Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 18-05-2011, n. 19517

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 18.5.2010 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli che, in data 8.11.2006, aveva condannato C.V., alle pene ritenute di giustizia, per ricettazione di assegni circolari, facenti parte di uno stock di titoli rubati a D.R.G. e di una carta di identità di illecita provenienza, nonchè per truffa in danno della società.

GRIMAC srl. realizzata attraverso l’uso della carta di identità, totalmente falsificata con le generalità di P.V. e degli assegni circolari risultati inesigibili, perchè di provenienza furtiva.

La Corte territoriale riteneva integralmente condivisibili la ricostruzione dei fatti e la motivazione poste a fondamento della decisione di condanna da parte del giudice di primo grado. In particolare il giudice d’appello sottolineava come l’imputato riuscì ad ottenere un codice fiscale sotto le false generalità di P. V. e a presentare, tramite l’ignaro commercialista R. B., una denuncia di inizio attività come titolare dell’azienda La Fiorita di P.V.. Riuscì così a trarre in inganno la GRIMAC srl. sulla esistenza di tale azienda e sulla solvibilità della stessa versò in pagamento per l’acquisto di macchinari, per il complessivo importo di Euro 11.396.880,00, i tre assegni circolari risultati rubati. La Corte sottolineava come il riconoscimento dell’imputato avvenne grazie al commercialista che aveva riconosciuto il P. nella fotografia del C..

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo che la sentenza impugnata:

– è affetta da vizio della motivazione. Lamenta il ricorrente la mancanza di prova certa in ordine all’identificazione dell’autore della truffa considerato che gli ordinativi furono fatti telefonicamente e la merce fu consegnata tramite spedizioniere.

– è affetta da violazione di legge in relazione agli artt. 640 e 157 c.p.. Sostiene il ricorrente la prescrizione del reato di truffa già al momento della pronuncia in appello.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè aspecifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità. La Corte con motivazione coerente è priva di vizi logici ha dato conto del riconoscimento fotografico operato dal commercialista R. che individuò nella foto del C. il P.V. titolare dell’azienda denominata "La Fiorita".

Deve invece essere accolto il secondo motivo di ricorso essendo il reato di truffa, tenendo anche conto delle sospensioni pari a gg. 15, prescritto il 23.10.2008 e quindi in epoca precedente la sentenza di secondo grado.

Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo C) estinto per prescrizione ed eliminata la relativa pena di mesi 4 di recl. ed Euro 100,00 di multa. Deve invece essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di truffa di cui al capo c), estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi 4 di recl. ed Euro 100,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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