Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19523

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’11.11.2009 la Corte d’Appello di Lecce in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 28.1.2008 dichiarava non doversi procedere con riguardo a tutti i reati per cui L. P. aveva subito condanna perchè estinti per prescrizione, con la sola esclusione del reato di ricettazione di una polizza assicurativa intestata a S.L., risultata provento di furto denunciato il 28.5.1998, fatto accertato il (OMISSIS).

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo come unico motivo la mancata declaratoria di prescrizione del reato.

Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato.

E’ affermazione costante nella giurisprudenza di legittimità che "l’onere di provare con precisione l’epoca del fatto non grava sull’imputato, bensì sull’accusa, sicchè in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, per il principio del favor rei va dichiarata l’estinzione del reato per compiuta prescrizione" (sez. 6A, 3.5.1993, Bambini, rv. 193597; conf. mass. uff. nn. 209500, 211930, 211962). Ed è certo che il delitto di ricettazione ha natura istantanea e si perfeziona allorchè l’agente riceva le cose di illecita provenienza, a nulla rilevando il momento in cui esse vengano rinvenute in suo possesso o ne sia accertata la detenzione (sez. 2A, 23.1.1997, Mazza, rv. 207124; sez. 1A, 12.6.1997, confl., in proc. Sivari, rv 208400). Ciò detto deve però rilevarsi che nella sentenza di primo grado si legge che l’autovettura Fiat Tipo tg. (OMISSIS) sequestrata il 23.9.2000 perchè utilizzata per il trasporto di TLE è stata nella disponibilità sino al 7.10.1998 di S.S. che la vendeva a L.P. che l’acquistava per S.L.. Il 20.10.1998 vi è il passaggio di proprietà. Il contratto assicurativo in contestazione è intestato a S.L. e riguarda proprio la tipo acquistata dal L..

Da quanto indicato discende che il reato contestato al L. accertato il 23.9.2000 ma commesso in data anteriore da collocarsi nell’immediata prossimità del 20.10.1998, non era estinto per intervenuta prescrizione alla data della pronuncia della Corte d’Appello.

Secondo le disposizioni oggi vigenti, applicabili nel caso in esame perchè più favorevoli, il reato si estingue in anni 10 ai quali devono aggiungersi gg. 462 di sospensione e si sarebbe prescritto il 23.1.2010 quindi in epoca successiva la sentenza di secondo grado.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *