Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-09-2011, n. 19161 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

assorbito l’incidentale.
Svolgimento del processo

Il sig. M.C., dipendente dell’A.C.I. Automobile Club di Ancona a seguito della contestazione di un ammanco di cassa fu destituito dall’incarico con provvedimento del 7 settembre 1992; a seguito di impugnazione, tale provvedimento fu sospeso dal TAR delle Marche che però mantenne ferma la sospensione cautelare dal servizio disposta il 20 luglio 1992.

Il sig. M. ha convenuto l’Automobile Club di Ancona dinanzi al Tribunale di Ancona con ricorso del 2003, deducendo di non essere stato reintegrato in servizio anche dopo la scadenza del termine di cui alla L. n. 19 del 1990, art. 9, e chiedendo la condanna dell’ente datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dovute e non corrisposte a far data dal 20 luglio 1997.

Il Tribunale adito ha accolto la domanda del M. rigettando la riconvenzionale spiegata dall’ente convenuto per la condanna del dipendente alla restituzione delle somme sottratte. Su gravame dell’ACI, con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Ancona ha parzialmente riformato tale decisione. Escluso che la pendenza del giudizio amministrativo costituisse antecedente logico giuridico del riconoscimento dei diritti vantati dal M. in relazione alla intervenuta cessazione dell’efficacia della sospensione cautelare, il giudice territoriale ha affermato che alla scadenza del termine massimo di efficacia di tale provvedimento il M. aveva acquisito il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro; da tale momento era peraltro tenuto alla prestazione lavorativa, sicchè in mancanza dell’offerta di tale prestazione il ristoro del danno subito – parametrato alle retribuzioni non corrisposte – doveva essere riconosciuto dalla data della messa in mora dell’Amministrazione (29 maggio 2002). Doveva essere d’altro canto esclusa, in mancanza di prova, la deducibilità dall’importo relativo di un aliunde perceptum.

La sentenza impugnata ha infine confermato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale dell’ACI, da ritenersi spiegata a titolo di responsabilità extracontrattuale, in considerazione della prescrizione della relativa azione.

Avverso questa decisione l’Automobile Club ha spiegato ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale il M. resiste con controricorso. Con il ricorso dell’ente è stata prodotta copia della sentenza in data 7.11.2006 con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’Automobile Club contro la decisione del TAR in data 30 marzo 2005 che aveva annullato il provvedimento di destituzione.

M. ha depositato controricorso proponendo contro la stessa sentenza della Corte di Appello autonomo ricorso per cassazione con due motivi, al quale l’A.C.I. Automobile Club di Ancona resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.1. Con il primo motivo del proprio ricorso (R.G. n. 8774/2007) l’Automobile Club di Ancona denuncia la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. e deduce che la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6556/2006, depositata il 7 novembre 2006, con cui è stata definitivamente affermata la legittimità dei provvedimento di destituzione del sig. M., travolge ogni pretesa del dipendente relativa a diritto alla retribuzione e alla reintegrazione nel posto di lavoro, con l’estinzione del rapporto di impiego con decorrenza dal momento della sospensione cautelare.

La parte critica la decisione della Corte territoriale con cui si è erroneamente esclusa la necessità di sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio di impugnazione della sentenza del T.A.R. per le Marche che, pronunciando sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio e di destituzione dall’incarico, aveva annullato il provvedimento di destituzione adottato il 7 settembre 1992 dal Consiglio Direttivo dell’ACI di Ancona; osserva che il giudizio civile avrebbe dovuto essere sospeso e, se riassunto, una volta intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato con l’accertamento della inesistenza del rapporto di lavoro fin dal 1992, la domanda del M. avrebbe dovuto essere respinta.

Pone quindi a questa Corte il seguente quesito di diritto: se, nel caso in cui sia ancora pendente il procedimento amministrativo nel quale si discute la legittimità del provvedimento di destituzione adottato nei confronti di un dipendente e quest’ultimo abbia agito in giudizio, nelle more, al fine di richiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, perchè decorso il termine massimo di sospensione cautelare- sospensione adottata per gli stessi fatti per cui è stata adottata la sanzione della destituzione – la decisione di quest’ultimo giudizio non dipende necessariamente dalla definizione del giudizio amministrativo, così da dover essere sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., travolgendo la decisione amministrativa poi intervenuta ogni decisione che trova il suo presupposto nell’esistenza di un valido rapporto di lavoro.

2.1. Il motivo merita accoglimento per le seguenti considerazioni. La questione della denunciata violazione dell’art. 295 c.p.c., che impone la sospensione del processo quando altro giudice debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, è superata dal giudicato esterno formatosi nel giudizio amministrativo di impugnazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del M., con la sentenza n. 6556/2006 del Consiglio di Stato (prodotta in atti e pubblicata successivamente al deposito della sentenza oggi impugnata) che ha definitivamente accertato la legittimità della destituzione dall’impiego.

