T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 19-05-2011, n. 4369 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti -proprietari in forza di contratti di compravendita stipulati con la società "L.D.S. Srl’ e la sig.ra R.Z., di porzioni immobiliari del complesso immobiliare sito nel Comune di Ardea, con accesso in via Ancona n. 44 – riferiscono che la proprietà degli immobili ricade all’interno dei fabbricati E,F,G insistenti sulla part.lla 32 del Foglio 51, non gravata da vincolo archeologico di tutela indiretta. Detti edifici sono parte di un più esteso complesso originariamente edificato sui terreni in Catasto al Foglio 51, part.lle 31 e 32 a seguito di convenzione edilizia in data 17.11.1989 nonché di concessione edilizia n. 382/89 e successiva variante in data 27 luglio 1990 in favore della società L.D.S. srl dal Comune di Ardea. I terreni sono stati trasferiti alla suddetta società dalla sig.ra Zamboni in data 17.11.1989 con l’impegno di cedere alla venditrice il 25 per cento della volumetria che sarebbe stata realizzata sul terreno.La società a seguito di concessione edilizia e successiva variante ha realizzato il complesso immobiliare (centro commerciale, 7 fabbricati, 250 appartamenti).

Dopo otto anni dal rilascio della concessione edilizia e dopo cinque anni dalla ultimazione dei lavori, il Dirigente dell’U.T. del Comune di Ardea con provvedimento prot. n. 24702 del 1.8.1997 (di recente conosciuto) ha annullato la concessione edilizia n.382/89 e successiva variante del 27.7.1990, a suo tempo rilasciate per la realizzazione di un complesso turistico residenziale e alberghiero alla società L.D.S. srl, riscontrando l’esistenza di un vincolo diretto e indiretto ex artt. 1, 3 e 21 della Legge n. 1089 del 1939 sulla part.lla 31 del Foglio 51 sul terreno in questione.

Con successivo atto in data 29.8.1997, n. 330non notificato ai ricorrenti, lo stesso Dirigente, sulla base dei medesimi presupposti contenuti nel provvedimento di annullamento della concessione edilizia, ha ingiunto alla società "L.D.S. srl " di demolire l’intero complesso realizzato con preavviso, in caso di inottemperanza, di acquisizione gratuita di terreno e costruzioni al patrimonio del Comune.

Con verbale del 26.5.1998 il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 330/1997, ad esito di sopralluogo e con successivo provvedimento n. 305 dell’8.7.2005 (non notificato) è stata ordinata l’immediata acquisizione al patrimonio immobiliare del Comune dell’area di sedime sulla quale insiste il fabbricato di cui alla concessione edilizia n. 382/89 e per accessione il fabbricato e le opere pertinenziali sulla stessa area realizzate, disponendo la trascrizione del presente provvedimento nei pubblici registri e l’immissione in possesso dell’immobile.

La società "L.D.S. srl’ ha provveduto ad impugnare entrambi i provvedimenti con ricorso RG n. 13083/97 e a seguito del fallimento della società (sent. 1059/98) il giudizio dinanzi al Tar è stato interrotto e poi riassunto. Con sentenza n. 10236/2002 il Tar ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso e, in parte, lo ha respinto, sentenza appellata dal Fallimento L.D.S. srl dinanzi al Consiglio di Stato. Il Fallimento ha altresì impugnato anche il provvedimento di acquisizione al patrimonio con ricorso RG 7863/05 e questa sezione con ordinanza n. 5819/2005 ha accolto la domanda di sospensiva.

Gli istanti così hanno proposto ricorso avverso gli atti indicati in epigrafe di cui lamentano la mancata notifica e la intervenuta conoscenza in epoca recente, censurando tutti gli atti gravati per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge in relazione all’art.31, commi 2 e 4 del DPR n. 380 del 2001: il provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile sarebbe illegittimo in quanto l’ingiunzione alle demolizioni e il verbale di accertamento dell’inottemperanza non sarebbero stati notificati ai proprietari e/o comproprietari dell’immobile stesso. Illegittimità da censurare parimenti nei riguardi dell’atto annullatorio e di demolizione, attesa la piena conoscenza del Comune di Ardea dei passaggi immobiliari e dei nominativi dei proprietari (41 atti di acquisto antecedenti al provvedimento di annullamento della concessione edilizia del 1.8.1997 e 20 precedenti all’accertamento operato dall’UTC del 16.8.1994).

Quanto all’atto annullatorio: 2) Violazione del principio del giusto procedimento:artt. 2, 4, 6, 7, 8, 10 della L.n. 241 del 1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e in particolare per difetto e/o falsità e/o erroneità dei presupposti contraddittorietà manifesta tra più atti emanati dalla stessa P.A.. Illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione: la violazione del principio del giusto procedimento sarebbe evidente secondo i ricorrenti in quanto sia la comunicazione con la quale il Commissario Straordinario ad acta comunicava alla concessionaria riguardo la predisposizione degli atti di annullamento relativi alla concessione e successiva variante(nota 1.8.1997, prot. n. 24560), che l’atto di annullamento, recherebbero la stessa data del 1°agosto 1997. Inoltre, l’esistenza del vincolo di uso civico sull’area di sedime delle costruzioni non comporterebbe automaticamente il divieto assoluto di edificare. Aggiungono gli istanti altresì che, a far data dal 14.4.1988 al 20.1.1989, il Comune sarebbe stato a conoscenza del gravame di uso civico in corso di liquidazione su detti fondi privati, mentre con la certificazione di destinazione urbanistica rilasciata avrebbe asserito che la zona interessata dall’intervento non sarebbe sottoposta a vincoli, compreso quello di uso civico, ingenerando l’incolpevole affidamento del privato. Inoltre, la presenza del vincolo ad uso civico e di quello archeologico non risulterebbe nella redazione del PRG, né risulterebbe eccepito e rilevato dalla Regione Lazio.

3) Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per difetto e/o falsità dei presupposti, nonché per contraddittorietà manifesta. Violazione di legge nonché eccesso di potere per travisamento: la trascrizione del vincolo indiretto eseguita per ordine del Ministero competente presso la Conservatoria di Roma 2, nella sezione relativa agli immobili siti nel Comune di Pomezia, sarebbe erronea, posto che i terreni sarebbero stati scorporati dal territorio del Comune di Pomezia e assegnati al Comune di Ardea da più di 10 anni (1970), in disparte anche la circostanza della trascrizione sulla base di una nota priva della indicazione delle generalità del soggetto destinatario (Zamboni). L’errore contenuto nel titolo (decreto impositivo del vincolo), così come confluito nella nota di trascrizione, avrebbe impedito ab origine la conoscibilità e l’opponibilità ai terzi aventi causa dal proprietario destinatario della notificazione (Zamboni) e agli odierni ricorrenti ignari aventi causa in buona fede. Il Comune avrebbe taciuto in mala fede anche l’esistenza del vincolo archeologico di tutela indiretta (oltre che quello di uso civico), avendone al contrario conoscenza dello stesso, ingenerando affidamento del privato nella situazione attestata dai certificati di destinazione urbanistica (conoscenza ricavabile da preavviso di annullamento del 1.8.1997, comunicazione via fono della Regione del 7.9.1989, prot. n. 20789, comunicazione del 16.11.2005, prot PM01n 4520 della Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio nonché dall’avviso di annullamento), senza giustificare uno specifico interesse pubblico all’eliminazione dell’atto illegittimo.

4)Eccesso di potere per omessa considerazione del principio generale dell’affidamento da parte del privato e conseguente omessa valutazione dell’interesse consolidato. Assenza e/o carenza di motivazione. Violazione di legge: in sede di autotutela il Comune non avrebbe valutato preliminarmente l’effettivo contenuto del vincolo archeologico indiretto nè ponderato la reale esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della situazione quo ante.

