Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 19-05-2011, n. 19718

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 24 novembre 2010 il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello proposto da R.M. contro il provvedimento che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Osservava il Tribunale che non sussistevano le condizioni per la sostituzione, perchè R., condannato con sentenza di primo grado alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 aveva svolto per circa un anno, presso la propria abitazione, un fiorente commercio di cocaina e hashish, cosicchè i legami con l’illecito traffico praticato fino a un anno fa non potevano ritenersi interrotti.

L’imputato ricorre contro detta ordinanza e denuncia vizio di mancanza di motivazione, assumendo che le valutazioni espresse sarebbero illogiche e non condivisibili.

2. Il ricorrente, con dichiarazione resa il 29 aprile 2011 avanti alla direzione della casa circondariale di Napoli, ha rinunciato all’impugnazione.

Pertanto il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di Euro trecento alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro trecento alla Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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