Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 19167

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Si apprende dal ricorso che Comecel srl otteneva ingiunzione per la restituzione di macchinar detenuti da Pontina Accessori srl.

L’opposizione veniva accolta dal tribunale di Latina, ma la Corte d’appello di Roma il 19 febbraio 2009 accoglieva il gravame e respingeva l’opposizione.

Pontina Accessori srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 24 dicembre 2009, affidandosi a unico motivo.

L’opposta è rimasta intimata.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

L’avviso di fissazione delle pubblica udienza è stato ritualmente effettuato in cancelleria, atteso che al domicilio eletto il destinatario è risultato trasferito.

La sentenza impugnata ha ritenuto che sia stato concluso tra le parti un contratto di comodato e che sussistesse il diritto della Comecel srl alla restituzione dei beni oggetto del contratto.

L’unico motivo di ricorso lamenta "Violazione dell’art. 1321 c.c., in rapporto all’art. 1457 c.c.".

Il ricorso, soggetto ratione temporis alla disciplina novellatrice di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 (Cass. 26364/09), è inammissibile.

Il motivo, inquadrabile nel disposto di cui all’art. 360, n. 3, non espone il quesito di diritto che è indispensabilmente previsto, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità, per l’illustrazione di ciascun motivo nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3), e 4).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *