Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19522

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 24.11.2009 la Corte d’Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale di Perugia sezione distaccata di Gubbio che in data 11.4.2008 aveva condannato R.F. per ricettazione di un assegno risultato provento di furto dal medesimo compilato in pagamento di una pelliccia.

La Corte territoriale con riguardo alla questione relativa alla competenza territoriale del Tribunale di Perugia rilevava che tale eccezione non era stata sollevata nei termini di cui all’art. 491 c.p.p. avanti il giudice di primo grado.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. l’incompetenza territoriale;

2. l’illogicità della motivazione;

3. la prescrizione del reato.

Sostiene il ricorrente che il reato si è prescritto il 10.8.2010.

I motivi sono inammissibili perchè aspecifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità.

E’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso preclude l’accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata (Sez. un., 27 giugno 2001, Cavalera, Cass. Sez. un. 23428/05 Bracale).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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