Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 19-05-2011, n. 19704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. di Cagliari/Sassari ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania/Olbia del 21.02.2008, che, giudicando T. S. per l’imputazione di cessione di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente per l’importo di Euro 65.000,00 e la detenzione di 13 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, lo ha condannato, ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, ordinando il dissequestro della somma in sequestro e la sua restituzione a chi ne sarebbe risultato legittimo titolare. Deduce che non vi erano i presupposti per la concessione dell’attenuante speciale, considerata l’entità del corrispettivo della cessione, e che tale corrispettivo, quale provento della illegale cessione, non poteva essere dissequestrato e restituito a chi ne sarebbe risultato legittimo titolare.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Al di là, infatti, della generica declaratoria di responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto, è evidente dal tenore complessivo dello stesso dispositivo della sentenza impugnata e dalla relativa motivazione che il T. è stato ritenuto colpevole solo della detenzione in casa di 13 grammi di hashish e 15 grammi di cocaina, per la quale non è illogica la configurazione dell’attenuante del fatto di lieve entità. La cessione, solo ipotizzata dall’accusa a seguito del rinvenimento della somma nell’abitazione dell’imputato, è stata di fatto esclusa, avendo il Tribunale ritenuto, con motivazione non illogica, che la somma stessa non si appartenesse al prevenuto; dal che anche la consequenziale statuizione di dissequestro e restituzione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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