T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 19-05-2011, n. 4365 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

2, cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento prot. n. 24702 del 1°agosto 1997, il Comune di Ardea ha annullato la concessione edilizia n. 382 del 1989 e successiva variante del 27 luglio 1990 rilasciate alla società L.D.S. Srl per la realizzazione di un complesso turisticoalberghiero per sussistenza di vincolo ex artt.1,3 e 21 della legge n. 1089 del 1939 imposto con DM 29 marzo 1980, notificato ai precedenti proprietari e trascritto in Conservatoria, con effetti anche nei confronti della società subentrata nonché per illegittimità della concessione edilizia a suo tempo rilasciata essendo interesse pubblico il ripristino della legalità violata e il rispetto delle disposizioni vincolistiche.

Con ricorso RG 13083/97 la società L.D.S. srl ha impugnato dinanzi a questo Tribunale detto provvedimento prot. n. 24702 del 1°agosto 1997 chiedendone anche la sospensione degli effetti, che è stata accolta con ordinanza n.2497/97 limitatamente alla determinazione demolitoria.

Nelle more del giudizio è intervenuto il fallimento della ricorrente e il ricorso è stato riassunto dalla Curatela del fallimento. Con sentenza n. 10236/2002 il ricorso è stato respinto e in parte dichiarato inammissibile. Avverso detta sentenza il Fallimento L.D.S. ha proposto appello RG n. 7487/2003.

Con ordinanza n. 305 dell’8 luglio 2005, il Comune di Ardea ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime su cui insiste il fabbricato di cui alla concessione edilizia n. 382/89, annullata con sentenza del Tar Lazio n. 10236/02 e per accessione il fabbricato e le opere pertinenziali sulla stessa area realizzate, con trascrizione del fabbricato nei pubblici registri ed immissione nel possesso da parte dell’Amministrazione comunale.

Avverso detta ordinanza n.305/2005 è stato proposto ricorso denunciando i seguenti motivi:

1) Violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 38 del DPR 6 giugno 2001, n. 380: omessa e/o carente motivazione, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in quanto la disciplina applicabile al caso de quo non sarebbe quella di cui all’art.31 del Dpr n. 380 del 2001, come richiamato dall’Amministrazione bensì quella del successivo art.38, disciplinante l’ipotesi degli interventi eseguiti in base a permesso annullato, come nella specie. In ogni caso l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non sarebbe praticabile perché l’istituto presupporrebbe che l’intero organismo edilizio fosse abusivo, mentre l’opera insiste solo in parte sull’area per la quale si controverte dell’esistenza e opponibilità del vincolo di uso civico.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili di illegittimità derivata, posto che il provvedimento sarebbe viziato per gli stessi motivi già posti a base nel ricorso RG 13083/97 e per le ragioni sollevate in appello.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ardea per resistere al ricorso controdeducendo alle censure attoree, ritenendole infondate.

Con ordinanza n. 5819/2005, pronunciata nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2005, è stata accolta la suindicata domanda di sospensione del provvedimento impugnato.

In prossimità dell’odierna udienza pubblica parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale insistendo per l’accoglimento del gravame, atteso che nella specie non troverebbe applicazione la sanzione della demolizione e dell’acquisizione gratuita, ma solo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, trovando applicazione il predetto art. 38 del DPR n. 380 del 2001, con l’acquisizione gratuita solo delle parti abusive e non dell’intero organismo edilizio.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Reputa il Collegio che il ricorso non sia ancora maturo per la decisione alla luce di quanto rappresentato e contestato dalle parti costituite e tenuto conto, tra l’altro, della mancanza di una replica aggiornata da parte del Comune resistente alle argomentazioni difensive, anche da ultimo formulate, dal ricorrente; pertanto, ai fini della completa cognizione della causa, occorre disporre:

– nei confronti del Comune di Ardea di acquisire una aggiornata relazione dettagliata e documentata relativa alla situazione di fatto e di diritto degli immobili di cui è causa nonché in relazione agli aspetti ediliziourbanistici e alle difformità contestate, con riferimento anche alla eventuale scindibilità delle opere se distinte in relazione alle aree sottoposte al vincolo;

– chiarimenti in ordine alla rilevabilità del vincolo sulle aree, tenendo conto degli analoghi ricorsi in decisione all’odierna pubblica udienza (RG 16928/2000, RG 12017/2005; RG 12022/2005), fornendo altresì ogni altro elemento utile per la soluzione della controversia.

Per l’assolvimento dei rispettivi incombenti istruttori a carico del Comune di Ardea è congruo stabilire il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione, a cura della parte ricorrente, della presente ordinanza, o dalla comunicazione della stessa in via amministrativa, se anteriore.

E’ sospesa ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 14 dicembre 2011.

E’ sospesa ogni decisione in rito, in merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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