CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 23 giugno 2010, n.15169 LA QUERELA DI FALSO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il P. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 221 e 116 cpc nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia; la sentenza della Corte subalpina viene censurata per aver ritenuto che la scrittura privata proveniente o sottoscritta da un terzo faccia piena prova contro la parte quando non sia stata proposta querela di falso; si sostiene per contro che qualora essa venga contestata (ancorché contro la stessa non sia stata proposta querela di falso) sia inutilizzabile come prova, posto che i documenti provenienti da terzi estranei alla controversia giudiziaria, non essendo soggetti alla disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cc ed a quella processuale di cui all’art. 214 cpc, risultano inidonei a costituire, di per sé soli, l’unica fonte di convincimento per il giudice di merito, pur essendo dotati di valenza probatoria siccome suscettibili di integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne confortino l’attendibilità e la credibilità. Da tale tesi consegue che lo scritto proveniente da un terzo potrebbe essere contestato nella sua autenticità in qualsiasi modo ed anche oltre il termine costituito dalla prima udienza o prima risposta successiva alla produzione del documento medesimo, salva poi ogni valutazione sul piano probatorio del contenuto del documento stesso.

Si tratta della questione, cui si era fatto riferimento in narrativa, in ordine a cui la ordinanza interlocutoria aveva rilevato la sussistenza di un contrasto, attinente al se la contestazione delle scritture proveniente da terzi estranei al giudizio debba avvenire con le forme di cui all’art. 221 cpc, risolvendosi in un’eccezione di falso, oppure possa essere effettuata in qualsiasi modo ed anche oltre il termine costituito dalla prima udienza (o prima risposta) successiva alla produzione del documento medesimo, sul presupposto che non essendo esse assoggettate alla disciplina processuale di cui all’art. 214 cpc, ed avendo natura di prove atipiche (v. Cass. 26.9.2000 n. 12763), sono inidonee a costituire l’unica fonte di convincimento per il giudice di merito, ma sono suscettibili di integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne confortino l’attendibilità e la credibilità.

Tale contrasto è effettivamente rilevabile nella giurisprudenza di questa Corte (e ne è forse segno visibile il diverso convincimento espresso al riguardo, nel procedimento che ne occupa, tra i primi ed i secondi giudici) e sono infatti adottate decisioni (Cass., 17.10.1969, n. 3400; 8.7.1985, n. 4077; 2.8.1990, n. 7769; 9.7.1996, n. 6258; 27.11.1998, n. 12066; 6.2.2002, n. 1605; 8.1.2010, n. 76) che hanno motivatamente affermato che le dette scritture non sono assoggettate alla disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cc e a quella processuale di cui all’art. 214 cpc, sicché non è necessario impugnarle per falsità, mentre in senso diverso, altrettanto motivatamente, si sono pronunciate altre sentenze (Cass. 27.6.1979, n. 3587; 17.1.1995, n. 482; 16.10.2001, n. 12598; 22.1.2002, n. 696; 13.2.2003, n. 2133; 30.10. 2003, n. 16632) che hanno affermato che la contestazione dell’autenticità di tali scritture deve avvenire nelle forme di cui all’art. 221 e ss. cpc, perché si risolve in una eccezione di falso.

La ragione di tale contrasto non risiede però soltanto in un approccio diverso alla normativa in astratto applicabile, ma, molto più comprensibilmente, nasce dal valore probatorio che è oggettivamente attribuibile alla scrittura sottoscritta da terzi, e non può prescindersi dal considerare che non tutte le scritture provenienti da terzi hanno lo stesso grado di incidenza processuale (e sostanziale).

