Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-01-2011) 18-05-2011, n. 19569 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

zo Cesarini.
Svolgimento del processo

A V.N. vennero contestati i reati di cui: A) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), per avere senza permesso di costruire realizzato una nuova costruzione costituita da due corpi di fabbrica contigui di cui uno posto su due piani diversi per una superficie complessiva di mq. 38; B) al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 93 e 95; C) al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181. 11 giudice del tribunale di Montepulciano, con sentenza 16.12.2008, dichiarò l’imputato colpevole dei reati ascrittigli, precisando, quanto al reato di cui al capo A), che non si trattava di nuova costruzione ma di ristrutturazione edilizia stante la preesistenza di un fabbricato con dimensioni ed il volume attuali.

La corte d’appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe, confermò la sentenza di primo grado.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) erronea applicazione delle norme in tema di qualificazione dei lavori. Lamenta che erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che si trattasse di ristrutturazione edilizia mentre in realtà si trattava di semplici opere di manutenzione ordinaria che non hanno inciso su volumi e superfici.

2) mancanza di motivazione sul motivo di appello concernente il reato di violazione delle norme antisismiche e di quelle in tema di vincolo paesaggistico.

Osserva che non sussiste il reato ambientale perchè il manufatto già preesisteva con le medesime dimensioni, volume e sagoma. Lamenta poi che manca lo elemento soggettivo del reato. Non sussiste nemmeno violazione delle norme antisismiche e comunque è stato poi rilasciato il certificato di idoneità statica.

3) contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione di norma penale in tema di mancata valutazione dell’accertamento di conformità e di conseguente improcedibilità dell’azione penale.

4) contraddittorietà della motivazione sulla quantificazione della pena.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il giudice di primo grado aveva, con congrua ed adeguata motivazione, accertato – sulla base delle deposizioni testimoniali, della documentazione aero fotografica e della documentazione allegata alla pratica di sanatoria – che non si trattava di una nuova costruzione, essendo certa la preesistenza di un fabbricato con dimensioni ed il volume attuali, sul quale erano stati eseguiti solo interventi diretti a sostituire alcune parti più vetuste, ossia a mettere in sicurezza alcuni elementi. Il giudice del tribunale, di conseguenza, aveva ritenuto che si trattasse di una ipotesi di ristrutturazione edilizia eseguita in assenza del permesso di costruire (stante gli interventi volti a sostituire parti dell’edificio per metterlo in sicurezza e l’inserimento di una scala in cemento armato in sostituzione dei vecchi scalini in pietra) e non di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L’accertamento del giudice di primo grado in ordine al fatto che non si trattava di una nuova costruzione è stato del resto confermato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1449/2010 depositata l’11.3.2010 (prodotta dal ricorrente), nella quale si condividono le conclusioni sul punto raggiunte nel presente giudizio dal tribunale di Montepulciano, con la sentenza 16.12.2008, e si da atto che dalla documentazione depositata emerge: – che un manufatto era presente nell’area del V. ben prima della data dell’accertamento; – che vi erano indizi probatori nel senso che tale manufatto era stato realizzato sicuramente prima della data dell’1.1.1943, essendo inserito sul foglio di mappa dell’impianto prima dell’entrata in vigore del nuovo catasto, ed essendo presente anche nelle aerofotogrammetriche degli anni 1954, 1984 e 1990, nonchè nel foglio di mappa dell’impianto rilevato nel 1939; – che pertanto non vi era alcuna prova di una edificazione ex novo del manufatto stesso.

Il suddetto accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado non era stato contestato dal PM ed, ovviamente, nemmeno dall’appellante, il quale con l’impugnazione aveva eccepito che l’intervento doveva essere qualificato non come ristrutturazione edilizia, bensì come manutenzione, ordinaria o straordinaria.

La corte d’appello, invece di valutare (eventualmente per respingerlo) l’assunto difensivo secondo cui gli interventi andavano qualificati come manutenzione straordinaria e non come ristrutturazione edilizia, ha affermato che si trattava di una costruzione "praticamente tutta nuova" consistente in una "villetta elegante". Questa conclusione, però, ponendosi in piena contraddizione con l’accertamento del giudice di primo grado, avrebbe richiesto una particolare motivazione ed una puntuale analisi e contestazione degli elementi probatori sui quali si era basato il convincimento del primo giudice. La motivazione, invece, appare carente, perchè appunto non prende in alcuna considerazione le deposizioni testimoniali, la documentazione aerofotografica e quella allegata alla pratica di sanatoria, alle quali aveva fatto espresso riferimento il tribunale e si invece basata su dati incerti e genericamente indicati, quali la presenza di rovi al momento dell’acquisto del terreno, la giacitura collinare, le valutazioni dei dipendenti comunali. Dalla presenza di rovi ha poi apoditticamente dedotto che il manufatto dovesse essere di piccole dimensioni (ma anche quello attuale è, secondo il capo di imputazione, di 38 mq) e diroccato, mentre non sarebbe stato difficile per l’accusa accertare tecnicamente se si trattava dell’originaria muratura esterna o della ricostruzione ex nova di un vero e proprio rudere. La motivazione è poi manifestamente illogica laddove fa riferimento ad un allestimento "con una rusticità dispendiosa, conciliabile solo con la destinazione abitativa", senza specificare in cosa consiste questa "rusticità dispendiosa" e perchè vi sarebbe stato una modificazione di destinazione d’uso rispetto alla utilizzazione precedente, e senza considerare che il costo dei lavori e l’ipotizzato mutamento di destinazione d’uso potrebbero eventualmente fare escludere la qualificazione dell’intervento come di manutenzione straordinaria ma non hanno rilievo sulla circostanza che si trattasse o meno di una opera nuova.

La sentenza impugnata è totalmente priva di motivazione anche in ordine ai reati di cui ai capi B) e C), limitandosi a rilevare che "il poco contenuto dell’appello, costituito dall’affermazione della pochezza dell’opera, è comunque smentito da quanto prima detto".

Sennonchè, per quanto concerne la violazione antisismica, l’appello non si limitava ad affermare la pochezza dell’opera, ma conteneva specifiche eccezioni e contestazioni, che la corte d’appello avrebbe dovuto esaminare e valutare, eventualmente anche per dichiararle infondate, ma che invece ha omesso di considerare.

La stessa mancanza di esame è di motivazione è riscontrabile anche in ordine al reato ambientale, sul quale una puntuale motivazione era indispensabile, se non altro perchè il giudice di primo grado aveva accertato che il manufatto preesisteva con le stesse caratteristiche di sagoma e di volume attuali, sicchè il reato ambientale si sarebbe potuto configurare esclusivamente qualora vi fossero state altre modificazioni sulle parti esteriori del fabbricato (come, ad esempio, lo spostamento di finestre), modificazioni di cui invece la sentenza impugnata e quella di primo grado non danno nessuna indicazione.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Firenze per nuovo esame.

Gli altri motivi del ricorso restano assorbiti. Spetterà al giudice del rinvio anche esaminare le eccezioni di sanatoria ambientale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 ter e di imminente rilascio di permesso di costruire in sanatoria a seguito del deposito della suddetta sentenza del Consiglio di Stato, eccezioni che presuppongono entrambe accertamenti di merito.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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