T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 19-05-2011, n. 4368 Carenza di interesse sopravvenuta Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 17 maggio 2010, depositato il successivo 18 maggio, la Caritas Italiana, organismo pastorale della CEI, iscritta all’albo nazionale degli enti di servizio civile, regolamentato dall’art. 5 del d. lgs. n. 77 del 2001 e dalla circolare 2 febbraio 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, e accreditata ai fini della presentazione di progetti per il servizio civile volontario, ai sensi dell’art. 3 della l. 6 marzo 2001, n. 64, ha rappresentato di aver partecipato alla procedura selettiva di cui al comunicato 30 luglio 2008 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, presentando, tra altri, i progetti indicati in epigrafe.

Ha segnalato la ricorrente che tali progetti sono stati redatti in conformità al contenuto del Prontuario regolato con decreto 3 agosto 2006 del Ministero della solidarietà sociale, che prevede, sia per i progetti da realizzarsi in Italia, sia per i progetti da realizzarsi all’estero, l’assegnazione di punteggi specifici per la eventuale presenza di copromotori e partners del progetto, di cui va indicato il concreto ruolo rivestito, il codice fiscale e gli impegni assunti a firma del legale rappresentante. Il punteggio concedibile varia da 1 a 4, in base al numero degli stessi e alla rilevanza dell’apporto.

Ciò premesso, la Caritas ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, con i quali i progetti in parola, pur indicando tutti la presenza di almeno un partner o copromotore, con la richiesta specificazione e documentazione a supporto, o non hanno ottenuto alcun punteggio, ovvero hanno ottenuto un punteggio non corrispondente a quello spettante.

L’impugnazione è stata estesa al bando 22 giugno 2009 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, che ha indetto la selezione di 14.917 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile approvati in Italia e all’estero riportanti un punteggio uguale o superiore a 63/80, per quelli da realizzarsi in Italia, e a 59/90, per quelli da realizzarsi all’estero, precludente ai suindicati progetti, in ragione del punteggio complessivo ottenuto, di essere posti a bando.

Questi i motivi dedotti:

1) violazione, falsa ed erronea applicazione del d.m. 3 agosto 2006 – violazione di legge – difetto di istruttoria – eccesso di potere. Con la censura si espone la dovutezza dell’attribuzione dei punteggi spettanti per la voce considerata, che avrebbe permesso a tutti i progetti di conseguire il punteggio minimo necessario per entrare in graduatoria tra i progetti finanziati;

2) violazione, falsa ed erronea applicazione del d.m. 3 agosto 2006 – violazione di legge per difetto di motivazione – difetto di istruttoria – eccesso di potere. La censura avversa la carenza di motivazione della mancata assegnazione di punteggi per la voce considerata, pur "in presenza di documentazione al riguardo", ritenuta peraltro "non idonea ai fini dell’attribuzione del punteggio", ovvero dell’assegnazione di un solo punto invece del punteggio maggiore spettante, che non specifica né in cosa consista tale inidoneità né la ragione della mancata assegnazione del punteggio maggiore. La ricorrente lamenta altresì che non sia stata consentita l’integrazione documentale a dimostrazione della presenza di partners, pure prevista dal citato Prontuario;

3) violazione di legge per erronea e falsa ed erronea applicazione del d.m. 3 agosto 2006 – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – contraddittorietà – eccesso di potere. Con la censura si sostiene l’incongruità della mancata assegnazione dei punteggi per la voce in parola, motivata con l’inidoneità della relativa documentazione, laddove la documentazione stessa è stata ritenuta idonea ai fini dell’attribuzione di altro punteggio, pure comportante la verifica della presenza di enti partners, e ciò stante la mancata preclusione, a termini del Prontuario, di attribuire più voci di punteggio a fronte della stessa documentazione;

4) violazione di legge – falsa ed erronea applicazione del d.m. 3 agosto 2006 – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – contraddittorietà – eccesso di potere. La ricorrente segnala che la possibilità di attribuire punteggi per le suindicate due categorie di voci sulla base della stessa documentazione trova conferma nelle valutazioni operate dalla commissione in relazione ad altri progetti.

Si è costituita in resistenza la Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile, instando per il rigetto del gravame.