Ritenere che la contestazione delle medesime possa avvenire soltanto con la querela di falso significherebbe comunque attribuire ad esse un valore privilegiato nell’ambito delle prove a disposizione del giudice che non potrebbe trovare giustificazione con riguardo a tutte le scritture provenienti da terzi, ma soltanto per quelle che hanno un intrinseco grado di attendibilità quanto meno sostanziale, come ad esempio nel caso del testamento olografo (v. Cass. 30.10.2003, n. 16362) e dei titoli cambiari (v. Cass. 13.2.2003, n. 2133), atti che, per loro natura e rilevanza, non possono essere considerati sotto il profilo probatorio assimilabili ad altre scritture provenienti da terzi; consegue che solo ove in ogni caso l’atto proveniente da terzo assuma per la valenza intrinseca ad esso un valore particolare, può ritenersi necessaria la querela di falso per contestarne la. valenza, ma che, nei casi ordinari, ciò non necessiti, segnatamente con riguardo all’avviso (v. Cass.29.9.2004, n. 19359) secondo cui l’idoneità del documento impugnato ad assumere efficacia di fede privilegiata è comunque il presupposto necessario del procedimento di verificazione giudiziale a norma degli artt. 221 e ss., presupposto che normalmente esula dai documenti provenienti da terzi.

Sempre in questa ottica di valutazione concreta, sarebbe invero poco giustificabile, sia sotto il profilo logico, che sotto il profilo scaturente dall’atteggiarsi del sistema normativo che regola l’apparato probatorio nel suo complesso, concludere nel senso che il giudice non possa tenere in alcun conto la eventuale contestazione della scrittura privata, ove l’attendibilità della stessa non risulti confermata da ulteriori elementi processuali.

Se nella valutazione complessiva degli elementi sin qui esaminati possono apparire comprensibili le divergenze ravvisate nella giurisprudenza, siccome la stessa si è formata all’esito di procedimenti diversi, nel cui ambito sono state prodotte scritture private dotate di diverso grado di incidenza in differenti contesti probatori, tanto comporta che non può non tenersi conto del fatto che l’adozione in concreto di soluzioni differenti discende da obiettive esigenze, legate a fattori non assimilabili sotto il profilo intrinseco.

A fronte delle due ipotesi di soluzione che l’esaminato contrasto propone, occorre dunque, sulla base dei principi che regolano la valenza probatoria dei singoli atti, e tenuto anche conto di una complessiva valutazione del vasto e confacente apporto dottrinale rinvenibile al riguardo, concludere nel senso che le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non essendo soggette alla disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cc né a quella processuale di cui all’art. 214 cpc, sicché non è necessario impugnarle per falsità e tanto discende dal fatto che le stessa hanno valore di prove atipiche ed un valore meramente indiziario e sono inidonee a costituire di per sé, l’unica fonte di convincimento per il giudice del merito, pur essendo suscettibili di integrare il fondamento della decisione nel concorso di altri elementi che ne confortino la credibilità e l’attendibilità.

La affermazione che precede deve peraltro essere attenuata in applicazione della considerazione innanzi svolta circa la diversa valenza probatoria delle scritture provenienti da terzi, atteso che tra esse se ne annoverano alcune (si pensi in prima approssimazione alla già ricordata ipotesi del testamento olografo) la cui portata sostanziale deve ritenersi molto elevata, cosa questa che ha indotto in fattispecie esaminate in passato e deve indurre il giudice, in caso di contestazione, a richiedere la querela di falso, non potendosi, in caso contrario e di contestazione, relegare nel novero delle prove c.d. atipiche un documento del genere.

In conclusione deve affermarsi il principio secondo cui le scritture private provenienti da terzi possono essere liberamente contestate, non applicandosi alle stesse la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cc né quella processuale di cui all’art. 214 cpc, atteso che le stese costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è puramente indiziario e che possono quindi contribuire a fondare il convincimento del giudice in armonia con altri dati probatori acquisiti al processo; peraltro, nell’ambito delle scritture private deve riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura le connota di una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticità.

In applicazione di tale principio, nel caso che ne occupa, trattandosi di scrittura privata proveniente da una procuratrice della ditta (la Censi), moglie del titolare, deve evidenziarsi come il terzo che la avrebbe formata non è soggetto che non abbia connessione diretta con la. fattispecie (v. Cass. 13.9. 1997, n. 9131); se, in senso processuale, può dunque parlarsi di terzo estraneo alla lite altrettanto non può dirsi sul piano sostanziale, quanto meno in ragione della qualifica institoria spettante al soggetto stesso e tanto comporta quindi che la contestazione di essa debba avvenire mediante la proposizione di querela di falso, potendosi ravvisare in essa quella particolare valenza intrinseca che si è ritenuta tale da meritare una diversa e più rigorosa disciplina.