5)Eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto altri profili. Omessa considerazione della parziale incidenza del vincolo. Eccessiva onerosità del provvedimento di annullamento totale. Violazione di legge. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà: il Comune a conoscenza della pluralità degli edifici e della scindibilità degli stessi avrebbe dovuto eventualmente adottare un annullamento parziale, stante la diversità delle posizioni, in relazione alle sole porzioni dell’intervento comprese nel perimetro vincolato.

6)Eccesso di potere per falsità dei presupposti e per travisamento sotto altri profili, le asserite difformità del progetto sarebbero generiche nella loro consistenza.

Quanto al provvedimento di ingiunzione a demolire: 7) Illegittimità per vizi derivati; 8) Eccesso di potere per illogicità, irrazionalità manifeste; 9)Violazione degli artt.7 e 8 della Legge n. 47 del 1985 e art.8 della L.R. n. 36 del 1987. Erroneo riferimento al concetto di difformità totale nonché alla pretesa assenza di concessione. Violazione ed errata interpretazione della Delibera Regionale di approvazione del PRG del Comune di Ardea, in BUR del 20.11.1984. Violazione ed errata interpretazione dell’art.8 L.R. 12.6.1975, n.72. Omesso riferimento all’art.12 della Legge n. 47 del 1985. Omesso riferimento all’art.37 del DPR n. 380 del 2001; 10) Violazione di legge con riferimento all’art.38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Omessa e/o carente motivazione. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

I ricorrenti censurano l’atto ingiuntivo il quale sarebbe affetto in via derivata da tutti i vizi di cui apparirebbe inficiato il provvedimento d’origine; inoltre, le contestazioni sull’eccesso di cubatura sarebbero generiche e, in assenza di parametri certi di confronto, l’aumento non potrebbe essere ritenuto consistente ai fini della normativa in materia, in considerazione della invarianza dell’involucro edilizio. Inoltre, se conosciute le contestazioni nei tempi avrebbero potuto fruire della normativa sul condono di cui alla Legge n. 326 del 2003 con la sanatoria degli abusi. Infine, la gratuita acquisizione al patrimonio comunale dell’intero compendio non sarebbe praticabile perché l’istituto presupporrebbe l’abusività dell’intero organismo edilizio, mentre l’opera insisterebbe solo in parte sull’area riguardante il vincolo e per la restante il vincolo di uso civico sarebbe in liquidazione.

Quanto al verbale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione:

11) Violazione di legge. Eccesso di potere per travisamento, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà manifeste, il verbale di accertamento non specificherebbe i dati catastali dei fabbricati distinti al NCEU del Comune di Ardea, ma solo l’indicazione del C.T.

Quanto al provvedimento di acquisizione al patrimonio e di immissione nel possesso:

12) Illegittimità per vizi derivati. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Omessa e/o carente motivazione. Violazione di legge con riferimento all’art. 31, comma 6, del DPR n. 380 del 2001. Carenza di potere, la presenza di un solo vincolo (l’archeologico indiretto) sulla part.lla 31 del foglio 51, stante la liquidazione in corso del vincolo di uso civico, non consentirebbe l’acquisizione a favore del Comune di Ardea dell’area di sedime sulla quale insiste il fabbricato di cui alla part.lla 31.

Si è costituito in giudizio il Ministero dei BB.CC. per resistere al ricorso, chiedendo la reiezione del gravame.

Anche il Comune di Ardea si è costituito in giudizio eccependo preliminari profili di irricevibilità del ricorso e chiedendo, comunque, la reiezione dello stesso.

Con ordinanza n. 620 del 2006 è stata respinta la suindicata domanda di sospensione del provvedimenti impugnati.

Con atto contenente motivi aggiunti notificati al Comune in data 26.3.2009, parte ricorrente venuta a conoscenza della considerata non rituale notifica alla ditta proprietaria del decreto ministeriale 29.3.1980 impositivo del vincolo ex art.1, 3 e 21 della Legge n. 1089 del 1939, di divieto assoluto di erigere nuove costruzioni e opere di qualsiasi genere,anche provvisorie, ha chiesto l’inopponibilità dello stesso nei confronti dei successivi proprietari.