Con ordinanza 27 agosto 2009, n. 3965, la Sezione ha accolto, ai fini del riesame, la domanda di sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, incidentalmente presentata dalla parte ricorrente.

Con deposito del 29 marzo 2010 l’Ufficio nazionale per il servizio civile ha trasmesso il provvedimento n. 149 del 18 marzo 2010, con il quale, in esito alla predetta ordinanza cautelare, la commissione ricostituita per il riesame dei progetti in parola non ha attribuito agli stessi alcun ulteriore punteggio rispetto a quello precedentemente assegnato.

Con atto di motivi aggiunti notificati il 17 maggio 2010 e depositati il successivo 18 maggio, la Caritas ha impugnato la predetta nuova determinazione, avverso la quale ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:

1) violazione, falsa ed erronea applicazione del d.m. 3 agosto 2006 – violazione e falsa applicazione delle linee guida recanti "Specifiche dei criteri di valutazione dei progetti da realizzarsi in Italia e all’estero" – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà manifesta. La ricorrente avversa sotto vari profili la dinamica motivazionale del nuovo provvedimento, che mette in luce la carenza della allegazione dello specifico apporto fornito ai progetti dai partners e copromotori, e al contempo la sufficienza della documentazione presentata ai fini dell’attribuzione del punteggio della ulteriore voce contemplante la loro presenza. Si rileva, in particolare, che il provvedimento: a) non terrebbe conto della assenza nel Prontuario di una specifica preclusione ad attribuire più voci di punteggio a fronte della stessa documentazione; b) non sarebbe conforme alle specifiche dei criteri di valutazione dettate per i progetti da realizzarsi nel 2007; c) le stesse modifiche apportate al Prontuario (da osservarsi per i progetti relativi al 2010) darebbero ragione all’interpretazione conferita dalla ricorrente alle disposizioni del Prontuario nel testo previgente;

2) violazione, falsa ed erronea applicazione del d.m. 3 agosto 2006 – difetto di istruttoria – difetto di motivazione – travisamento dei fatti. Con la censura si sostiene che la commissione avrebbe errato nel ritenere che la allegazione dello specifico apporto fornito dai partners consiste nella valorizzazione del progetto e della sua accresciuta efficacia verso i destinatari, segnalandosi che la richiesta di attestare l’accrescimento dell’efficacia del progetto non è ascrivibile al Prontuario, che collega l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo alla sola presenza di partners, comprovata dalla produzione documentale;

3) violazione di legge – falsa ed erronea applicazione del d.m. 3 agosto 2006 – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti – contraddittorietà – eccesso di potere. La censura segnala che la motivazione addotta è contraddittoria con la valutazione effettuata in relazione ad altri progetti.

L’amministrazione resistente ha contestato in memoria la fondatezza delle censure interposte con i mezzi aggiunti.

Con ordinanza 17 giugno 2010, n. 2613 la domanda di misure cautelari avanzata dalla parte ricorrente avverso il provvedimento che ha concluso il riesame è stata respinta.

La ricorrente ha affidato a memoria lo sviluppo delle proprie tesi difensive.

Il ricorso è stato, indi, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 23 febbraio 2010.
Motivi della decisione

1. Si controverte in merito alla legittimità della valutazione che, in relazione ai progetti di cui in epigrafe, presentati dalla ricorrente Caritas nell’ambito della procedura selettiva indetta con comunicato 30 luglio 2008 dell’Ufficio nazionale per il servizio civile, ha portato all’attribuzione di punteggi complessivi inferiori a quelli minimi previsti per essere posti a bando.

In particolare, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione dei punteggi (da 1 a 4) previsti per la presenza di copromotori e partners, contemplata e documentata in ognuno di essi, ovvero l’attribuzione, per la stessa voce, di un punteggio inferiore a quello spettante, esponendo che la corretta attribuzione dei punteggi per la voce considerata, ai sensi delle disposizioni regolanti la procedura, e segnatamente del Prontuario regolato con decreto 3 agosto 2006, avrebbe permesso a tutti i progetti in parola di conseguire il punteggio minimo necessario per entrare in graduatoria tra i progetti finanziati.

2. E’ d’uopo rappresentare, in via pregiudiziale, che con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha impugnato gli atti attributivi dei punteggi per cui è causa, meglio indicati in epigrafe, adottati dall’Ufficio nazionale per il servizio civile nel mese di giugno 2009.