In applicazione di tale considerazione, il motivo deve essere quindi rigettato in ragione del fatto che se è stata riconosciuta applicabile in linea generale la disciplina invocata dal ricorrente, pure devesi tener conto dei limiti che sono stati riconosciuti inerenti a tale disciplina, che pertanto non può trovare applicazione nella fattispecie che ne occupa in ragione della particolare valenza della scrittura in esame.

Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cc e degli artt. 221 e 335 cpc, nonché vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Si duole il ricorrente del fatto che la Corte subalpina, giudicando inidonea la formulazione della querela come proposta, avrebbe travalicato il suo compito, che la legge delimiterebbe nella mera valutazione della rilevanza della querela, giungendo così a valutare se sussistesse o meno falsità materiale o ideologica del documento.

A confutazione di ogni diversa conclusione sul punto, il P. nega di aver mai ammesso che la sottoscrizione della Censi sarebbe stata apposta dopo la presunta manipolazione, mentre da tutto il contesto dell’atto di proposizione della querela sarebbe emerso che l’alterazione apportata al documento mirava proprio a conferire valore negoziale ad un atto già sottoscritto, che non poteva pertanto avere valore siffatto.

La questione sottoposta in primo luogo a questa Corte attiene al se la Corte di merito, a seguito di proposizione di querela di falso, dovesse limitarsi in senso stretto a verificare la rilevanza dell’atto o potesse compiere l’opera di scrutinio circa l’idoneità della querela stessa, nella sua formulazione, a dedurre un falso materiale.

La formulazione dell’art. 221 cpc, secondo comma, secondo cui la proposizione della querela deve contenere a pena di nullità l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità addotte a sostegno dell’istanza de qua, indica in modo non equivoco che la Corte di appello di fronte alla quale sia stato proposta querela di falso è tenuta a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l’introduzione del giudizio di falso; argomentare diversamente significherebbe sminuire la valenza del l’introduzione di un processo nel processo, con conseguente consistente dilatazione dei tempi di decisione del processo principale e con una ricaduta di profilo costituzionale riferibile alla ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.

Ma se cosi è, risulta evidente il dovere, da parte della Corte subalpina, della delibazione degli elementi tutti di cui all’art. 221 cpc, che non è altro che quanto la sentenza impugnata ha fatto, nel valutare se, con la querela come formulata, si articolasse o meno la sussistenza di un falso materiale, l’unico atto a giustificare la introduzione di un giudizio incidentale di falso.

Va pertanto escluso che la Corte territoriale si sia arrogata poterei che non le competevano, procedendo all’esame che ha svolto.

Quanto poi ai risultati di tale esame e quindi alla conclusione secondo cui non viene detto che la scrittura sarebbe stata alterata dopo la sottoscrizione, ma che si sarebbe trattato di un collage realizzato con la tecnica della fotocomposizione, cosa questa che, se attuata antecedentemente alla sottoscrizione, non costituirebbe alcun falso, le argomentazioni svolte dalla Corte subalpina sono articolate e ampie e si basano proprio sulla formulazione dell’atto di querela; tanto comporta che, sotto il profilo della congruità e della coerenza logica, l’interpretazione accolta non presta il fianco a rilievi.

Residua quindi un problema di correttezza della interpretazione dell’atto: quella recepita nella sentenza impugnata può essere certo censurata in questa sede, peraltro indicando specificamente i canoni ermeneutici che si assumono violati, adempimento questo che non risulta affatto compiuto atteso che ci si limita ad una puntigliosa rilettura della querela, intesa a conferire alle espressioni usate altro significato di quello ritenuto nella sentenza impugnata.

La mera contrapposizione di una diversa lettura dell’atto non può togliere valenza al l’interpretazione contenuta nella sentenza impugnata; consegue che il motivo in esame non può trovare accoglimento.

