Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19533 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.D. ricorre avverso la sentenza, in data 23.11.2009 del GIP presso il Tribunale di Bari che lo ha condannato, sull’accordo delle parti ex art. 444 c.p.p., per il reato di rapina impropria aggravata, e resistenza chiedendone l’annullamento, si duole della qualificazione giuridica del reato, in quanto andava ritenuto il delitto di furto aggravato.

Il ricorso è, da un lato, privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c) in relazione all’art. 591 c.p.p. e, dall’altro, manifestamente infondato; infatti, in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6^, sent. N. 45688/2008 Rv 241666).

Considerato che nella sentenza impugnata non emerge alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica del reato il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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