Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-09-2011, n. 19160 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, pubblicata il 12 maggio 2006, che aveva respinto il gravame avverso la decisione di primo grado che ha accolto la domanda di D.A. per il riconoscimento della qualifica di quadro di 2^ livello, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive e regolarizzazione contributiva.

Il D. esponeva di essere stato direttore dell’agenzia di base di (OMISSIS) dal 21.12.1996, agenzia classificata di media entità ma gli effetti della riclassificazione erano stati ingiustificatamente posticipati fino all’emanazione della circolare n. 109 del 1998 e che, in seguito a tale provvedimento, dall’agosto 1998 era stato addetto a mansioni diverse e le mansioni di direzione dell’agenzia venivano affidate ad un dipendente di secondo livello.

3. Il Tribunale riconosceva l’inquadramento nell’area quadri di secondo livello dall’11.7.1998. La Corte d’appello ha condiviso il ragionamento del primo giudice e a sostegno del decisum riteneva:

– pacifico che il D., nel periodo gennaio-luglio 1998, avesse diretto un ufficio con un notevole carico di lavoro qualificabile, per espressa volontà delle parti stipulanti gli accordi collettivi, di "media rilevanza";

– il fatto che il provvedimento di riclassificazione dell’ufficio fosse intervenuto molto tempo dopo la rilevazione statistica (alla fine di luglio 1998) non poteva impedire il riconoscimento della superiore qualifica in favore del dipendente, in quanto se poteva attribuirsi alla esclusiva volontà contrattuale ed al potere di organizzazione dell’imprenditore la facoltà di classificare gli uffici esistenti sul territorio in base alle valutazioni statistiche ed ai rilievi tecnici più opportuni, non poteva però estendersi tale potere fino al punto di posticipare ad libitum gli effetti di tale classificazione, fino al punto di vanificare rilevanza e portata delle disposizioni di legge inderogabili;

l’atto di riclassificazione aveva efficacia retroattiva in quanto esercizio di un potere meramente ricognitivo di accertamento e non escludeva, pertanto, il diritto previsto dall’art. 2103 c.c., a favore del dipendente che prima della classificazione nella singola agenzia avesse svolto mansioni di superiore livello;

– che le funzioni di coordinamento del personale erano pur presenti nell’area operativa cui apparteneva D., ma tra i compiti da questi svolti rientravano la "responsabilità di gestione di unità organiche" e di "conduzione e controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza" svolti dal D. con l’assunzione di maggiori responsabilità operative nell’ambito di un’agenzia di base con medio volume di traffico e considerevole bacino di utenza.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

5. La ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Si censura la sentenza impugnata per aver attribuito al volume del traffico delle operazioni trattate presso le singole agenzie il rilievo di esclusivo (riferimento ai fini dell’individuazione della rilevanza di un’agenzia (primo motivo). Si censura, inoltre, la sentenza impugnata per aver ritenuto introdotta solo nel giudizio di gravame la questione della variazione dell’organico a seguito della riclassificazione dell’ufficio, sul rilievo della ricorrente di aver dedotto anche a verbale nel corso del giudizio di primo grado e di aver indicato in memoria difensiva il complesso procedimento di riclassificazione e il numero degli addetti, (secondo motivo). Si censura, infine, la sentenza impugnata per aver ritenuto l’aver diretto un ufficio con dati di traffico utili a richiedere la riclassificazione dell’Ufficio, con un numero di personale ridotto, ulteriore conferma della professionalità del dipendente (terzo motivo).

6. Rileva la Corte la carenza di prova in ordine alla valida notificazione del ricorso.

7. La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. 8. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass.,. SU, 627/2008 e, ex multis, Cass. 9453/2011).

9. Va, in conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso e nulla statuito quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, attesa la carenza di attività difensiva da parte dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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