Con il terzo ed ultimo mezzo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cc e degli artt. 221 e 335 cpc nonché vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Sostiene il ricorrente che la domanda di annullamento dell’allo per conflitto di interessi non fosse tardiva e pertanto inammissibile, come ritenuto dai giudici del merito in quanto formulata solo in sede di deduzioni istruttorie e quando erano quindi maturate tutte le preclusioni inerenti alla fissazione del thema decidendum, in considerazione del fatto che egli, eccependo l’invalidità dell’eventuale contenuto negoziale del documento, a mente dell’art. 1394 cc, aveva proposto una eccezione impropria, non assoggettata alle preclusioni dettate dagli artt. 183 e 184 cpc e che il termine ultimo per proporre controeccezioni alle eccezioni proposte dal convenuto coincideva con la scadenza dei termini di cui al quinto comma dell’art. 183 cpc; in ogni caso la controparte non aveva mai eccepito la tardi vita della suddetta eccezione.

Il motivo non ha pregio; i giudici del merito hanno concordemente ritenuto che il P., nella memoria di deduzione istruttoria, così del resto intitolata anche dal l’allora appellante, non poteva formulare una nuova domanda quale quella di annullamento della dichiarazione negoziale della Censi, da proporsi nella prima udienza di trattazione o relativa appendice scritta ex art. 183, quarto comma; ove poi la questione stessa fosse stata dedotta quale mera eccezione di annullabilità, volta a neutralizzare l’efficacia dell’atto negoziale, pure avrebbe dovuto essere dedotta nei termini ottenuti a mente dell’art. 183 cpc e non nella fase delle deduzioni istruttorie.

A questa motivazione può peraltro aggiungersi che, come emerge dai verbali di causa, alla prima udienza di trattazione le parti non avevano precisato né modificato le domande, eccezioni e conclusioni rispettivamente proposte, né avevano chiesto termine a norma dell’art. 183, quinto comma, cpc, ma solo per uno scambio di memorie, senza riferimento alcuno alla appena ricordata norma; in conseguenza di tanto, il giudice aveva concesso termine solo per produzione documentale e proposizione di istanze istruttorie, con ulteriore termine per repliche.

Il vigente modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall’art. 184 bis cpc). Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina la decadenza, rilevabile d’ufficio, della facoltà assertorie ed istruttorie delle parti.

La giurisprudenza di questa Cotte (cons. Cass. 7.4.2000, n. 4376) è nel senso, che merita ampia condivisione e riaffermazione, che il regime delle preclusioni introdotto nel rito civile ordinario, dovendo ritenersi inteso non solo posto a tutela di parte, bensì anche a tutela dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo,comporta il rilievo ex officio da parte del giudice dell’eventuale tardività di domande, o allegazioni.

Né costituisce valida argomentazione la tesi secondo cui trattavasi nella specie di eccezione volta esclusivamente a paralizzare l’utilizzazione del documento come prova del minor dovuto, e comunque di eccezione impropria.

La c.d. eccezione impropria consiste infatti in qualsiasi difesa attinente al merito od al rito, consistente nell’allegazione di fatti o nella esposizione di argomentazioni difensive: nel caso che ne occupa, la difesa della ricorrente ha chiesto, nel corso del giudizio e in esito ad esso, e cioè nelle conclusioni di prime cure, l’annullamento della dichiarazione negoziale della Censi, che non può che esser considerata domanda nuova, come tale inammissibile per tardi vita, in ragione delle considerazioni tutte svolte in precedenza.

È appena il caso, per mera completezza, di aggiungere che anche le eccezioni riconvenzionali sono sottoposte allo stesso regime delle eccezioni proprie; in ogni caso la constatazione secondo cui il P. aveva proposta una domanda di annullamento della dichiarazione negoziale della Censi esaurisce il discorso nel senso della inammissibilità di tale domanda per tardività.

Anche tale motivo deve conseguentemente essere respinto e, con esso, il ricorso; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.700,00, di cui Euro 5.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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