Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 19-05-2011, n. 19707

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ne ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza commesso nei confronti di appartenenti ai CC in occasione dell’elevazione di una contravvenzione stradale.

Deduce che le frasi incriminate furono un semplice sfogo successivo alla contravvenzione e che, col ritenere il secondo giudice commesso il reato anche per gli spintoni dati dopo l’invito rivoltogli dai militi a seguirli in caserma, sono stati violati gli artt. 521 e 522 c.p.p..

Il ricorso è inammissibile, in quanto, da un lato, contesta la valutazione di merito e, dall’altro, denuncia una mancata correlazione fra accusa e sentenza, integrante un’eccezione di nullità a regime intermedio che, avendo già il primo giudice ricostruito il fatto con l’estensione denunciata, doveva essere fatta valere al più tardi entro la chiusura del giudizio di secondo grado (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9281 del 08/01/2009, dep. 02/03/2009, imp. Parente, Rv. 243161; conformi: N. 7957 del 1997 Rv. 209753, N. 8639 del 1999 Rv. 214316, N. 14101 del 1999 Rv. 215797, N. 44008 del 2005 Rv. 232805).

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, stante il tenore dei motivi dedotti, della somma, ritenuta equa, di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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