Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-09-2011, n. 19163 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ona del Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La controversia ha per oggetto il trasferimento ex art. 2932 c.c., di una casa sita in (OMISSIS).

La domanda proposta nel 1993 da C.C. è stata accolta dal tribunale di Catania, ma la convenuta C.L. ha impugnato la sentenza per nullità derivante dalla mancata costituzione del contraddittorio dopo la assegnazione della causa alla sezione stralcio.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza 11 marzo 2009, notificata il 20 aprile successivo, ha rilevato la sussistenza della dedotta nullità, ma ha accolto la domanda proposta da C.C..

A tal fine ha ritenuto inammissibile la querela di falso proposta dalla C.L..

1.1) D.S.M.L. e D.S.R.G., eredi di C.L., hanno proposto ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi.

C.C. ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha deliberato che sia redatta motivazione in forma semplificata.

2) La sentenza impugnata ha ritenuto che la querela di falso proposta da C.L. fosse inammissibile per omessa indicazione degli elementi e delle prove della falsità, mancando così i presupposti per l’introduzione del giudizio di falso.

Il primo motivo di ricorso lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5) in relazione a quanto disposto agli artt. 355 e 221 c.p.c..

Il motivo è inammissibile poichè risulta privo della chiara indicazione del fatto controverso su cui cadrebbe il vizio di motivazione.

In proposito la giurisprudenza (SU n. 20603/07; Cass. 4309/08;

16528/08) ha chiarito che la censura ex art. 360, n. 5, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, per consentire una pronta identificazione delle questioni da risolvere. Questa omissione è sanzionata con l’inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c..

Va comunque osservato che la censura sembrerebbe comunque prospettare un errore nell’applicazione degli artt. 221 e 335 c.p.c., in ordine alla ritualità della proposizione della querela.

Se così fosse, il motivo parimenti sarebbe inammissibile per omessa formulazione del quesito di diritto, necessario in relazione alla normativa processuale applicabile ratione temporis.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 355 e 221 e omessa motivazione.

Quanto al secondo profilo, si rileva parimenti la mancanza del momento di sintesi necessario per proporre le censure di cui all’art. 360, n. 5.

E’ invece presente un quesito di diritto, formulato in questi termini: .se è legittimo, nel caso di proposizione di querela di falso avverso il contenuto di un documento tenere in considerazione soltanto i fatti articolati per essere sottoposti a prova testimoniale e le modalità di redazione ed ignorare gli altri elementi riportati con la stessa querela di falso i quali, correlati l’uno con l’altro, contribuiscono ad evidenziare la falsità di un documento.

Trattasi si quesito inammissibile, perchè privo di concretezza, in quanto non fa riferimento alla fattispecie e perchè non rispecchia veridicamente la sentenza impugnata.

Consta infatti che la querela venne ritenuta inammissibile sia perchè la prova testimoniale a sostegno di essa era stata articolata irritualmente, sia perchè inidonei sono stati considerati l’interrogatorio libero e quello formale richiesti da C.L..

Il giudizio di inammissibilità della querela è dunque dipeso dal fatto che alcuni degli elementi di prova addotti, evidentemente decisivi, son stati ritenuti incongrui.

La relativa censura doveva investire la motivazione sul punto e dimostrarsi decisiva, previa indicazione testuale ed integrale, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di ogni, circostanza asseritamente malvalutata.

3) Risulta per conseguenza inammissibile anche il terzo motivo, che denuncia, omettendo il quesito ex art. 366 bis c.p.c., la violazione dell’art. 2932 c.c., che sarebbe stato leso a causa dell’accoglimento della domanda sulla base del documento contro cui era stata proposta la querela di falso dichiarata inammissibile.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 3.500,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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