T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4395 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del D.M. n. 88 del 14 luglio 2010, relativo all’approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti di Vigile del Fuoco, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto alla riserva del 45% di cui all’art. 1 del bando e non lo inserisce nella graduatoria dei riservatari volontari in ferma breve o in ferma prefissata delle tre forze armate, e degli altri provvedimenti indicati nell’epigrafe del ricorso;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili evidenziando, in particolare, di avere diritto alla riserva del 45% dei posti messi a concorso;

Il Collegio ritiene che le censure avanzate dal ricorrente siano infondate in quanto: – la riserva di cui all’art. 1 comma 2 del bando di concorso rinvia espressamente al disposto di cui all’art. 5 comma 2 del d. lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, che, a sua volta recepisce, tra l’altro, la riserva come disciplinata dall’art. 18 comma 1 del d. lgs. 8 maggio 2001, n. 215, testualmente riferita a volontari in ferma prefissata e ferma breve; – tale previsione va interpretata e applicata tenendo conto di quanto stabilito dalla legge delega ed, in particolare, dall’art. 3 comma 1, lettera f), punto 5.2, della legge 14 novembre 2000, n. 331 che limita la riserva ai "militari volontari che cessano dal servizio senza demerito"; – quindi, la posizione di congedo è requisito essenziale ai fini dell’operatività della riserva, laddove il ricorrente non riveste tale posizione, poiché alla data di scadenza della domanda di partecipazione era volontario in ferma breve e, pertanto, risulta congedato successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo;

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquidi in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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