Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19520

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza dell’11.3.2010 la Corte d’Appello di Lecce Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Lecce sez. distaccata di Maglie che, in data 15.10.2007, aveva condannato C.P., alle pene ritenute di giustizia, concesse le attenuanti generiche e la seminfermità mentale, per tentata estorsione in danno del padre e per maltrattamenti in famiglia in danno della madre e dei fratelli.

Avverso la pronuncia presentava appello l’imputato deducendo come unico motivo la necessità di espletamento di una perizia psichiatrica collegiale, considerato che la perizia psichiatrica disposta dal Tribunale che aveva concluso per il vizio parziale di mente, presentava conclusioni difformi rispetto ad analoga perizia disposta in diverso procedimento che aveva concluso per l’incapacità totale.

La Corte territoriale respingeva la richiesta evidenziando che i due elaborati non presentavano conclusioni difformi in ordine alla patologia dell’imputato (disturbo schizotipico di personalità) e che le differenti conclusioni erano determinate da un dato di fatto, lo stato di ubriachezza acuta, che, nell’ipotesi diversa da quella in esame, in uno con lo stato patologico gli aveva escluso qualsiasi freno inibitore.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo come unico motivo la mancata assunzione di una prova decisiva, da individuarsi nella perizia collegiale sullo stato di capacità di intendere e di volere dell’imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 1, il giudice di appello, quando una parte la richiede, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. Poichè la norma fa riferimento generico alla istruzione dibattimentale, senza alcuna distinzione all’interno di questa nozione, si deve ritenere che essa riguardi tutta la istruzione dibattimentale che può essere assunta in primo grado, secondo la disciplina dettata dal capo 3^ del libro 7^ del cod. proc. pen..

Se ne deve concludere che l’eccezionaiità della rinnovazione dell’istruttoria in appello prevista dall’art. 603 c.p.p., comma 1, riguarda anche le prove volte ad accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato o altre condizioni di imputabilità: prove che pertanto il giudice di appello deve ammettere solo quando non si ritiene in grado di decidere allo stato degli atti.

Nella fattispecie di causa, la corte territoriale ha motivato sul punto in modo congruo e logico – come tale incensurabile in sede di legittimità – osservando che le differenti conclusioni dei due elaborati peritali erano determinate da un dato di fatto, lo stato di ubriachezza acuta, che, nell’ipotesi diversa da quella in esame, in uno con lo stato patologico aveva escluso all’imputato qualsiasi freno inibitore e che quindi non vi era motivo di modificare il giudizio del primo giudice, fondato sulle conclusioni di una perizia svolta nell’ambito del presente procedimento, in ordine alle condizioni di capacità dell’imputato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende, equamente liquidata in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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