Successivamente, per effetto dell’ordinanza della Sezione 27 agosto 2009, n. 3965, che, ritenendo prima facie fondate le dedotte censure di difetto di motivazione in ordine alle ragioni per le quali la documentazione allegata ai progetti dalla parte ricorrente ai fini considerati in ricorso non è stata ritenuta idonea, ha accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata in uno al gravame, l’amministrazione ha adottato in corso di causa un nuovo provvedimento, n. 149 del 18 marzo 2010, avverso il quale parte ricorrente ha interposto motivi aggiunti.

Ciò posto, si osserva che, come emerge dal tenore dell’atto del 18 marzo 2010, in sede di riedizione del potere amministrativo, l’Ufficio nazionale per il servizio civile ha provveduto ad una nuova istruttoria dei progetti, di cui è stato rinnovato l’esame ai fini della eventuale attribuzione del punteggio relativo alle voci dei copromotori e partners, alla luce delle disposizioni del menzionato Prontuario, fatte anche oggetto di un ulteriore riflessione, che si è conclusa con un provvedimento che, seppur di esito parimenti pregiudizievole per gli interessi della ricorrente, in quanto i punteggi assegnati ai progetti non hanno subito alcuna variazione, è basato su ragioni diverse e più articolate di quelle poste a base dei precedenti provvedimenti di attribuzione dei punteggi.

Il provvedimento sopravvenuto, anche se frutto di un riesame non spontaneo, perché indotto da un’ordinanza cautelare del giudice amministrativo, riflette, indi, nuove valutazioni dell’amministrazione, e implica il definitivo superamento di quelle poste a base dei provvedimenti originari, assorbiti o, comunque, sostituiti dal successivo.

Ne deriva che la ricorrente non ha più interesse alla coltivazione del gravame proposto avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, non potendo conseguire alcuna utilità da un suo eventuale esito favorevole.

In altre parole, seguendo la giurisprudenza amministrativa sul tema, l’emanazione di ulteriori provvedimenti, con cui l’amministrazione conferma la sostanza delle determinazioni precedentemente assunte attraverso un rinnovato iter istruttorio e motivazionale, determina il sopravvenire del difetto di interesse alla definizione del ricorso proposto avverso l’originario provvedimento impugnato, non potendo conseguire la parte ricorrente alcuna utilità dall’eventuale annullamento di tale atto, ormai sostituito dalle nuove determinazioni, che ridefiniscono l’assetto degli interessi coinvolti dal procedimento amministrativo e sui quali deve ritenersi trasferito ogni interesse dell’istante. Né tale acquisizione può essere inficiata dalla circostanza che il riesame sia avvenuto su impulso di un’ordinanza cautelare, perché il riesercizio del potere amministrativo, per quanto vincolato nell’an dall’ordine impartito con provvedimento giurisdizionale cautelare, non può essere qualificato, in questi casi, né per la natura né per gli effetti, alla stregua di una pedissequa esecuzione del dictum giudiziale, atteso che il riesercizio del potere implica l’adozione di determinazioni discrezionali o tecnico – discrezionali, in nessun modo imputabili o riferibili né soggettivamente né oggettivamente all’organo giurisdizionale (Tar Lazio, Roma, II, 6 maggio 2010, n. 9915; Tar Sicilia, Palermo, II, 25 settembre 2009, n. 1534; Tar Campania, Napoli, VII, 12 marzo 2007, n. 1785; Tar Campania, Salerno, 5 aprile 2006, n. 355).

Radicatosi ormai l’interesse all’impugnazione in relazione al provvedimento sopravvenuto in corso di causa, avverso il quale la ricorrente ha interposto mezzi aggiunti, va quindi dichiarata l’improcedibilità dell’impugnazione avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, portanti l’originaria attribuzione dei punteggi ai progetti per cui è causa.

3. Entrando nel merito della questione controversa, come ridefinita ai sensi del punto che precede, rileva il Collegio che il provvedimento del 18 marzo 2010 si rivela immune dalle censure dedotte con i mezzi aggiunti.

