Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 19-05-2011, n. 19717 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 21.2.2011 il Tribunale di Messina confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a M. F., arrestato in flagranza del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 perchè, all’esito di perquisizione, erano stati trovati nella sua abitazione e officina kg. 8 di marijuana, due bilance elettroniche e la somma di 4.500 Euro.

L’indagato ricorre per cassazione e denuncia erronea applicazione della legge processuale e vizio di motivazione:

1. in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, perchè non sarebbe stata debitamente valutata la sua condizione di incensurato;

2. in ordine all’adeguatezza della misura adottata, perchè la valutazione di inidoneità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo di reiterazione del reato non sarebbe basata su elementi concreti.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero, in tema di applicazione di misure cautelari personali, lo stato di incensuratezza di per sè non preclude il giudizio prognostico di pericolosità sociale, giacchè, secondo il disposto dell’art. 274 c.p.p., lett. c), per valutare il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, deve tenersi conto dei parametri congiunti delle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e della personalità dell’indagato "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali".

Nella fattispecie il giudice a quo, attenendosi agli enunciati parametri normativi, ha ritenuto che l’ingente quantitativo di sostanza detenuta e la disponibilità di una notevole somma di denaro nonchè degli strumenti atti alla pesatura della droga dimostravano che l’indagato era dedito a un intenso traffico di stupefacenti, cosicchè la capacità criminale dimostrata, nonostante la formale incensuratezza, poteva essere prevenuta soltanto con l’applicazione della misura restrittiva.

Ha poi aggiunto – secondo una valutazione di merito che si sottrae al sindacato di legittimità – che l’esigenza di recidere i rapporti criminali sottesi alla gestione dell’illecito traffico poteva essere concretamente assicurata soltanto con l’adozione della misura più grave.

Non sussistendo all’evidenza alcuna delle illegittimità denunciate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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