Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 19-05-2011, n. 19702 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

o Corrado, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. P.A. ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe e denuncia l’inosservanza dell’art. 163 cod. pen., perchè la Corte d’appello gli ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena sull’erroneo presupposto che l’applicazione del condono prevale sulla sospensione. p.2. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite, con sentenza 15.7.2010 n. 36837 P.G. c/Bracco, hanno recentemente risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia, affermando il principio che l’indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo sul primo quest’ultimo beneficio. Con ciò la Corte Suprema ha voluto dire che, sussistendo i presupposti per l’applicazione sia dell’indulto che della sospensione condizionale della pena, il giudice deve applicare quest’ultimo beneficio estintivo del reato, atteso che esso soddisfa – a differenza dell’indulto – la finalità di prevenzione speciale di non recidivanza e, ove il periodo di prova non risulti utilmente decorso, il condannato potrà sempre richiedere l’applicazione dell’indulto con lo strumento dell’incidente di esecuzione.

Pertanto la sentenza impugnata, avendo erroneamente ritenuto la prevalenza dell’indulto sulla sospensione condizionale, dev’essere annullata, e il giudice del rinvio, ove presuma che "il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati", applicherà la sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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