Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19534

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.Z. ricorre avverso la sentenza, in data 21.6.2010 del GIP presso il Tribunale di Ravenna che lo ha condannato, sull’accordo delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 495 e 496 c.p., per ricettazione di patente di guida e falso e per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 chiedendone l’annullamento per erronea applicazione di legge, mancanza di motivazione.

Il motivo di ricorso appare generico e comunque manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e dall’altro ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art. 129 c.p.p.. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. un. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un. 25 novembre 1998, Messina). Del resto, qualora l’imputato si limiti a chiedere l’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. senza dedurre alcun concreto elemento probatorio a sua discolpa l’indagine sulla sussistenza di una delle ipotesi di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., se negativamente risolta, non richiede uno specifico obbligo motivazionale sul punto (Cass. sez. 1^ 27 gennaio 1999, Forte; sez. 2^ 9 gennaio 1998 n. 107, Riflettore).

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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