Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19535 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i del P.G. Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 27.5.2010 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza avanzata da M.F., nella qualità di rappresentante della FM Auto srl, di dissequestro e restituzione di autovettura sequestrata per accertamenti circa la contraffazione del numero di telaio.

Avverso l’ordinanza presentava ricorso per Cassazione il difensore di M.F. deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Essendo stata l’impugnata ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma nel corso del giudizio penale a carico degli imputati la sua impugnazione è regolata dall’art. 586 c.p.p., per cui, salva diversa specifica disposizione di legge, essa non è impugnabile autonomamente, ma esclusivamente con l’impugnazione contro la sentenza.

Poichè l’art. 263 c.p.p. non detta regole speciali quanto alla impugnazione delle ordinanze dibattimentali relative alla restituzione delle cose sequestrate a fini di prova, il ricorso in argomento avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di restituzione dell’autoveicolo in sequestro va dichiarata inammissibile, in applicazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, stabilito dall’art. 568 c.p.p. (cfr., in senso conforme, Cass., sez. 3A, 4 luglio 2000 n. 1980 e Cass. sez. 2A, 26 febbraio 2000 n. 679). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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