4. Sembra opportuno illustrare innanzitutto il contesto normativo della vicenda.

L’art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, finalizza il servizio civile nazionale a: "a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale; c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storicoartistico, culturale e della protezione civile; e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero".

L’art. 3 della stessa legge prevede che gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti: a) assenza di scopo di lucro; b) capacità organizzativa e possibilità d’impiego in rapporto al servizio civile volontario; c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all’articolo 1; d) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni.

L’art. 5 del d. lgs. 5 aprile 2002, n. 77 prevede che presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile – precedentemente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – è tenuto l’albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della l. 64/01.

L’accreditamento è regolato dalla circolare del predetto Ufficio del 2 febbraio 2006.

Con d.m. 3 agosto 2006 il Ministero della solidarietà sociale ha adottato il Prontuario contenente le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi.

In particolare, il citato d.m., per quanto di interesse nel presente giudizio:

– prevede, nell’ambito della Scheda progetto per l’impiego di volontari in servizio civile in Italia, nonché della Scheda progetto per l’impiego di volontari in servizio civile all’estero, rispettivamente alle voci n. 25 e n. 32, l’indicazione di "Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto";

– impone, nelle rispettive Note esplicative, di indicare gli eventuali copromotori e partners del progetto specificando il loro concreto apporto alla realizzazione dello stesso, allegando la documentazione dalla quale risulti il codice fiscale e gli impegni assunti a firma del loro legale rappresentante;

– prevede, nella Griglia di valutazione dei progetti di servizio civile nazionale, che alla presenza di eventuali copromotori e partners del progetto sia collegata l’attribuzione di un punteggio da 1 a 4 (1 punto per un solo partner con apporto poco rilevante rispetto alla realizzazione del progetto; 2 punti per due o più partners con apporto poco rilevante rispetto alla realizzazione del progetto; 3 punti per un solo partner con apporto molto rilevante rispetto alla realizzazione del progetto; 4 punti per più partners con apporto molto rilevante rispetto alla realizzazione del progetto);

– prevede, nella Griglia di valutazione dei progetti per l’estero, che alla presenza di eventuali copromotori e partners del progetto sia collegata l’attribuzione di un punteggio pari a 2 per la presenza di partners con apporto poco rilevante rispetto alla realizzazione del progetto e pari a 4 per la presenza di partners con apporto molto rilevante rispetto alla realizzazione del progetto);

– in entrambe le Griglie si prevede, a latere, in relazione alle voci in parola, che "Si intende valorizzare i progetti in grado di sviluppare partnership rilevanti per il loro concreto apporto al progetto".

5. Quanto, invece, agli elementi di fatto, è bene illustrare che, come emerge dagli atti di causa, con avviso pubblicato in data 30 luglio 2008 l’Ufficio nazionale per il servizio civile invitava gli enti di servizio civile iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali e delle province autonome a presentare i progetti da realizzarsi in Italia ed all’estero nell’anno 2009.

In tale ambito, entro i termini ivi previsti, venivano presentati dagli enti iscritti all’albo nazionale n. 3201 progetti.

La Caritas, iscritta al predetto albo nazionale, presentava n. 369 progetti. Di essi, 360 hanno superato il vaglio di qualità, venendo inseriti nelle graduatorie finali, di cui 78 con limitazioni del numero dei volontari rispetto a quello richiesto nei progetti medesimi.

6. Tanto premesso, poiché tutte le censure dedotte in ricorso attengono alla logicità e congruità della motivazione dell’atto gravato, rispetto alle disposizioni regolanti l’attribuzione dei punteggi, conviene chiarire l’iter logicoargomentativo che lo ha caratterizzato, e che ha condotto l’amministrazione a non variare nei confronti dei progetti per cui è causa il punteggio, rispetto a quello originariamente attribuito.

L’amministrazione ha premesso di dover procedere, alla luce dell’ordinanza cautelare n. 3965 del 2009 della Sezione, ad una ulteriore riflessione sulle Note esplicative del Prontuario.

Dalla interpretazione delle citate note ha dedotto che per l’attribuzione di un punteggio alle voci relative ai copromotori e partners è necessario che sia specificato l’apporto fornito dai partners nella realizzazione dei progetti, nonché descritto in che modo la partnership valorizzi il progetto e ne accresca l’efficacia verso i destinatari.

