T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4396 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso e comunicato in data 9 settembre 2010 con il quale il Centro di reclutamento dell’Arma dei Carabinieri ha dichiarato la ricorrente non idonea al concorso per l’ammissione di 1.552 Allievi Carabinieri effettivi in ferma quadriennale per "statura non compatibile inferiore a cm161 come previsto dal bando (cm160);

Considerato che la ricorrente contesta tale accertamento deducendo censure di eccesso di potere sotto vari profili e violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa;

Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 1797 del 3 dicembre 2010 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Comando Generale della Guardia di Finanza per mezzo di una Commissione formata da tre medici militari;

Considerato che con nota del 1 febbraio 2011 il Centro di reclutamento della Guardia di Finanza ha redatto il verbale della suddetta verificazione da cui si rileva che l’altezza della ricorrente è di cm161, e quindi compatibile con l’idoneità richiesta dal bando di concorso in questione che prevede, per i candidati di sesso femminile, una statura non inferiore a cm 161;

Considerato che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per la ricorrente, il che comporta la fondatezza delle censure mosse al precedente giudizio di non idoneità, con la conseguenza che il presente ricorso va accolto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai successivi motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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