

E la Corte Costituzionale ha sconfessato decisamente tale premessa, esponendo che l’istituto trova fondamento nell’art. 52 della Costituzione, ed, in particolare, nel primo comma, che configura la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino.

La Corte ha ricordato che tale dovere ha una estensione più ampia dell’obbligo di prestare servizio militare, avendo già precedentemente affermato la stessa Corte che il servizio militare ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex art. 52, primo comma, Cost., che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato (sentenza n. 164 del 1985).

In tale contesto, la Corte ha inquadrato, da un lato, la sospensione della obbligatorietà del servizio militare (art. 7 del d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215), dall’altro il servizio civile come oggetto di una scelta volontaria, che costituisce adempimento del dovere di solidarietà di cui all’art 2 Cost., nonché di quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società, di cui all’art. 4, secondo comma, Cost., precisando che la volontarietà attiene solo alla scelta iniziale, in quanto il rapporto è poi successivamente definito da una dettagliata disciplina dei diritti e dei doveri, contenuta in larga parte nel d. lgs. n. 77 del 2002, che permette di configurare il servizio civile come autonomo istituto giuridico in cui prevale la dimensione pubblica, oggettiva e organizzativa.

Alla luce delle conclusioni cui è pervenuto il giudice delle leggi, deve ritenersi che, nella materia, il ruolo particolarmente significativo assunto dal principio di solidarietà ex art. 2 Cost., così come dai principi di cui all’art. 4 Cost., anche tenuto conto della loro valenza di canoni assoluti e generalissimi dell’ordinamento vigente, non consente di obnubilare che essi restano, se così si può dire, "satellitari" rispetto al dovere di difendere la Patria proprio anche del servizio civile, o, meglio, attengono al diverso piano delle modalità con cui esso può essere espletato.

Così, significativamente, le parole del giudice delle leggi "D’altra parte il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell’art. 2 della Costituzione, le cui virtualità trascendono l’area degli "obblighi normativamente imposti", chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria.

Il d.lgs. n. 77 del 2002 significativamente considera il "servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa alla difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari" (art. 1, comma 1). In senso contrario non può rilevarsi che la alternatività tra i servizi sarebbe venuta meno perché entrambi sono ora frutto di una scelta autonoma, ben potendo essere adempiuto il dovere costituzionale di difesa della Patria anche attraverso comportamenti di tipo volontario. È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria".

Il che non vuol certamente significare – né la Sezione intende affermare – che il principio di solidarietà ex art. 2 non debba o non possa costituire un sicuro punto centrale di riferimento nella valutazione di qualità dei progetti di servizio civile, principio chiaramente rinvenibile anche nella stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2004, nonché nelle pronunzie cautelari della giustizia amministrativa invocate dalla parte ricorrente.

Ma, più limitatamente, nel delicato equilibrio tra valori di rilevanza assoluta dell’ordinamento vigente che la fattispecie lascia intravedere, e tenendo conto che si versa in un procedimento preordinato alla realizzazione di progetti di servizio civile, la effettuata ricognizione sistematica della materia nei termini sopra esposti consente di ritenere non viziato da illegittimità, perché non contrario a legge, il rilievo, assunto in sede di specifica valutazione di qualità richiesta dall’ordinamento di settore, della non conformità agli obiettivi della l. n. 64/ del 2001 di progetti di servizio civile ritenuti, nell’esercizio di discrezionalità proprio della commissione valutatrice, totalmente disancorati dalla materia della difesa e della sicurezza dello Stato.

9. Va a questo punto ricordato che con ordinanza cautelare n. 3970/2009 la Sezione ha disposto il riesame del progetto per cui è causa, tenuto conto nella parte motiva anche della circostanza che un progetto ad esso identico aveva superato il vaglio di qualità nel 2008.

Ciò posto, con la finale censura dei motivi aggiunti parte ricorrente denunzia la violazione, falsa ed erronea applicazione della l. n. 64 del 2001, del d.m. 3 agosto 2006, della circolare 2 febbraio 2006, dell’art. 3 della l. 241 del 1990, degli artt. 2 e 3 Cost., nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e contraddittorietà, lo sviamento di potere, segnalando che, contravvenendo a quanto imposto dall’ordinanza cautelare, il riesame non ha tenuto conto della ivi rilevata contraddittorietà dell’esclusione in riferimento alla positiva valutazione dell’identico progetto presentato per l’anno 2008, sbrigativamente risolta con il richiamo alla diversità della composizione della commissione valutatrice, a fronte dell’immutato contesto normativo.

La censura non è conducente.

Si è già sopra riferito che l’amministrazione, in sede di riesame, ha provveduto ad una nuova valutazione del progetto in parola, preceduto da un approfondimento della normativa in materia, con particolare riferimento alle finalità del servizio civile nazionale, pervenendo a conclusioni che, secondo quanto sin qui riferito, resistono allo scrutinio di legittimità rimesso alla sede giudiziale adita.

Lo stesso è a dirsi con riferimento alla parte motiva del nuovo provvedimento, in cui si dà conto del mutato cambiamento di indirizzo, con riferimento alla mutata composizione della commissione valutatrice, ed alla discrezionalità che accompagna l’operato di ogni commissione, pur nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni che presiedono la materia.

Il rilievo dell’amministrazione è proprio.

Si osserva, al riguardo, per un verso, che non può porsi in dubbio che la valutazione dei progetti di servizio civile formulata dalla commissione, alla stregua di tutti gli atti valutativi, appartiene alla sfera della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile, in via di principio, solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e violazione delle norme di autoregolamentazione (C. Stato, pareri nn. 396 e 399 del 2008), sin qui non intravisti nella fattispecie; per altro verso, che un rigido ancoramento del superamento del vaglio di qualità alle precedenti determinazioni della commissione non risulta rispondente né alle finalità della normativa di settore, né ad un principio di buona amministrazione.

10. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

Tenuto conto dell’andamento del contenzioso e della natura dell’interesse azionato in giudizio, il Collegio stima equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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