T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 19-05-2011, n. 4405 Accademie Militari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha chiesto l’annullamento del verbale conclusivo del tirocinio in Accademia, comunicato in data 1 ottobre 2010, con il quale si rendeva noto al ricorrente il punteggio conseguito (pari a 0,354) all’esito del periodo di tirocinio svolto nell’ambito del concorso per l’ammissione alla frequenza del primo anno del 192° corso dell’Accademia Militare di Modena per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri per l’anno accademico 20102011;

Considerato che il ricorrente deduce censure di violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando che la valutazione finale non appare logica a fronte del superamento delle prove relative alle quattro aree oggetto di valutazione;

Considerato che dall’esame della documentazione versata in atti dall’Amministrazione intimata, in ottemperanza alla ordinanza istruttoria n. 515 del 19 gennaio 2011 di questa Sezione, emerge che la media del punteggio assegnato al ricorrente nelle quattro aree oggetto di valutazione da parte della Commissione dell’Accademia ha consentito l’attribuzione di un punteggio incrementale pari a 0,20, ai sensi della tabella di conversione. A tale punteggio è stato aggiunto quello riportato all’esito della valutazione del rilevamento comportamentale, pari a punti 0,154, che sommato al precedente, corrisponde al punteggio di 0,354 comunicato al ricorrente.

Considerato, pertanto, che l’operato della Commissione dell’Accademia Militare appare conforme alle norme tecniche che disciplinano la procedura di valutazione del rilevamento comportamentale durante il tirocinio, per cui il ricorso non merita accoglimento, mentre non si provvede sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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