Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03-05-2011) 19-05-2011, n. 19700 Aggravanti comuni aggravamento delle conseguenze del delitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ci Sandra, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 13 marzo 2009 la Corte d’appello di Bologna confermava quella di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato R.M. colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni volontarie aggravate ex art. 61 c.p., n. 2 e, ritenuta la continuazione, l’aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione.

L’imputato ricorre contro la sentenza e denuncia:

1. erronea applicazione dell’art. 572 cod. pen., assumendo che le aggressioni compiute in danno della moglie non furono manifestazione di una condotta abituale di vessazione e sopraffazione, ma atti estemporanei di insofferenza compiuti in reazione alla decisione della coniuge di intraprendere la separazione personale;

2. erronea applicazione dell’art. 582 cod. pen., perchè i reati di lesioni personali lievissime dovevano ritenersi assorbiti in quello di maltrattamenti o comunque improcedibili per remissione di querela.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha diffusamente spiegato che la condotta vessatoria e prevaricatrice tenuta nei confronti della moglie a partire dal (OMISSIS) fino all’ottobre dello stesso anno aveva assunto, per durata, frequenza e sistematicità un carattere di abitualità che travalicava i limiti di un’ordinaria ancorchè accesa conflittualità tra coniugi in via di separazione, così da integrare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, i connotati tipici del delitto di maltrattamenti in famiglia.

In ordine al secondo motivo, si rammenta che dottrina e giurisprudenza prevalenti ritengono:

– che, quando i maltrattamenti consistono in ingiurie, percosse e minacce, il disvalore della condotta, pur integrando specifiche ipotesi di reato, si risolve nel più grave disvalore della fattispecie prevista dall’art. 572 cod. pen. restando in essa assorbito (v. per tutte, Sez. 6, 19.6.2003 n. 33091, Jardas, rv 226443);

– che, se a seguito dei maltrattamenti derivino le lesioni personali gravi, gravissime o la morte della persona offesa, tali eventi, se non voluti dall’agente, integrano l’aggravante prevista dall’art. 572 c.p., comma 2; se, invece, sono cagionati volontariamente, il colpevole risponde del reato di maltrattamenti in concorso con quelli di cui agli artt. 583 e 575 cod. pen.;

– che le lesioni personali lievi, tutte le volte che siano conseguenza non voluta dell’azione, vengono assorbite nel reato di maltrattamenti, configurandosi invece il concorso di reati se l’agente ha avuto intenzione non solo di maltrattare, ma anche di ledere l’integrità fisica del soggetto passivo (v. Cass., Sez. 6, 9.7.1968, Crea, rv 109329; idem, 5.4.1974, Bubnich, rv 127497; Sez. 3, 5.4.2001, Santeramo).

Orbene, nel caso concreto, le lesioni personali, consistite in ecchimosi ed ematomi guaribili nel termine di dieci giorni, prodotte mediante percosse volontariamente inferte, sono espressamente richiamate nel capo d’imputazione che contesta all’imputato di avere maltrattato la moglie "esponendola a continue aggressioni fisiche … in particolare percuotendola reiterata mente e cagionandole le lesioni di cui ai capi che seguono …". Tale impostazione accusatoria è stata convalidata dai giudici del merito, che hanno esplicitamente ricondotto gli episodi lesivi nell’ambito delle manifestazioni di violenta aggressione fisica integranti il delitto di maltrattamenti.

I giudici del merito hanno altresì ritenuto che le lesioni personali, in quanto volontarie, realizzarono il reato previsto dall’art. 582 cod. pen. e, tuttavia, avrebbero dovuto escludere l’aggravante del nesso teleologia) (ossia del fine di commettere il reato di maltrattamenti in danno della moglie), la cui configurabilità è logicamente incompatibile con la costruzione accusatoria testè esposta.

Infatti, se è vero che le lesioni furono poste in essere come atti costitutivi del delitto di maltrattamenti, è evidente che non sussiste il preteso rapporto di strumentalità con i maltrattamenti medesimi, dal momento che esse stesse già realizzavano il reato suppostamente eseguendo. La configurabilità dell’aggravante del nesso teleologia), infatti, esige separatezza tra le azioni costitutive dei due distinti reati avvinti dal nesso teleologia), l’uno commesso al fine di eseguire l’altro. Se la lesione è di per sè azione di maltrattamento, logica vuole che non possa esser configurata come entità distinta dai maltrattamenti, attuata per commettere i maltrattamenti medesimi.

Il principio di diritto è dunque il seguente: non è configurabile la circostanza aggravante del nesso teleologia) ( art. 61 c.p., n. 2) nei confronti del reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Pertanto, esclusa la contestata aggravante, i reati di lesioni personali devono essere dichiarati estinti per remissione di querela e, per l’effetto, deve essere eliminata la relativa pena di giorni venti di reclusione (g. 30 – art. 442 = g. 20).
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di lesioni personali, esclusa l’aggravante dio cui all’art. 61 c.p., n. 2 perchè estinti per remissione di querela ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative ai reati per cui è stata rimessa la querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *