Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 18-05-2011, n. 19593 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con decreto del 24.11.2008 il gip del tribunale di Savona dispose il sequestro preventivo, in relazione ai reati di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. c), e D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 dei locali a piano terra di un edificio, assentiti ad uso magazzino agricolo e trasformati ad uso abitativo. Il tribunale del riesame di Savona, con ordinanza 7.1.2009, revocò il sequestro per mancanza del periculum in mora. Questa Corte, con sentenza 30.4.2009, annullò con rinvio la detta ordinanza. Il tribunale del riesame, con ordinanza 29.10.2009, confermò il decreto di sequestro preventivo e avverso questo provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione.

Successivamente, il Gip del tribunale di Savona, con decreto 15.3.2010, dispose il sequestro preventivo di ulteriori beni, non compresi nel precedente provvedimento di sequestro, sempre facenti parte del complesso immobiliare già oggetto del sequestro preventivo, e precisamente di un’area sistemata a giardino, di una piscina, di un immobile con finiture di pregio. Il tribunale del riesame di Savona, con l’ordinanza in epigrafe, confermò questo decreto di sequestro, ritenendo che, nonostante gli immobili fossero ultimati ed utilizzati, sussisteva il periculum in mora sotto il profilo dell’aggravamento del carico urbanistico.

N.A. propone ricorso per cassazione deducendo:

1) violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44. Lamenta in sostanza che l’ordinanza impugnata contiene una motivazione meramente apparente ed apodittica, e quindi inesistente, in ordine alla sussistenza del pericolo di aggravamento del carico urbanistico.

Lamenta poi che il tribunale del riesame ha sostanzialmente omesso di esaminare e valutare la relazione tecnica del proprio consulente, che dimostrava l’inesistenza di compromissione del territorio e di incidenza sul carico urbanistico.

2) violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sul periculum in mora.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato perchè nella ordinanza impugnata non è ravvisabile nè una violazione di legge nè il vizio di motivazione omessa o meramente apparente.

L’ordinanza, infatti, ha motivato in modo adeguato sulla sussistenza del periculum in mora, nonostante l’ultimazione degli interventi, osservando che la persistente disponibilità e l’uso della restante parte del complesso immobiliare – avente destinazione agricola ma in concreto utilizzabile a fini residenziali a seguito degli interventi abusivi effettuati – comportava un aggravio del carico urbanistico con un reale pregiudizio degli interessi attinenti al territorio ed una ulteriore lesione del bene protetto, situato in una zona vincolata. Il tribunale, in particolare, ha evidenziato gli effetti determinati dall’insediamento primario sulla domanda di strutture ed opere collettive. D’altra parte, la sussistenza di un concreto pericolo di aggravio del carico urbanistico era già stata accertata dal tribunale in relazione alla restante parte dell’immobile abusivamente destinato ad uso residenziale e, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, "il cosiddetto carico urbanistico da prendere in considerazione ai fini della consumazione dell’illecito va riferito all’entità abusiva unitariamente considerata e non ai singoli interventi individualmente valutati" (Sez. 3, 2.4.2008, Del Fiacco, m. 239982).

Eventuali profili di incongruità o di manifesta illogicità della motivazione – peraltro non riscontrabili – non potrebbero essere esaminati in questa sede di legittimità trattandosi di provvedimento in materia di misura cautelare reale.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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