T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-05-2011, n. 4355

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

l’avviso pubblico di cui trattasi all’articolo 3 dispone che "Il possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività commerciale è dichiarato dagli interessati, sotto la propria responsabilità, nel modulo stesso della domanda." e, nella sua parte finale, che "l’Amministrazione comunale opererà opportune verifiche sulle dichiarazioni prodotte.";

Considerato che all’articolo 4, "Criteri per la formazione della graduatoria", è previsto che "La graduatoria sarà realizzata sulla base del punteggio ottenuto, applicando i seguenti criteri e punteggi:… – soggetti che hanno operato negli anni 2005/2009 nelle adiacenze dello Stadio Olimpico (punti 5/anno, max 10);…";

Considerato che nel facsimile della domanda, allegato all’avviso pubblico, è testualmente previsto che "A tal fine dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000,… di avere operato negli anni — nelle adiacenze dello Stadio Olimpico;…" e, nella parte relativa alle allegazioni, non è indicata la documentazione comprovante il requisito in questione;

Considerato che, pertanto, alla luce del combinato delle disposizioni che precedono, deve ritenersi che anche il requisito dell’avere operato nelle adiacenze dello stadio in determinati anni, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, potesse essere autodichiarato in domanda e solo successivamente verificato d’iniziativa da parte dell’amministrazione comunale (come, in effetti, è avvenuto con l’acquisizione da parte del Comando dei Vigili Urbani anche dei dati derivanti dai verbali di elevazione delle sanzioni da cui potesse dedursi, comunque, la presenza in loco dell’operatore in un dato periodo);

Considerato che, dall’esame della documentazione depositata agli atti, risulta che tutti i controinteressati intimati, ad eccezione del sig. Iannone, hanno barrato la casella relativa ed indicato il periodo di riferimento e che l’amministrazione comunale ha effettuato la verifica di cui all’avviso con riguardo a tutti i partecipanti che avevano autodichiarato al riguardo (e non solo nei confronti dei soggetti indicati in ricorso);

Considerato che, per il controinteressato sig. Iannone, l’attribuzione del punteggio di cui alla graduatoria definitiva di punti n. 10 è relativo esclusivamente alla iscrizione nel registro delle imprese (per il quale l’avviso prevedeva l’attribuzione del punteggio massimo di 10 punti nella misura di un punto per ciascun anno) che è stata autodichiarata a fare data dal 29.9.1996;

Considerato che, per gli altri controinteressati intimati, l’attribuzione del punteggio contestato risulta essere stata effettuata legittimamente sulla base delle autodichiarazioni rese e delle verifiche effettuate da parte dell’amministrazione;

Considerato che l’avviso prevedeva per il criterio in questione che il periodo di riferimento sarebbe stato quello del 2005/2009 e che, al riguardo, il ricorrente ha autodichiarato la presenza nelle adiacenze dello stadio nel periodo 20052009 ed ha prodotto in allegato alla domanda le copie dei verbali relativi all’anno 2002 (in data 26.2.2002) ed all’anno 2009 (in data 13.5.2009) e, successivamente, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà di tre soggetti che hanno attestato la presenza del ricorrente a fare data dall’anno 2005;

Considerato che non si ritiene di potere riconoscere valore probatorio ai fini che interessano alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;

Considerato che il verbale del 2002 non è stato legittimamente preso in considerazione in quanto non riferibile all’arco temporale indicato nell’avviso;

Considerato che, tuttavia, risulta in atti che il verbale del 2009 non è stato riportato nell’elenco predisposto al fine da parte del Comando dei Vigili Urbani e che non è stato nemmeno valutato in sede di ricorso amministrativo avendo l’amministrazione ritenuto che non si possa parlare di adiacenza con riferimento ad un’autorizzazione in forma itinerante e che, comunque, Piazza Mancini non possa rientrare nel suddetto concetto di adiacenza allo stadio;

Considerato che, indipendentemente dalla specifica tipologia dell’autorizzazione di cui è titolare il ricorrente, il requisito richiesto ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui trattasi è esclusivamente l’avere concretamente operato nelle adiacenze dello stadio nel periodo in considerazione indipendentemente dalla legittimità del relativo operato (come è evidente dall’essere l’amministrazione comunale ricorsa, ai fini dell’acquisizione della prova al riguardo, alla verifica delle sanzioni elevate);

Considerato che, pertanto, la circostanza addotta dal comune non appare dirimente (potendosi, sempre a richiesta del cliente, il ricorrente essersi fermato in zone adiacenti allo stadio con la conseguente integrazione del requisito in questione) e che, invece, deve in concreto essere verificato se il ricorrente ha operato nel periodo indicato nelle adiacenze dello stadio;

Considerato che, invece, la valutazione ai fini che interessano del successivo verbale del 2009 è stata illegittimamente omessa da parte dell’amministrazione in quanto si ritiene che, per le motivazioni addotte in ricorso, non possa fondatamente ritenersi che Piazza Mancini non sia situata nelle adiacenze dello stadio per il solo fatto di rientrare nel perimetro di un diverso municipio sia per la distanza in metri dallo stadio che per il collegamento funzionale con lo stesso, atteso che proprio nella piazza in questione vi è il capolinea di numerosi mezzi pubblici (utilizzati dai tifosi per recarsi allo stadio) e che, comunque, la detta area è considerata dalla Questura un luogo limitrofo ai fini dell’interdizione della frequentazione da parte dei tifosi violenti nell’ambito del cd. "daspo";

Considerato che il riconoscimento anche solo del suddetto anno 2009 avrebbe consentito al ricorrente, sulla base del disposto di cui al richiamato articolo 4 dell’avviso, l’acquisizione di n. 5 punti in più con i quali sarebbe, pertanto, arrivato ad un punteggio complessivo di n. 12,08 punti che gli avrebbero consentito di collocarsi utilmente in graduatoria;

Considerato che l’autorizzazione di cui trattasi e la relativa attività ha ad oggetto la vendita di gadget, come peraltro risulta dal verbale di elevazione della sanzione del 2009, e, pertanto, il suo oggetto è pertinente all’avviso;

Considerato che il ricorso risulta essere stato correttamente notificato al sig. Iannone, collocatosi nell’impugnata graduatoria definitiva all’ultima posizione utile (ossia al n. 6) pur non essendosi costituito in giudizio;

Considerato che, pertanto, il ricorso è fondato sotto il detto assorbente motivo di censura;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

Considerato che, tuttavia, non si ritiene che possa essere accolta l’istanza risarcitoria contestualmente avanzata atteso che al riguardo non è stata fornita da parte del ricorrente alcuna prova con riferimento sia del danno effettivamente subito che del suo ammontare, essendo invece stato indicata in via presuntiva la somma di euro 15.000,00 ed atteso che la graduatoria definitiva è stata approvata soltanto alla data del 10.3.2011;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per la parte che residua, lo respinge.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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