T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4412 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento datato 22 luglio 2010 con il quale è stato giudicato non idoneo siccome affetto da "preeccitazione ventricolare (art. 10/C – D.T. 5/12/2005)" e pertanto escluso dal concorso per il reclutamento di 1.552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari delle Forze Armate;

Considerato che il ricorrente deduce censure di eccesso di potere sotto vari profili;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 226/2011 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 24 febbraio 2011 il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza ha inviato il verbale della suddetta verificazione, con allegata dettagliata relazione medica specialistica cardiologica, da cui risulta che, pur essendo l’elettrocardiogramma nei limiti della norma, la diagnosi di preeccitazione ventricolare riscontrata viene confermata, con il conseguente giudizio di non idoneità, attesa la particolare natura della suddetta patologia, la cui refertazione, anche se unica, documenta in modo incontrovertibile la presenza di una via accessoria attraverso la quale l’impulso elettrico, che genera la contrazione meccanica del muscolo cardiaco, può eccitare i ventricoli più rapidamente, provocando, talvolta, aritmie cardiache al alta frequenza;

Considerato, pertanto, che le risultanze della suddetta visita medica di verificazione appaiono idonee a confutare le censure dedotte da parte ricorrente circa un preteso errore di valutazione nel quale sarebbe incorsa la Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro Nazionale di reclutamento dell’Arma dei Carabinieri;

Il ricorso va, quindi, respinto mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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