Il Ministero BB.CC. ha replicato alle censure da ultimo proposte, ulteriormente argomentando sulla tipologia del vincolo e sull’efficacia reale dello stesso, ed ha insistito per l’opponibilità nei confronti dei successivi acquirenti proprietari, concludendo per il rigetto del ricorso avversario.

Anche il Comune di Ardea ha prodotto memoria difensiva, eccependo preliminarmente la inammissibilità dell’atto contenente motivi aggiunti e comunque, attesa l’infondatezza delle pretese, ha concluso per la reiezione del gravame. E’ seguita la replica dei ricorrenti sia sugli aspetti preliminari di rito che di merito con argomentate considerazioni. Alla udienza pubblica del 7 maggio 2009, la causa è stata cancellata dal ruolo.

I ricorrenti in prossimità dell’odierna udienza hanno ulteriormente argomentato sulle eccezioni di parte avversa fornendo elementi a riscontro della mancata rilevazione del vincolo sull’area censurando il comportamento del Comune.

In data 28.2.2011 con atto di costituzione di nuovi difensori, previa rinuncia del precedente, la sig.ra T.C. ha insistito sulle proprie posizioni difensive, replicando con successivo atto depositato in data 9.3.2011.

Con nota pervenuta in data 25 marzo 2011 i signori B.L., C.R. e L.S. hanno comunicato dichiarazione di non interesse al ricorso, ai fini della declaratoria di improcedibilità da parte di questo Giudice.

Con atto prodotto in data 30 marzo 2011 la ricorrente sig. M.Luisa Ignazzi ha nominato nuovo difensore in giudizio confermando altresì il proprio interesse al ricorso e all’accoglimento dello stesso.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Per i preliminari profili di rito il Collegio dall’esame delle dichiarazioni dei ricorrenti signori B.L., C.R. e L.S., comunicate con nota pervenuta in data 25 marzo 2011, prendendo atto del loro contenuto, dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse nei loro confronti, con compensazione delle spese di giudizio tra dette parti e le Amministrazioni resistenti, atteso l’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità.

3. Con riferimento al gravame proposto dagli altri soggetti indicati in epigrafe, la cui dichiarazione di interesse al ricorso è stata prodotta con nota in data 25.3.2011, reputa il Collegio che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione alla luce di quanto rappresentato e contestato dalle parti costituite e tenuto conto, tra l’altro, della mancanza di una replica aggiornata da parte del Comune resistente alle argomentazioni difensive dei ricorrenti; pertanto, ai fini della completa cognizione della causa, occorre disporre:

– nei confronti del Comune di Ardea di acquisire una aggiornata relazione dettagliata e documentata relativa alla situazione di fatto e di diritto degli immobili di cui è causa nonché in relazione agli aspetti ediliziourbanistici e alle difformità contestate (con riferimento anche alla eventuale scindibilità delle opere se distinte – come risultante dalla consulenza tecnica allegata – in relazione alle aree sottoposte al vincolo);

– chiarimenti in ordine ai profili di censura dedotti riguardo la rilevabilità del vincolo sulle aree e dell’identificazione dello stesso nell’ambito territoriale del Comune nonchè i documenti relativi all’avvenuta notificazione del vincolo da parte dei messi comunali, fornendo altresì ogni altro elemento utile per la soluzione della controversia;

– nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali resistente di acquisire comprovati chiarimenti tenendo conto anche delle repliche dei ricorrenti riguardo la ritualità della notificazione del decreto di vincolo e le circostanze della conoscibilità della sussistenza del vincolo medesimo, fornendo altresì ogni altro elemento utile per la soluzione della controversia.

Per l’assolvimento dei rispettivi incombenti istruttori a carico delle parti è congruo stabilire il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente ordinanza, o dalla comunicazione della stessa in via amministrativa, se anteriore.

E’ sospesa ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dai signori B.L., C.R. e L.S. e compensa le spese di giudizio tra i medesimi e le parti resistenti;

– ordina gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 14 dicembre 2011.

E’ sospesa ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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