T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 19-05-2011, n. 4371 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) che il ricorso in epigrafe ha ad oggetto il diniego – reiterato dal Comune di Grottaferrata a seguito di istanza di riesame – di una domanda di permesso di costruire "in quanto il piano particolareggiato per l’area interessata dalla progettazione non prevede l’edificazione";

b) che si può prescindere dall’esame della questione della possibile natura "meramente confermativa" dell’atto impugnato in questa sede, in quanto il ricorso, alla stregua delle considerazioni che seguono, è infondato nel merito;

c) che il ricorrente, proprietario di un fabbricato sito nel Comune di Grottaferrata al Foglio 6, part. 61 del C.T., intende procedere alla demolizione e ricostruzione del medesimo;

d) che, nonostante l’avvenuto sopravvenuto rilascio – in data 9 marzo 2011 – di un permesso di costruire su un nuovo progetto, il Collegio non ritiene di poter rilevare con certezza la sopravvenuta carenza di interesse (neppure dichiarata dal ricorrente), anche perché la presente causa attiene al progetto originario, che prevedeva un consistente incremento di altezza;

f) che la prima censura è infondata, in quanto l’atto impugnato non risulta privo di motivazione, ancorché scarna ed essenziale, dato che esso fa riferimento al semplice dato ostativo rappresentato dalla ritenuta carenza di una previsione edificatoria nel Piano particolareggiato approvato dal Comune di Grottaferrata con delibera di C.C. n. 288 del 28 ottobre 1980;

g) che nella sostanza la posizione dell’Amministrazione è legittima, dovendosi disattendere le successive quattro censure in quanto:

1) il Piano in questione non prevede edificazione per l’area dei ricorrenti, secondo quanto risulta dall’allegata Tavola 4 – Zonizzazione di P.P. su base di rilievo";

2) la previsione della relazione tecnica del P.P. secondo cui "per quanto non espressamente indicato sulla zonizzazione catastale (TAV. n. 3) si fa riferimento alla tavola successiva (TAV.4)" va inteso nel senso che la Tavola 4 integra e colma le lacune della Tavola 3, mentre nel caso attuale la Tavola 3 include il terreno del ricorrente nella zona residenziale di completamento e ristrutturazione con negozi, laddove la Tavola 4 lascia la zona in bianco;

3) in questo caso deve rilevarsi la prevalenza della Tavola 4 sulla previsione della Tav. 3 – "zonizzazione di P.P. su base catastale", allegata alla delibera di adozione del P.P., dato che quest’ultima è, nel complesso, meno dettagliata ed è stata perciò integrata dalla successiva Tavola 4 con riferimento ai singoli isolati;

4) la Tavola 4 è altresì richiamata testualmente al punto 2 del dispositivo della delibera di approvazione del P.P., di cui costituisce "parte integrante e sostanziale";

5) quest’ultima previsione urbanistica è rimasta inoppugnata: anche a voler ipotizzare un errore (omissivo) di graficizzazione nella Tavola 4, in relazione anche alla previsione del PRG e alle N.T.A. e alla relazione del P.P., oppure un profilo di tutela dell’affidamento e disparità di trattamento, è assorbente la considerazione che gli stessi andavano contestati in giudizio mediante rituale impugnazione della delibera approvativa del piano;

6) la questione non può d’altronde essere risolta in via interpretativa nel senso auspicato dal ricorrente, neppure sulla base di un confronto con le zone bianche corrispondenti a corti dei fabbricati, atteso il carattere inequivocabile della menzionata previsione grafica (zona lasciata in bianco), la quale non può essere superata, per la sua specialità di dettaglio e per l’espresso richiamo nel dispositivo della delibera di approvazione, con il richiamo alle norme delle N.T.A. del P.P.;

h) che quindi il ricorso deve essere respinto;

i) che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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