Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 18-05-2011, n. 19570 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice del tribunale di Cava dei Tirreni, con sentenza 9.12.2008, dichiarò prescritte tutte le contravvenzioni edilizie contestate a F.V., mentre lo condannò alla pena ritenuta di giustizia per il reato di violazione dei sigilli apposti il 29.4.2002 di cui al capo G) (non trascritto nell’epigrafe della sentenza) (accertato l'(OMISSIS)).

La corte d’appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, dispose la correzione dell’errore materiale della intestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui è omesso il riferimento specifico al capo G) della rubrica del processo 279/05, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., artt. 544, 546, 125 cod. proc. pen.; erronea applicazione dell’art. 130 e dell’art. 547 cod. proc. pen.; violazione dell’art. 24 Cost.. Lamenta che nella sentenza di primo grado non era inserito il capo G) della imputazione e che la motivazione è carente sul reato in questione.

La corte d’appello ha erroneamente ritenuto che si trattasse di un errore materiale senza considerare che nella sentenza sono riportati i capi di imputazione contestati nel processo 195/2003, che riguardano un immobile distinto.

2) violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., lett. e), e carenza e contraddittorietà della motivazione. Lamenta mancanza di motivazione sulla sua respofrsabilità per il reato in questione e sulla individuazione dell’opera oggetto della violazione dei sigilli.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

E’ vero che nella sentenza di primo grado non era inserito il capo G) della imputazione relativa al processo RG 279/05. Tale capo però era contenuto nel decreto di citazione a giudizio notificato all’imputato, sicchè la mancata trascrizione dello stesso nella sentenza di primo grado era con tutta evidenza dovuta ad un mero errore materiale, al quale ha difatti posto rimedio la corte d’appello che ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella intestazione della sentenza di primo grado, laddove è stato omesso graficamente il capo G) della originaria rubrica.

La sentenza di primo grado riporta invero non solo i capi di imputazione contestati nel processo 195/2003 ma anche i capi da A) ad F) del processo RG 279/2005, riunito al primo, ad esclusione dal capo G), omesso per errore.

La corte d’appello ha anche specificato che le opere abusive di cui al processo 279/2005 riguardavano gli ulteriori interventi illegittimi eseguiti sugli immobili di cui al processo 195/2003. In ogni modo è evidente che il reato di cui al capo G) riguarda l’immobile indicato nel capo A) della rubrica del processo 279/2005, e precisamente la violazione dei sigilli apposti su detto immobile il 29.4.2002, violazione dei sigilli accertata in data 1.1.10.2002.

Non può poi ritenersi sussistente un difetto di motivazione della sentenza impugnata, anche perchè l’atto di appello era del tutto generico, tanto da sfiorare l’inammissibilità. La genericità, del resto, caratterizza anche il secondo motivo di ricorso.

E’ infondata anche la richiesta (anch’essa generica) di declaratoria di estinzione del reato. La prescrizione infatti ha iniziato a decorrere quanto meno dalla data di apposizione dei sigilli del 29.4.2002 (se non da quella dell’accertamento dell’11.10.2002). Al termine prescrizionale di sette anni e mezzo deve aggiungersi il periodo di sospensione di anni 2, mesi uno e giorni 18, dal 7.2.2006 al 25.3.2008. La prescrizione, quindi, non si maturerà prima del 17.12.2011.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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