Ciò posto, in relazione ai 22 progetti per cui è causa, ha formulato una serie di partite considerazioni, per le quali si rimanda al testo dell’atto impugnato.

Conviene però, precisare, in sintesi, che la commissione ha rilevato, in relazione alla più parte dei progetti, che la indicazione dei copromotori e partners non era corredata da elementi relativi allo specifico apporto che gli stessi erano destinati a fornire.

La commissione ha specificato, al riguardo, che la carenza non poteva ritenersi sanata:

– dalle allegate convenzioni intervenute tra la Caritas e tali soggetti, aventi ad oggetto esclusivamente il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisibili dai volontari;

– dalle specifiche note provenienti da tali soggetti, pure allegate, non contenenti un preciso riferimento ad un progetto di servizio civile ovvero agli impegni assunti. Con riferimento ad una di esse (Associazione Micaela), è stata evidenziata la presenza di un solo generico riferimento al servizio civile.

Per i progetti aventi dette caratteristiche la commissione ha confermato l’attribuzione per la voce in parola di un punteggio pari a 0.

Per altri progetti, la commissione ha rilevato che l’indicazione di copromotori e partners non poteva essere valutata, ai sensi del Prontuario, poiché concernente più enti autonomamente iscritti all’Albo del servizio civile.

Anche per tali progetti ha confermato l’attribuzione di un punteggio pari a 0.

Per due progetti, ha ritenuto che l’apporto dei copromotori e partners fosse chiaramente specificato, ma poco rilevante.

Per essi, ha confermato l’attribuzione del punteggio pari a 1.

In presenza di convenzioni aventi ad oggetto il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisibili dai volontari, la commissione ha valutato positivamente tale documentazione in relazione alle diverse voci 29 e 36, relative alle "competenze acquisibili dai volontari durante il servizio", confermando l’attribuzione del punteggio massimo previsto già precedentemente assegnato.

7. Operata come sopra la ricognizione del portato provvedimentale, va riferito che le censure formulate dalla ricorrente nei mezzi aggiunti, meglio indicate in fatto, possono essere ricondotte ai seguenti filoni argomentativi:

a) la commissione non poteva ritenere carente la documentazione relativa alle voci dei promotori e partners, per cui è causa, avendo valutato la stessa positivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto per altre voci, pure contemplante la loro presenza, poiché il Prontuario non preclude la possibilità di attribuire più voci di punteggio a fronte della stessa documentazione, né una scelta in tal senso sarebbe conforme alle specifiche dei criteri di valutazione dettate per i progetti da realizzarsi nel 2007. A nulla varrebbero le modifiche in tal senso successivamente apportate al Prontuario (da osservarsi per i progetti relativi al 2010), che, anzi, darebbero ragione all’interpretazione conferita dalla ricorrente alle disposizioni del Prontuario nel testo previgente, applicabile alla fattispecie;

b) la commissione avrebbe errato nel ritenere la necessità di allegare lo specifico apporto fornito dai partners sotto il profilo della valorizzazione del progetto e della sua accresciuta efficacia verso i destinatari, poiché l’attestazione dell’accrescimento dell’efficacia del progetto non è ascrivibile al Prontuario, che collega l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo alla sola presenza di partners, comprovata dalla produzione documentale;

c) la valutazione effettuata nella specie è contraddittoria con la valutazione effettuata in relazione ad altri progetti.

8. Nessuna di tali classi di argomentazioni risulta persuasiva.

8.1. E’ innanzitutto da escludere che, come evocato dalla ricorrente, il Prontuario permetta l’attribuzione del punteggio in parola in presenza di una mera indicazione di copromotori e partners, attestata secondo le formalità previste dallo stesso Prontuario, ma senza una concreta indicazione della loro sostanziale incidenza sulle finalità assunte dal progetto.

Una siffatta conclusione non è infatti coerente con la ratio della previsione dell’attribuzione di uno specifico punteggio ad un elemento che, rispetto all’impianto del progetto, è solo eventuale, di talchè il punteggio ad esso correlato va considerato quale valutazione premiale della presenza nell’ambito del progetto di una caratteristica maggiore oltrechè favorevole al perseguimento degli scopi con esso da realizzare, che si aggiunge a quelle necessarie sia ai fini dell’ammissione, sia ai fini della valutazione della positiva qualità del progetto, evidenziandone una ulteriore specifica valenza.

