T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4407 Procedimento e provvedimento disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 24 giugno 2006, depositato nei termini, il Sig. D.L. ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comando Brigata Meccanizzata "Granatieri di Sardegna" prot. n. 3102 datato 4 maggio 2006, notificato in data successiva, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare di corpo inflitta in data 16 novembre 2005 dal Col. Massimo Menero, Comandante protempore del 1° Reggimento "Granatieri di Sardegna".

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Vizio per violazione di legge.

Si sostiene che la sanzione disciplinare è illegittima in quanto le norme che si è ritenuto di porre a fondamento della stessa sono del tutto estranee alla fattispecie in oggetto.

2) Vizio per eccesso di potere.

Si lamenta evidente travisamento dei fatti, difetto di motivazione ed alterazione dei presupposti.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le ragioni dell’impugnativa ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 16 febbraio 2011 la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso non si appalesa fondato.

Occorre premettere, in punto di fatto, che il ricorrente, granatiere volontario in ferma prefissata di un anno col grado di caporale, subiva un provvedimento disciplinare consistente nella consegna di rigore per otto giorni, per violazione degli artt. 14, 20 e 26 del Regolamento di disciplina militare con la seguente motivazione: "Capomacchina di una pattuglia motorizzata di servizio presso l’aeroporto di Fiumicino nell’ambito dell’effettuazione del servizio di vigilanza per l’Operazione Domino non reagiva con prontezza all’insorgere di un colpo di sonno del conduttore del veicolo e non riusciva ad evitare che il veicolo uscisse dalla sede stradale finendo la sua marcia dentro ad un fosso con conseguente ribaltamento su una fiancata".

Avverso tale sanzione il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Comandante della Brigata, il quale, esaminati i presupposti del provvedimento disciplinare adottato, valutate le motivazioni di fatto e di diritto esposte dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, lo respingeva con il provvedimento oggetto del presente gravame.

Premesso che l’art. 38 c.p.m.p. sancisce espressamente che le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina, che non costituiscono reati, vengono considerate come trasgressioni disciplinari e sono punite con le sanzioni di corpo da parte dell’Autorità preposta, la quale, nell’irrogare la sanzione, deve tener conto della gravità del fatto, delle circostanze che hanno determinato l’infrazione e del danno che ne è derivato al servizio ed all’Amministrazione, va evidenziato come nella fattispecie l’irrogazione della sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente sfugge ai vizi denunciati, atteso che la stessa appare del tutto proporzionata alla gravità del fatto contestato, ascrivibile ad una precisa responsabilità del ricorrente, il quale avrebbe dovuto tenere un comportamento attento e vigilante idoneo ad impedire l’insorgenza del colpo di sonno del conduttore del veicolo. Va, peraltro, precisato che non si può ritenere immotivata ed eccessiva la irrogata sanzione disciplinare, così come lamentato dal ricorrente, solo se si considera che la sanzione disciplinare della consegna di rigore disciplinata dall’art. 65 R.D.M. e dall’art.17 della legge n. 382 del 1978 prevede un massimo di 15 giorni per le mancanze più gravi, mentre nel caso in esame la sanzione comminata è di soli otto giorni.

Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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