Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19518

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 3.10.2009 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 23.9.2004 che aveva condannato C.C. per ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa.

Condivideva la Corte le conclusioni del giudice di 1 grado evidenziando che l’espletata istruttoria aveva accertato che il C. aveva consegnato l’assegno quale corrispettivo di una fornitura, assegno che il perito grafico aveva accertato essere stato compilato dall’imputato, ivi compresa la firma di traenza. Riteneva altresì corretta la non concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dei precedenti penali.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo come unico motivo il vizio di motivazione con riguardo alla responsabilità dell’imputato. In particolare contesta la mancata considerazione delle dichiarazioni del teste N.G., Lamenta inoltre la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’intervenuta prescrizione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè i motivi in esso dedotti ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità.

Deve aggiungersi che non merita accoglimento neppure la generica doglianza secondo cui vi sarebbe un difetto di motivazione su alcuni punti decisivi della causa, non avendo il giudice dato peso ad alcune delle prove raccolte. Occorre infatti a tale proposito rammentare che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre convenientemente in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere purchè tale valutazione risulti,come nel caso in esame, logicamente coerente (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000, ricorrente Garas). Così come con motivazione coerente ha dato conto del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato anche con riguardo alla declaratoria di prescrizione.. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito, con sentenza n. 47008/2010, che, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria L. n. 251 del 2005, ex art. 10, disposizione ostativa all’applicazione delle norme più favorevoli in tema di prescrizione, il processo deve considerarsi pendente in grado d’appello subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado. Nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 23.9.2004 e quindi il processo deve ritenersi pendente in appello in data anteriore all’entrata in vigore dei nuovi e più favorevoli termini di prescrizione. Poichè nella vicenda in esame il C. è stato ritenuto colpevole di ricettazione realizzata sino al 5.12.1998, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., nella loro originaria formulazione, la prescrizione non si è ancora verificata poichè il termine massimo si esaurirebbe solo nel dicembre 2013.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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