Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 19036 Liquidazione delle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ttare la motivazione semplificata della decisione.
Svolgimento del processo

I.C., A. e P.S., qualificandosi eredi di P.P., propongono ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe sostenendo che, nell’accogliere parzialmente la domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto la domanda di riconoscimento delle differenze retributive illegittimamente non riconosciute dal datore di lavoro al loro dante causa, ha liquidato le spese processuali applicando erroneamente le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione e ha comunque liquidato le spese legali in misura modesta ed incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione così esigua e omettendo, altresì, ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spesa depositata.

Non svolge difese il Ministero intimato.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), art. 92 c.p.c., applicazione delle tariffe forensi per i procedimenti ordinari.

I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di volontaria giurisdizione), vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), art. 6 paragrafo 1 C.E.D.U. e articolo 1 protocollo aggiuntivo C.E.D.U., in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento delle spese deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.

I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

E’ legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 protocollo addizionale C.E.D.U. direttamente applicabile al caso di specie? Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), artt. 91 e 92 c.p.c..

Normativa in materia di tariffe professionali. Liquidazione delle spese processuali. Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi alla Corte di appello.

I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di volontaria giurisdizione), vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? Con il quarto motivo si deduce motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua; motivazione mancante in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5 – art. 132 c.p.c. – art. 112 c.p.c. Liquidazione delle spese processuali – Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi la Corte di appello.

Secondo i ricorrenti la Corte di appello ha omesso di motivare la liquidazione di onorari non conformi alle tariffe professionali per procedimenti ordinari contenziosi qual è il presente giudizio.

Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge, art. 92 c.p.c., in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento del ricorso deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.

I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti e alla nota spese? Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), L. n. 794 del 1942, art. 24, artt. 91 e 92 c.p.c.. Normativa sulle tariffe professionali.

Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.

I ricorrenti sottopongono alla Corte il seguente quesito di diritto:

può il giudice, nel liquidare le spese, ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa, liquidando spese, diritti e onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? Con il settimo motivo di ricorso si deduce omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – Omessa motivazione art. 650 c.p.c., n. 5, art. 132 c.p.c. – Normativa sulle tariffe professionali. Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.

Secondo i ricorrenti la Corte di appello, ai fini della liquidazione delle spese, ha ritenuto applicabili le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione, senza tenere conto che si tratta di viceversa di un procedimento ordinario. La Corte di appello ha liquidato le spese legali in misura modesta e incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione cosi esigua, omettendo altresì ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spese depositata. La Corte ha omesso di motivare perchè le voci tariffarie indicate nella nota spese andavano disattese ed in particolare ha omesso di indicare le voci da eliminare e gli importi da ridurre.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridico e le ripetizioni che li caratterizzano.

Per ciò che concerne in particolare l’applicazione delle tariffe per i giudizi contenziosi, l’applicazione degli standards europei nella liquidazione, la compensazione inammissibile e immotivata i motivi di ricorso sembrano, ancor prima che infondati con riferimento al caso in esame, in cui non si specifica quasi mai quale tabella sarebbe stata applicata, radicalmente inammissibili perchè articolati in forma meramente interrogativa e privi di concretezza tanto da non consentire di quantificare le spese reclamate di cui non si specifica l’entità.

In merito alla liquidazione della Corte di appello occorre richiamare il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (fra le altre si veda Cass. civ. ordinanza 9098/2010) secondo cui la parte che censura, in sede di legittimità, la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico e autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in indicando, pena l’inammissibilità del ricorso, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti. La doglianza richiede inoltre che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità e il ricorrente non può dunque limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari e dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute.

Nella specie siffatti oneri non risultano adempiuti dai ricorrenti e ciò comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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