Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 19-05-2011, n. 19705

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.P. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari per esser egli rincasato alle ore 11,45 dal SERT, ove era autorizzato a recarsi allontanandosi dall’abitazione dalle 9,30 alle 10,30.

Deduce che la Corte di merito ha inopinatamente considerato eccessivo il tempo impiegato per il rientro, non considerando i reali tempi di partenza dal SERT (ore 10,30) e di percorrenza, prima, a piedi, del tratto fra il SERT e il luogo di lavoro ove trovavasi la moglie col ciclomotore e, poi, col ciclomotore, dell’ulteriore tratto per giungere all’abitazione.

Il ricorso è fondato. A fronte, invero, della valutazione che il primo giudice aveva fatto del tempo, "superiore all’ora", occorrente per raggiungere col ciclomotore, dal SERT, il luogo di detenzione ((OMISSIS)), e della giustificazione, data dal prevenuto, di aver perso, dal momento in cui aveva lasciato il SERT (ore 10,20), altri dieci minuti per aspettare che la moglie lo venisse a prendere col ciclomotore e di essersi quindi, non vedendo arrivare la moglie, recato (a piedi) al luogo di lavoro di costei per prendere il motorino, con cui poi rientrò alla propria abitazione, la Corte di merito ha considerato illecita la deviazione fatta per recuperare il motorino (laddove la stessa era evidentemente necessaria) e ha comunque ritenuto che il tempo di un’ora e mezza per il ritorno a casa era eccessivo.

Ora, da un lato, la deviazione, secondo la versione del prevenuto (che non è stata esplicitamente disattesa dai giudici di merito), non poteva in sè considerarsi illecita, in quanto effettuata proprio per un rientro più rapido a casa, e, dall’altro, l’affermazione che comunque il tempo di un’ora e mezza per il ritorno a casa era eccessivo è priva di qualsiasi supporto esplicativo argomentativo, certamente necessario a fronte della valutazione della insufficienza dell’ora operata dal primo giudice.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al giudice di merito, che procederà a nuovo giudizio, rendendo una motivazione logica e compiuta, col supporto, se occorrente, di specifici accertamenti in ordine a quanto avvenuto il giorno del fatto e ai tempi realmente occorrenti per il rientro del prevenuto al luogo della detenzione domiciliare.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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