Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-09-2011, n. 19176

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ricorso.
Svolgimento del processo

L.P. e le altre parti indicate in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 2.000,00 per ciascuna per anni due di ritardo, ha accolto parzialmente i loro ricorsi con i quali è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al Tribunale di Milano dal 15 maggio 1986 al 24 luglio 2003 e quindi avanti alla Corte d’appello dall’11 aprile 2005 e ancora pendente alla data del 1 agosto 2008.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato cui non replicano gli intimati.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuntiti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

Esaminando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta dall’Amministrazione se ne deve rilevare la fondatezza.

Risulta dagli atti che, ad istanza della difesa dei ricorrenti, il decreto della Corte d’appello è stato notificato in data 17 luglio 2009 al Ministero della Giustizia, "domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia". Tale notifica è idonea a far decorrere il termine breve non solo nei confronti del notificato ma anche nei confronti del notificante essendo stata effettuata in sostanza al procuratore costituito, così come prevedono gli artt. 325, 326 e 170 c.p.c. per la notificazione rilevante ai fini della decorrenza del termine per impugnare; nè a diversa conclusione potrebbe giungersi in base alla considerazione che destinataria sia un’Amministrazione dello Stato come tale domiciliata ex lege presso il difensore: "La notifica della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia per il notificato che per il notificante, stante la comunanza del termine e a prescindere dalla posizione (di parte vincitrice o soccombente), rivestita con riferimento all’esito dei precedente giudizio; nè assume rilievo la qualità di Amministrazione dello Stato del ricevente, cui il titolo esecutivo può essere notificato in persona del legale rappresentante, restando circoscritta all’attività giudiziaria la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato (Sez. L, Sentenza n. 8071 del 02/04/2009).

Neppure vale, infine, il rilievo secondo cui la terminologia adottata indicherebbe che il notificante intendeva effettuare l’adempimento solo ai fini dell’esecuzione e non per far decorrere il termine breve in quanto è la legge, nella fattispecie, che attribuisce automaticamente un effetto a un determinato comportamento processuale (nella specie: notifica del provvedimento al procuratore costituito), indipendentemente dalle motivazioni che lo sorreggono la cui rilevanza, se valorizzata, introdurrebbe un intollerabile elemento di incertezza per gli altri interessati.

Ne consegue che è tardivo il ricorso proposto solo in data 17 maggio 2010.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inefficacia di quello incidentale tardivo.

La particolarità della fattispecie induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale e privo di efficacia quello incidentale; compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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