Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 19172

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza n. 1320 del novembre 2008 la Corte d’appello di Genova, in riforma della sentenza n. 18/02 del tribunale di Massa, sez. Carrara, condannava D.E. a riportare alle dimensioni preesistenti una finestra di un immobile sito in (OMISSIS), confinante con quello dell’attore M.P..

La D. insorge avverso questa sentenza con due motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria e note di udienza.

Gli eredi del M. hanno resistito con controricorso.

1.1) Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Preliminarmente va rilevato che rituale è stata la notifica del ricorso per cassazione, contestata dai resistenti perchè destinata al domiciliatario e non al procuratore dell’appellante M..

Come rilevato in memoria, a tacer d’altro, la tempestiva costituzione dei controricorrenti è valsa a sanare ex art. 156 c.p.c., ogni vizio della notifica.

Quanto alla legittimazione degli eredi M., parte ricorrente la ha implicitamente riconosciuta; essa inoltre è stata comprovata con produzione di certificato di morte dell’appellante e atto di notorietà rilasciato da testimoni.

2) Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., rilevando la carenza di interesse ad agire dell’originario attore M. in quanto non proprietario del bene (partita 26525, sez. H mappale 2895 n. 37 C.T: comune Carrara) su cui graverebbe la pretesa servitù di veduta.

La censura è inammissibile, perchè i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 7981/07).

Giova ricordare che in tema di ricorso per cassazione, qualora una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 22540/06; 12992/10).

3) Il secondo motivo, che espone violazione dell’art. 112 c.p.c., è inammissibile perchè non si conclude con il quesito di diritto previsto a pena di inammissibilità per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4) (Cass. 414 6/11).

Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi, della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile.

Nel caso di specie la sentenza resa nel 2008 doveva essere quindi impugnata nel rispetto dell’art. 366 bis c.p.c..

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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