Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 19171 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a del Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di cassazione con rinvio della sentenza del tribunale di Perugia 2.12.1999, resa in grado di appello su una controversia possessoria tra due ex coniugi, la Corte d’appello di Perugia, il 21 maggio 2009, in riforma della sentenza del pretore, accoglieva la domanda proposta da M.A. avverso Me.Ma..

Pertanto dichiarava che la rottura di un lucchetto di accesso al piazzale antistante l’abitazione di Via (OMISSIS), costituiva atto di spoglio violento commesso dalla resistente, su un bene che era pertinenza esclusiva di un magazzino di proprietà esclusiva del ricorrente.

La Corte d’appello compensava però le spese di lite in relazione a tutti i gradi del giudizio.

A tal fine osservava che vi era opinabilità delle questioni trattate; che la controversia si inseriva in un contesto di aspro contrasto personale conseguente alla separazione e che il divieto di accesso al piazzale creava rilevante disagio alla Me. e ai figli affidatile.

Avverso la statuizione sulle spese, il M. ricorre con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste la Me. con controricorso.

Il Collegio ha disposto che la sentenza sia redatta in forma semplificata.

Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Formula il seguente quesito di diritto:

"Riconosciuto l’avvenuto violento spoglio ed ordinata la reintegra nel possesso, viola l’art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice di rinvio che compensi integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, ritenendo comunque giustificato il comportamento dell’autore dello spoglio sulla base di considerazioni apodittiche, o di fatti non acquisiti al processo perchè non oggetto di prova ed avulsi dal thema decidendum?" La censura pone un quesito infondato quanto alla prima parte, come del resto consapevolmente viene riconosciuto nello svolgimento stesso del motivo.

Occorre infatti ribadire che nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, come modificato della L. 26 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati (Cass. 20324/10), fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (Cass. 24531/10).

La Corte di merito poteva quindi compensare le spese di causa adottando esplicita motivazione, come ha fatto e come si è qui sinteticamente riassunto in narrativa.

La parte della censura che nega la validità di detta motivazione doveva essere proposta, denunciando vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, previa chiara indicazione del fatto controverso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Nè questo motivo, nè il successivo, che è rivolto in rubrica a censurare l’ insufficiente e contraddittoria motivazione sul profilo relativo alla compensazione delle spese, indicano però il fatto su cui la censura si concentra e sul quale la Corte di legittimità doveva portare il proprio sindacato.

Nella norma dell’art. 366-bis cod. proc. civ., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al n. 5 del precedente art. 360 – cioè la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione" – deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di mterpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 800,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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