Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 19174

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il 18 maggio 2009, la Corte d’appello di Lecce confermava la sentenza con la quale il tribunale di Taranto aveva rigettato la domanda proposta da P.G., volta ad ottenere il ripristino di una condotta di irrigazione sita in (OMISSIS), intercettata dal vicino P.V..

La Corte territoriale, assumendo la non modificabilità nè disapplicabilità del provvedimento amministrativo che aveva imposto al P. di dimettere la condotta e realizzare una vasca di smaltimento a tenuta stagna, respingeva l’appello.

L’attore ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 12 gennaio 2010 e resistito da controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Il ricorso consta di due motivi.

Il primo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 4 e dell’art. 51 c.p. – Vizi di motivazione.

Il secondo lamenta erronea e falsa applicazione degli artt. 325 e 327 c.p.c. e dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2.

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, è inammissibile.

Quanto ai motivi concernenti violazioni di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), entrambi non espongono il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Giova ricordare che alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, ma prima del 4 luglio 2009, come nella specie) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. 7119/10; 26364/09).

Altrettanto vale per la censura attinente la motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5. Si rileva in questo caso la mancata indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere.

Anche questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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