T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4421 Concorsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento della Commissione medica del Centro Aeromedico per la selezione psicofisiologica con il quale la stessa è stata giudicata non idonea quale volontaria in ferma prefissata quadriennale dell’Aeronautica Militare per deficit staturale art. 2 punto 1 comma D del bando del concorso;

Considerato che la ricorrente, con successivi motivi aggiunti, ha impugnato il decreto ministeriale con il quale si approva la graduatoria di merito relativa al suddetto concorso;

Considerato che la ricorrente deduce censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. d) del bando di concorso ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando un errore di fatto in quanto l’altezza della ricorrente è di cm161, così come richiesto dal bando;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza n. 237/2011 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 16 febbraio 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione, da cui risulta che la statura della ricorrente, pari a cm160, non è compatibile con l’idoneità atteso che il bando di concorso in questione prevede per i candidati di sesso femminile una statura "non inferiore a cm161";

Considerato che le risultanze della suddetta visita medica di verificazione sono negative per la ricorrente, per cui le censure mosse all’impugnato giudizio di non idoneità ed alla conseguente graduatoria di merito del concorso in parola non si appalesano fondate;

Pertanto il ricorso, integrato dai successivi motivi aggiunti, va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai successivi motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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