Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 19165 Notificazione a mezzo posta Relata di notifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il 17 settembre 2008 il giudice di pace di Roma depositava sentenza con la quale accoglieva l’opposizione proposta da A.E. avvero un’intimazione di pagamento notificatale da Gerit spa, quale agente per la riscossione del comune di Roma, rimasto contumace.

Liquidava le spese di lite in 80,00 Euro.

La A. impugnava detta liquidazione, perchè inferiore al minimo tariffario.

Ancora contumace il comune, il tribunale di Roma il 4 maggio 2009 accoglieva l’appello e determinava le spese relative al primo grado in euro 244 per diritti e 185 per onorari, oltre spese generali.

Compensava tra le parti le spese di appello.

La A. censura con unico motivo quest’ultima statuizione, proponendo ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta il 16 settembre 2009.

Il comune di Roma è rimasto intimato.

Il procuratore generale in pubblica udienza, assente parte ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Non è stata prodotta prova del ricevimento della notificazione, nè della compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale.

Va pertanto applicato l’insegnamento di Sez. Un. N. 627/08: "La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1".

Poichè nulla è stato dedotto in ordine a tale omessa produzione, il ricorso va dichiarato, come detto, inammissibile.

Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato Comune.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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