Ed è logicamente, prima ancora che normativamente, conseguente che l’attribuzione di tale punteggio premiale non possa prescindere dall’apprezzamento della esistenza delle condizioni cui è connesso il correlato giudizio favorevole, ovvero della esistenza di una effettiva copromozione o partnership nonché degli esatti termini della stessa, e ciò anche al fine di permettere, nella predeterminata graduazione del punteggio (da 1 a 4), che tiene conto anche dell’incidenza che la presenza di tale elemento è suscettibile di avere sull’impianto progettuale, l’attribuzione di quello correlato alle caratteristiche del progetto, e ciò ai fini della selezione dei progetti più meritevoli, scopo ultimo della attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

Una siffatta conclusione è, altresì, sconfessata dalla lettera del Prontuario laddove, come sopra già riferito:

– nella Scheda progetto, chiede di indicare eventuali copromotori e partners con la specifica del "ruolo concreto rivestito dagli stessi all’interno del progetto";

– nelle Note esplicative, chiede di indicare in relazione agli eventuali copromotori e partners " il loro concreto apporto alla realizzazione dello stesso";

– nella Griglia di valutazione, collega l’attribuzione dei punteggi, variabili da i a 4, all’apprezzamento della rilevanza dell’apporto rispetto alla realizzazione del progetto;

– sempre nella Griglia di valutazione, a latere, specifica che "Si intende valorizzare i progetti in grado di sviluppare partnership rilevanti per il loro concreto apporto al progetto".

La commissione ha pertanto legittimamente ritenuto, alla luce del Prontuario, che l’attribuzione di un punteggio per le voci relative ai copromotori e partners è possibile solo ove sia specificato l’apporto da questi fornito nella realizzazione dei progetti, nonché sia rinvenibile la conseguentemente valorizzazione degli stessi, anche sotto il profilo della loro maggior efficacia.

Su tale ultimo punto, contestato dalla ricorrente, che espone di non rinvenire nel Prontuario, in relazione ai partners, alcun richiamo che consente alla commissione di apprezzare l’elemento dell’accrescimento dell’efficacia del progetto, il Collegio deve osservare che, per quanto sin qui riferito, con tale riferimento la commissione procedente non ha fatto altro che articolare un criterio che è già espressamente contenuto nel Prontuario.

Parimenti, l’operato della commissione deve ritenersi legittimo laddove ha valutato nel merito la documentazione dalla ricorrente presentata a corredo della indicazione della presenza di copromotori e partners di progetto, non attribuendo alcun punteggio laddove tale allegazione ha mostrato una valenza esclusivamente formale, ovvero non correlata in alcun modo al concreto intervento illustrato nel progetto, ovvero attribuendo il minimo punteggio previsto, laddove, facendo uso della discrezionalità tecnica propria delle commissioni valutatrici, l’incidenza nell’intervento di tali soggetti si è rivelata minima.

8.2. Né può convenirsi con la ricorrente quando afferma che la commissione doveva tener conto comunque della documentazione presentata a corredo dell’indicazione di cui trattasi, ed attribuire in ogni caso un punteggio per le voci per cui è causa, anche laddove essa si fosse rivelata del tutto insuscettibile di attestare una concreta incidenza della dichiarata partnership nell’intervento, sol perché tale documentazione esponeva ulteriori qualità del progetto, cui è collegata l’attribuzione di altre voci di punteggio.

E’ evidente, infatti, che una tale argomentazione obnubila totalmente lo specifico ruolo che ciascuna voce di punteggio prevista dal Prontuario è destinata a realizzare nella graduazione dei progetti, ponendosi così in totale contrasto con lo stesso.

Con la conseguenza che è del tutto indifferente che, nel testo vigente alla data della valutazione in parola, il Prontuario non precludesse la possibilità di attribuire più voci di punteggio a fronte della stessa documentazione. Invero, nulla questio nell’ipotesi che la documentazione allegata dagli enti sia in grado di attestare le qualità richieste da entrambe le dette voci, ed anzi, in tal caso, la richiesta di una eventuale duplicazione della stessa ai fini dell’attribuzione dei considerati punteggi si attesterebbe quale onere del tutto immotivato. Invece, nell’ipotesi inversa, qui ricorrente, nella quale detta documentazione non permetta di attestare le qualità richieste da entrambe le voci in parola, la previsione di una preclusione in tal senso risulterebbe comunque inutile, atteso che per l’attribuzione di ogni punteggio correlato ad una specifica voce la commissione è tenuta a valutare, anche in forza della documentazione allegata, che il progetto presenti quelle caratteristiche per le quali il punteggio è previsto, per cui delle due l’una: o dette caratteristiche emergono, e allora il punteggio va attribuito e graduato secondo quanto previsto dal Prontuario, o esse non emergono, e allora non va attribuito alcun punteggio.

Diversamente opinando, si arriverebbe alla paradossale conclusione (che la ricorrente, peraltro, non assume) che le due categorie di voci del Prontuario menzionate in ricorso attengono, in realtà, alle stesse caratteristiche del progetto, di talchè il punteggio previsto per ognuna di esse sarebbe una duplicazione dell’altro.

Tanto chiarito, appare altresì evidente che la circostanza che l’amministrazione abbia ritenuto opportuno apportare modifiche al predetto Prontuario, successivamente alle vicende per cui è causa, è questione che si profila del tutto indifferente rispetto alle questioni siccome qui trattate.

8.3. Poiché non può porsi in dubbio sia che la valutazione dei progetti di servizio civile cui è tenuta la commissione, alla stregua di tutti gli atti valutativi, appartiene alla sfera della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile, in via di principio, solo per travisamento dei fatti, manifesta illogicità e violazione delle norme di autoregolamentazione (C. Stato, pareri nn. 396 e 399 del 2008), sin qui non intravisti nella fattispecie, sia che un rigido ancoramento dell’operato della commissione alle precedenti determinazioni assunte non risulta rispondente né alle finalità della normativa di settore, né ad un principio di buona amministrazione, risulta superfluo anche il rilievo della ricorrente che l’interpretazione da essa proposta è conforme alle specifiche dei criteri di valutazione dettate per i progetti da realizzarsi nel 2007.

8.4. Merita anche di essere osservato che nulla muta tenendo conto della circostanza che successivamente alla qui contestata valutazione risulta apportata una modifica al Prontuario ( d.P.C.m. 4 novembre 2009), con la espressa previsione che la certificazione delle competenze acquisite non rileva ai fini dell’attribuzione del punteggio per la voce coopromotori e partners: a fronte, infatti, della rilevata correttezza dell’operato dell’amministrazione nell’attribuzione dei punteggi per cui è causa rispetto alle disposizioni del Prontuario vigenti alla data della correlata valutazione, la circostanza si qualifica come espressione di una valutazione di mera opportunità, che resta del tutto estranea alle questioni trattate nel presente gravame.

8.5. Infine, la ricorrente lamenta che in relazione ad altro progetto è stato attribuito un punteggio pari a 2, in presenza di due partners, di cui uno caratterizzato dalla stessa convenzione ritenuta non idonea in relazione ai progetti per cui è causa.

La censura incorre in due errori.

Il primo è quello di non considerare che detto progetto, che la ricorrente provvede anche ad allegare, è destinato all’estero.

Il secondo è quello di non considerare che, come già sopra riferito, il Prontuario prevede, per i progetti esteri, una diversa graduazione del punteggio relativo ai partners rispetto a quella prevista per i progetti da realizzarsi in Italia (2 per la presenza di partners con apporto poco rilevante rispetto alla realizzazione del progetto; 4 per la presenza di partners con apporto molto rilevante rispetto alla realizzazione del progetto), che non tiene conto del numero di partners ma solo del loro apporto.

E nel progetto cui la ricorrente si riferisce era presente anche un secondo partner, come ammette la stessa ricorrente, di talchè nessuna contraddittorietà è rilevabile nell’operato della commissione nell’attribuzione dei 2 punti considerati, laddove non si alleghi anche – e non è stato allegato – che l’apporto di tale secondo partner non integrasse neanche gli estremi del "poco rilevante".

9. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere in parte dichiarato improcedibile ed in parte respinto.

Tenuto conto dell’andamento del contenzioso e della natura dell’interesse azionato in giudizio, il Collegio stima equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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