Tale pronuncia resa dal giudice competente a conoscere la controversia relativa al rapporto di impiego (secondo la disciplina applicabile ratione temporis) fa stato nel presente giudizio promosso dinanzi al giudice ordinario per il riconoscimento del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e alla retribuzione con decorrenza dal 20 luglio 1997.

Il rapporto su cui si fondano le pretese fatte valere in questa sede deve ritenersi conseguentemente estinto a tutti gli effetti, secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. per tutte Consiglio di Stato sez. 4^ n. 6669 del 9 dicembre 2002) con decorrenza coincidente con l’inizio della sospensione cautelare, disposta dal 20 luglio 1992. 3. Il secondo motivo dello stesso ricorso, con la denuncia di violazione degli artt. 1175 e 2104 cod. civ., art. 113 cod. proc. civ., investe la statuizione del giudice dell’appello con cui è stato confermato il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dall’ACI di Ancona per il risarcimento del danno subito a causa della indebita appropriazione di somme da parte del M. nello svolgimento della sua attività di addetto al servizio di scuola guida. Secondo la Corte territoriale, tale azione è stata proposta a titolo di responsabilità extracontrattuale, e doveva ritenersi quindi prescritta per il decorso del termine quinquennale.

La parte critica questa decisione affermando l’erroneità di tale qualificazione della domanda: sostiene di aver proposto un’azione di responsabilità contrattuale (costituendo illecito contrattuale la sottrazione di somme contestata al dipendente) chiedendo non un risarcimento del danno, ma la restituzione delle somme dovute. Con il proprio quesito di diritto chiede alla Corte di stabilire se, costituendo i fatti addebitati fonte di responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale, la domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere qualificata come proposta cumulativamente, essendo stata richiesta la restituzione delle somme.

La censura non merita accoglimento. L’interpretazione della domanda è compito riservato in via esclusiva al giudice di merito il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, resta sottratto come tale, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità, prospettabile, con la possibilità di procedere direttamente all’esame degli atti processuali, solo quando, con la denuncia di un "error in procedendo" in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., la parte faccia discendere dalla interpretazione della domanda ad opera del giudice di merito la violazione del principio di necessaria coincidenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass. 15859/2002, 6526/2002, 21208/2005, 17547/2009).

Tale censura non è stata espressamente formulata nel ricorso, con cui ci si limita in sostanza a proporre una diversa qualificazione della natura della pretesa, che si afferma azionata (cumulativamente) sia in via contrattuale che extracontrattuale (costituendo il fatto addebitato fonte tanto di illecito contrattuale che di illecito aquiliano). Non viene peraltro indicato alcun elemento da cui emerga una precisa e chiara scelta della parte in questo senso, e la sentenza impugnata, sorretta da congrua motivazione, non risulta sotto questo profilo efficacemente censurata. Appare esatto, in particolare, il rilievo secondo cui la scelta dell’azione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale è confermata dalla sua proposizione davanti al giudice ordinario, dato che quella contrattuale avrebbe potuto essere promossa solo innanzi al giudice amministrativo, in quanto inerente a fatti commessi prima del 30 giugno 1998. 4. il ricorso di M.C., sorretto da due motivi, investe la statuizione della sentenza impugnata nella parte in cui fa decorrere il diritto al ristoro del danno subito, commisurato alle retribuzioni non percepite, dal momento della richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro con lettera del 25 settembre 2002, anzichè dalla scadenza del temine di efficacia della sospensione cautelare. Con il primo motivo, mediante la denuncia di violazione della L. n. 19 del 1990, art. 9, si contesta l’esistenza di un onere del dipendente di attivarsi per il ripristino del rapporto a tale scadenza; il secondo motivo rileva in ordine alla stessa questione un difetto di motivazione della sentenza impugnata.

5. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale proposto dall’ACI di Ancona in relazione al giudicato formatosi, con l’accertamento della legittimità del provvedimento di destituzione, in ordine all’estinzione del rapporto di impiego dal 20 luglio 1992, conduce alla cassazione della sentenza impugnata e alla decisione della causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto) con il rigetto delle domande proposte dal M.. Per le medesime ragioni va rigettato anche il ricorso incidentale, che attiene alla stessa pretesa.

L’esito del giudizio, correlato alla formazione del giudicato esterno, consente di ravvisare giusti motivi di compensazione integrale tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale (R.G. n. 8774/2007) e rigetta il secondo. Rigetta il ricorso incidentale (R.G. n. 9523/2007). Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta le domande proposte dal M.. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *