T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 19-05-2011, n. 4361 Assunzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

gli artt. 36, co. 2; 84 e 73, comma 3, cod. proc. amm.;

1. Con il presente ricorso e con i successivi atti recanti motivi aggiunti le ricorrenti, classificatesi idonee non vincitrici del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune di Roma per 150 posti di insegnante di Scuola Comunale dell’Infanzia (categoria C – posizione economica C1), hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe.

Il ricorso è sostanzialmente diretto a far valere un diritto all’assunzione mediante scorrimento di graduatoria, previa contestazione delle modalità di riparto delle percentuali dei posti disponibili per detto scorrimento in relazione al distinto corso concorso, oltre che alla successiva fase delle cd. "stabilizzazioni".

2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 14 aprile 2011, e quindi trattenuto in decisione.

4. La ricorrente M.S. ha rinunciato al ricorso con dichiarazione ritualmente sottoscritta e tempestivamente notificata alla controparte, nonché depositata in atti.

In mancanza di opposizioni, occorre dichiarare estinto il giudizio con riferimento alla medesima ricorrente, ai sensi dell’art. 84 cod.proc. amm..

5. Con riferimento agli altri ricorrenti, la causa non è matura per la decisione.

6. Occorre infatti in primo luogo acquisire una relazione del Comune di Roma, sull’intera vicenda controversa.

In detta relazione dovrà darsi conto dettagliatamente di tutto lo sviluppo della vicenda in esame, sia in generale sia con riferimento anche alla specifica situazione delle singole ricorrenti, in relazione alle singole censure proposte con il ricorso e con i motivi aggiunti, con aggiornamento alla situazione attuale, e con precisa indicazione nominativa di tutti i soggetti coinvolti negli scorrimenti e nelle stabilizzazioni.

A detta relazione andranno allegati tutti gli atti indicati in epigrafe e comunque tutti gli atti e i documenti attinenti alla vicenda processuale, ove non ancora acquisiti al fascicolo di causa.

La relazione andrà depositata presso la Segreteria di questo Tribunale nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

7. In secondo luogo occorre concedere già in questa fase, per ragioni di economia processuale, un termine alle parti, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., affinché esse presentino le proprie deduzioni in ordine alla questione, rilevabile d’ufficio, circa la sussistenza della giurisdizione amministrativa in ordine sia alla pretesa di scorrimento della graduatoria sia alle questioni connesse alla procedura di cd. "stabilizzazione".

8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio nei confronti della ricorrente M.S. in esito alla rinuncia al ricorso.

Le rimanenti determinazioni in ordine alle spese di giudizio e a tutte le altre questioni di rito e di merito restano riservate alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) lo dichiara estinto per rinuncia nei confronti della ricorrente M.S., con compensazione delle relative spese di giudizio;

b) dispone gli adempimenti istruttori indicati al punto 6 della motivazione;

c) dispone che le parti presentino le proprie deduzioni sulla questione di cui al punto 7 della motivazione nel medesimo termine indicato al punto 6 della motivazione;

d) rinvia per la prosecuzione della trattazione della causa all’udienza pubblica del 2 dicembre 2011

e) riserva alla sentenza definitiva le ulteriori determinazioni in rito, in merito e sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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