T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4410 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento della nota del Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica – Nucleo di Castelporziano prot. n. 114/14 del 14 agosto 2010 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di trasferimento del ricorrente, per aver "riportato una sanzione disciplinare il 26 luglio 2010", nonché della Circolare n. 1856257T263/PES del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Considerato che il ricorrente, con successivi motivi aggiunti, ha altresì chiesto l’annullamento per illegittimità derivata, del provvedimento datato 22 dicembre 2010 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento del ricorrente dal Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica al Comando Stazione di Vitinia (RM), con movimento d’immediata esecuzione;

Considerato che la circolare impugnata che subordina la permanenza nel Reparto Carabinieri Presidenza della Repubblica al fatto di non aver riportato, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari non appare irragionevole in quanto rivolta a garantire la qualità ed efficienza dei militari impegnati nella sicurezza della più alta istituzione dello Stato;

Considerato che, nella fattispecie, al ricorrente è stata comminata la sanzione disciplinare del rimprovero con determinazione del 26 luglio 2010, per cui ha perso uno dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per permanere in servizio presso il suddetto reparto;

Considerato che avverso il definitivo provvedimento di trasferimento, impugnato con i successivi motivi aggiunti, il ricorrente deduce esclusivamente censure di illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati con il ricorso originario, esaminati negativamente per il ricorrente per le suesposte considerazioni;

Conclusivamente il ricorso, integrato dai successivi motivi aggiunti, va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai successivi motivi aggiunti, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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